(all. 1 - art. 1) (parte 1)
Il  comune  di  ABBASANTA  (provincia di Oristano) ha adottato, il 23
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire le seguenti aliquote I.C.I.:
abitazioni civile e non 4,5 per mille;
aree fabbricabili 5 per mille.
(Omissis).
01A58601  Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il
12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota base: 6 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
immobili locati: 6 per mille;
immobili  locati  con  contratto  assistito  di  cui  alla  legge  n.
431/1998, art. 2, commi 3, 4 e 5: 5,5 per mille;
immobili non occupati: 6,5 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  2001 la detrazione per l'abitazione
principale di L. 200.000 (lire duecentomila);
(Omissis).
01A58602
Il  comune  di  AGROPOLI  (provincia  di  Salerno) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  confermare  per  l'anno  2001,  l'imposta sugli immobili (I.C.I.)
nelle  stesse  aliquote,  riduzioni  e  determinazioni  applicate per
l'anno 2000;
a)   abitazione  principale,  abitazione  principale  per  anziani  o
disabili  art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n, 662, abitazioni
locate  utilizzate  come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge
24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;
b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;
c) abitazioni non locate 7 per mille;
d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000;
(Omissis).
01A58603
Il  comune  di  ALA  DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 9
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare,  (omissis),  al  5  per mille la misura dell'aliquota
I.C.I.  per  l'anno  2001, ferma restando la detrazione di L. 200.000
per la prima casa;
di  applicare,  (omissis),  l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la
durata  di  3  anni  dalla  data  di inizio lavori, per interventi di
recupero  di  immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico
od  architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti
auto ed utilizzo dei sottotetti;
di stabilire che alla pertinenza equiparata all'abitazione principale
non  si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione
spettante,  se  non  trova  totale  capienza  nell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale,  puo' essere computata per la parte residua
in   diminuzione   dell'imposta   dovuta   per  la  pertinenza  (sono
considerate  quali  parti  integranti  dell'abitazione  principale le
pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte
e   tettoie,   ancorche'  distintamente  iscritte  a  catasto);  tale
agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza;
(Omissis).
01A58604
Il  comune  di  ALATRI  (provincia  di  Frosinone)  ha adottato, il 5
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta
I.C.I. per l'anno 2001:
a)  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
l'anno d'imposta 2001, e' stabilita nella misura del 6 per mille;
b)  l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  e'  stabilita nella
misura del 5 per mille;
c)  l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi,
botteghe,  autorimesse  e'  stabilita nella misura del 5,5 per mille,
alle  condizioni  e  con le limitazioni previste nella parte premessa
che qui si richiamano;
2.  e'  approvato  in  relazione  all'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di
detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:
la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000;
ulteriore  detrazione,  a richiesta del soggetto passivo dell'imposta
con  domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento
della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per:
A)  disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni
a far data dal 1o gennaio 2001;
B)  inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o
di mobilita' nel corso del 2000;
C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi;
D) lavoratori in cassa integrazione;
E)  nuclei  familiari  che  abbiano  nel  proprio interno un soggetto
potatore di handicap (non inferiore al 75%);
F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2000.
Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000)
e' necessario che:
nessuno  dei  componenti  del  nucleo familiare possieda altre unita'
immobiliari sul territorio nazionale;
il  reddito  dell'intero  nucleo  familiare non superi la somma di L.
18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in
piu'  rispetto  al  proprietario,  ad eccezione di quanto elencato al
punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000.
Viene inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una
detrazione base di L. 250.000, a quei proprietari che per i motivi di
anzianita'  o  di  infermita',  siano residenti presso un istituto di
ricovero  sanitario,  a  condizione  che l'immobile in parola non sia
stato  dato  in  locazione,  previa presentazione di apposita domanda
entro  il  termine  previsto  per  il pagamento della prima rata, con
allegato certificato di degenza o ricovero.
(Omissis).
