Art. 7 
 
Proroga di termini in materia di beni  e  attivita'  culturali  e  di
                               turismo 
 
  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112,  le  parole  «entro  l'esercizio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'esercizio 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «di  beni  e  di  servizi
nonche'» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»; 
    b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»; 
    c) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente:  «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  750.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; 
    b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  500.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  6. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020»; 
    b) le parole «per l'anno 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; 
    c) dopo le parole «29 luglio  2014,  n.  106»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  fermo  restando  il  limite   della   durata   massima
complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,  dei  medesimi
contratti». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e  2022
e 6 milioni di euro  per  l'anno  2020».  Agli  oneri  derivanti  dal
precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma  337,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole  «per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro
a decorrere dal 2020»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
  10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
determinati con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo da adottare, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di  euro  annui  a
decorrere dal 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.