Art. 26 
 
   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 
 
  1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  Per  le  spese
relative al funzionamento del CSIRT italiano,  costituito  presso  il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e'  autorizzata  la
spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  A  tali
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.». 
  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi  2  e  10,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni  2018  e  2019,
per complessivi 6  milioni  di  euro,  gia'  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite
nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.