01A58605
Il  comune  di  ALBA  ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A)  aliquota  ridotta,  da  applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  ivi  comprese le pertinenze, nonche' agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case
popolari:  5  per  mille,  lettera a), b) e c.9) regolamento comunale
art. 5;
B)  aliquota  ridotta,  per le unita immobiliari locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
5 per mille, lettera d) regolamento comunale art. 5;
C)  aliquota  ridotta,  per  le  unita'  immobiliari  concesse in uso
gratuito  dal  possessore  ai  suoi familiari di primo grado in linea
retta  ed  in  linea  collaterale fino al secondo grado, 5 per mille,
lettera e) regolamento comunale art. 5;
D)   aliquota   ridotta,  per  l'abitazione  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  soggetto  anziano o disabile che ha
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata; 5 per mille, lettera f) regolamento comunale art. 5;
E)  aliquota da applicare per tutte le altre fattispecie di immobili:
6,5 per mille;
2.  Di  confermare  la  detrazione  I.C.I.  per  l'anno 2001, per gli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  per  l'importo  di L.
250.000  (duecentocinquantamila) e si specifica che la detrazione per
abitazione  principale  non  spetta  per  la  fattispecie di cui alla
lettera d) dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con atto di
C.C. n. 73 del 16 novembre 1998;
3.  Di  confermare che, per le abitazioni principali dei contribuenti
che  si  trovino  nelle  seguenti  situazioni  di particolare disagio
economico-sociale:
a)  immobili  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di  godimento
appartenenti  a  soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori
di handicap;
b)  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale di soggetti
anziani  avente quale unica fonte di reddito imponibile ai fini IRPEF
la  pensione  sociale  o  l'assegno  sociale  al minimo negli importi
mensili  stabiliti  alla  data  del  1o  gennaio  2001, sia applicata
l'elevazione  della  detrazione spettante a L. 350.000 e comunque non
oltre l'importo dell'imposta dovuta;
4.  Di  dare  atto  che  il  soggetto  interessato  puo' attestare la
sussistenza  delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la
fruizione  della detrazione per abitazione principale, anche mediante
dichiarazione sostitutiva.
(Omissis).
01A58606
Il  comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il
27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille;
per l'abitazione principale
per  le  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che non risultino locate;
per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate.
Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, da applicare all'imposta
dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed
alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis).
01A58607
Il  comune  di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il
14   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001
come di seguito descritto:
aliquota I.C.I. da applicare alle unita immobiliari locate a soggetti
residenti   che   la  adibiscono  ad  abitazione  principale,  dietro
presentazione di idonea documentazione 6,5 per mille;
aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili, 7 per mille;
pertinenze   all'abitazione   principale   (solo  se  risultano  tali
dall'atto notarile o dal certificato catastale, 5,7 per mille;
abitazioni  concesse  in  comodato  gratuito  a parenti fino al terzo
grado o affini fino al secondo, 5,7 per mille;
abitazioni  posseduta  a  titolo  di proprieta' da soggetto anziano o
disabile  che  ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa
non risulti localta, 5,7 per mille;
2.  di  determinare  in  L. 250.000 la detrazione spettante alle sole
unita'  immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dal
proprietario;
(Omissis).
01A58608
Il  comune  di  ALLERONA  (provincia  di  Terni)  ha  adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01A58609
Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2001, la misura dell'aliquota dell'imposta
comunale, sugli immobili (I.C.I.) come segue:
abitazione principale 5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000.
Omissis).
1A586010
Il  comune  di  ALPIGNANO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  Comune,  per  la  sola  unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e sua
pertinanza  limitatamente  a n. 1 unita' (cat.C/2 C/6 C/7): (aliquota
agevolata) 4 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5 per mille.
2.  di  confermare,  per  l'anno  2001  in  L.  200.000 la detrazione
d'imposta  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
con esclusione della pertinenza equiparata.
3.   confermare  altresi'  una  maggiore  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale di L. 350.000 riferita
a:
soggetti  passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante
da  certificazione  rilasciata dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992, n. 104 e a condizione che
l'abitazione   sia  classificata  in  una  delle  seguenti  categorie
catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
soggetti  passivi  aventi  unita'  immobiliare, adibita ad abitazione
principale  - assistiti dal Comune (utenze in assistenza economica da
parte   del   C.I.S.S.A.   (Consorzio   Intercomunali  Servizi  Socio
Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
4.   di   fissare  altresi'  relativamente  alle  unita'  immobiliari
possedute  a  titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9
dicembre 1998 n. 431 le aliquote nella seguente misura:
a)  unita'  immobiliari  bocate  a  soggetti  che  la utilizzano come
abitazione principale con contratto assistito: 2 per mille;
b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;
c) unita' immobiliari non locate da meno due anni: 7 per mille;
d) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.
(Omissis).
1A586011
Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di  determinare  per  l'anno  2001  l'aliquota  unica del 5 per mille
relativamente  alla  Imposta  Comunale sugli Immobili, praticando una
detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.
Omissis).
1A586012
Il  comune  di  AMEGLIA  (provincia  di La Spezia) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' assegnatari di
alloggi  degli  Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel
Comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 4,5 per mille;
b)  aliquota  ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili  che  non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto
a): 7 per mille;
II) (Omissis).
III)  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni, ... (Omissis) ...;
IV)   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  300.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Omissis).
1A586013
Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per quanto in premessa esposto. l'aliquota I.C.I.
per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille;
2.  di  determinare  in  favore delle unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale una aliquota ridotta nella misura
del 4.7 per mille.
Omissis).
1A586014
Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis),  per  l'anno  2001 le aliquote I.C.I.
secondo  il  prospetto seguente, in misura differenziata in base alle
tipologie  e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le
disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446:
a) aliquota agevolata al 5 per mille:
i)  immobili  pertinenziali  all'abitazione  principale  del soggetto
passivo, secondo le previsioni del vigente regolamento;
ii)  alloggi  locati  a  persone residenti sul territorio del Comune,
senza detrazione per abitazione principale;
iii)  alloggi concessi in comodato a parenti purche' entro il secondo
grado  e  residenti  sul  territorio del Comune, senza detrazione per
abitazione principale;
iv) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10;
v)  immobili  per  gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25
maggio 1992;
b) aliquota ordinaria al 6,35 per mille:
i) tutte le altre tipologie di immobili;
2.  di  dare  atto  che  per  fluire delle agevolazioni approvate per
l'anno 2001 i beneficiai dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il
possesso  dei  requisiti prescritti entro il termine di presentazione
della dichiarazione I.C.I. 2001;
Omissis).
1A586015
Il  comune  di  ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di confermare, in attuazione delIart. 6 deI decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili    per   l'anno   2001   uguale   all'anno   2000   e   piu'
specificatamente:
aliquota principale 6 per mille;
aliquota per I abitazione 5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
1A586016
Il  comune  di  ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  nella  misura  unica  del  4,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.
(Omissis).
1A586017
Il  comune  di  APOLLOSA  (provincia  di  Benevento)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  e  confermare,  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto
legislativo   30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  per  l'anno  2001, nella misura del 6 per
mille;
di  dare  atto  che l'imposta in parola viene quantificata applicando
alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille.
(Omissis).
1A586018
Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  fissare  per  l'anno 2001, come di seguito riportate, le aliquote
per  l'applicazione  delIimposta  comunale  sugli  Immobili (l.C.l.),
istituita   con  decreto  legislativo  n.  504/1992,  esercitando  le
facolta'  attribuite  ai  comuni  dall'art.6,  comma  2  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come modificato dall'art. 3,
commi  53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui
al  comma  4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  modificato  delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1
del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:
c)  nel  5,5  per  mille,  in  favore  delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttatamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle beate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d)  nel  7  (sette)  per  mille,  con riferimento ai casi di immobili
diversi  dalle  abitazioni  principali,  e/o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati:
2) avvalersi della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, determinando in L.
220.000  (duecentoventimila)  la  detrazione  dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;
3)  dare  atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale, e si suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione
in  discorso  si  applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4) avvalersi della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto
legislativo  27 dicembre 1997, n. 449 fissando una aliquota agevolata
del  1,00  (uno)  per  mille  a  favore  di  proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili ad
interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti;
5)  avvalersi  nella facolta' di cui all'art. 3, comma 56 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662 e, pertanto, di considerare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
(Omissis).
1A586019
Il  comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene adottata come segue:
4,5   per  mille  con  detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale;
6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
1A586020
Il  comune  di  ARMO  (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis).
1A586021
Il  comune  di  ARPAIA  (provincia  di  Benevento)  ha adottato il 10
gennaio  e  il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
a)  confermare,  per  l'anno  2001,  in  L. 200.000 la detrazione per
abitazione principale;
b)  concedere  ai  soggetti  aventi i particolari requisiti di cui in
premessa e in narrativa, che ne dichiarino la sussistenza nei termini
e  con  le  modalita'  ivi  indicate,  una ulteriore detrazione di L.
30.000 e, quindi, una detrazioine complessiva di L. 230.000.
(Omissis).
adottare  per  l'anno  2001,  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, l'aliquota unica ordinaria del 6 per mille;
rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
(Omissis).
1A586022
Il  comune  di  ARRONE  (provincia  di Terni) ha adottato, il 15 e 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote sull'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e
nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri immobili.
(Omissis).
1A586023
Il  comune  di  ASSEMINI  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  riconfermare  determinando come segue per l'anno 2001, l'aliquota
ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille;
di  differenziare,  cosi'  come  segue, le aliquote I.C.I. per l'anno
2001:
1.  Immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.)
6,5 per mille;
di fissare le seguenti agevolazioni:
casa  adibita  ad abitazione principale da parte del possessore 4 per
mille;
interventi  di  recupero di immobili di cui all'art. 1 comma 5, 4 per
mille L. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori;
di  riconfermare, l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale
in L. 200.000;
(Omissis).
1A586024
Il  comune  di  ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
per  l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, viene come di seguito determinata:
5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 gennaio 1996, n. 662:
a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  limitatamente  al periodo durante il quale sussistono
dette condizioni;
b) la detrazione di L. 220.000 sull'abitazione principale;
c)  la  detrazione  di  L.  220.000  ai  fabbricati  ad uso abitativo
intestati  al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei
familiari in linea retta.
(Omissis).
1A586025
Il  comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  confermare  al  5,5, per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili
ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 2001;
2.  di  non  consentire  riduzioni  ad  alcun  titolo  della aliquota
suddetta;
3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la
prima  casa,  ne'  di  ogni  altro tipo di agevolazione discrezionale
prevista dalle vigenti disposizioni.
(Omissis).
1A586026
Il  comune  di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato il 7 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come di seguito specificato:
1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2)  aliquota  7  per  mille  per  le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione  principale  e  non locate e/o concesse in comondato a
soggetto  che  le utilizza come abitazione principale e/o concesse in
uso  gratuito  a  familiari (parenti al terzo grado ed affini fino al
secondo grado);
3) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
3.  di  prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48, della legge
662  del  23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle
nuove  tariffe  d'estimo  le  vigenti  rendite  catastali urbane sono
rivalutate  del 5% e che i redditi dominicali sono rivalutati del 25%
ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
4.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
1A586027
Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nella seguente
misura:
aliquota unica: 5,8 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992 a 504 e s.m.i.
nella misura di L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
1A586028
Il  comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria l.C.l. nella
misura unica deI 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis).
1A586029
Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato il
19   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo A esclusa la
categoria   catastale  A/10,  e  per  i  fabbricati  delle  categorie
catastali  C/6  e  C/7,  vale  a  dire  per tutti i fabbricati ad uso
abitazione   principale  e  pertinenze.  ad  eccezione  delle  unita'
immobiliari abitative di cui alla successiva lettera B);
b)  7  per  mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria
come  individuati  dall'art.  5 del regolamento sull'I.C.I. approvato
con  la  propria  deliberazione  n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in
premessa;
c)  6  per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta
non compresi nelle precedenti lettere a) b);
d)  aliquota  agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi
di  recupero  di  unita'  immobiliari  dalle caratteristiche e con le
modalita' individuate con il citato atto di Consiglio comunale n. 61;
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n.
449;
2.  Elevare, ai sensi delIart. 8. comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  504,  come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3
del   decreto  legislativo  11  marzo  1997  n.  50,  convertito  con
modificazioni in legge 9 maggio 1997, art. 122, per l'anno 2001, a L.
300.000  l'importo  di  L. 200.000 relativo alla detrazione di cui al
comma  2  del  medesimo  art.  8  del  decreto legislativo n. 504/92,
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio  economico-sociale, quali gia' individuate con il citato atto
di consiglio comunale n. 61 in data odierna citato in premessa.
(Omissis).
1A586030
Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  ai  fini  I.C.I. per l'anno 2001 in L. 270.000 la
detrazione  in  favore  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  con  l'elevazione a L. 500.000 limitatamente in favore di
quelle  categorie  di  soggetti  in situazione di particolare disagio
economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per
l'applicazione   dell'Imposta  comunale  sugli  Immobili  cosi'  come
risulta  modificato  dalla  deliberazione  consiliare  n.  10  del 25
gennaio  2001 in quanto tale sistema di detrazione e' compatibile con
l'esigenza  di  assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il
mantenimento   dell'attuale   standard   di  erogazione  dei  servizi
comunali;
2. (Omissis).
3. (Omissis).
1A586031
Il  comune  di  BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 2
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota ici nella misura del 6 per
miile.
(Omissis).
1A586032
Il  comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il
13   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili come segue:
1o casa e aliquota ordinaria 5 per mille;
2o casa in affitto 6,5 per mille;
2o casa non affittata e tenuta a disposizione 7 per mille;
per  i  proprietari che affittano la 2o casa con contratto concordato
proprietari-inquilini 5 per mille;
a  favore  dei  proprietari  che effettuano interventi di recupero di
unita' immobiliari inagibili ed inabitabili 4 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L.
200.000.
(Omissis)
Di  dare  atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando
il C/C postale n. 10025468.
(Omissis).
1A586033
Il  comune  di  BASSIGNANA (provincia di Alessandria) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota abitazioni principali 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
1A586034
Il  comune  di  Bedizzole  (provincia  di  Brescia) ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001, le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota  4  per  mille per l'abitazione principale con detrazione L.
200.000;
aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi.
(Omissis).
1A586035
Il comune di BeE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il
28   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 200.000.
(Omissis).
1A586036
Il  comune  di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2001; l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella misura
unica  del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in
L. 200.000.
(Omissis).
1A586037
Il  comune  di  BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
nelle seguenti misure:
unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale: 5
per mille;
unita'   immobiliare   (civile   abitazione)  diversa  da  abitazione
principale non affittata: 7 per mille;
unita'  immobiliare  concessa  in  locazione  a  titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite dagli accordi definiti in sede
locale,   fra  le  organizzazioni  delle  proprieta'  edilizie  e  le
organizzazioni   dei   conduttori  maggiormente  rappresentative  che
provvedono  alla  definizione  dei contratti-tipo come previsto dalla
legge n. 431 del 9 dicembre 1998 articolo 2 comma 3 (articolo 5 comma
4 regolamento comunale): 2 per mille;
altre unita' immobiliari: 6,6 per mille;
detrazioni  per  tutte  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  come  previsto dall'articolo 10 del regolamento comunale:
L. 220.000 annue;
ulteriore  detrazione  di  L.  80.000, per un importo complessivo non
superiore  a  L.  300.000 annue, per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  a  favore  dei  proprietari  o  titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione  del  solo  appartamento
abitato,  con  eventuali  pertinenze  (garage  o cantina), si applica
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)  pensionati  e  portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un
reddito  di  pensione  non  superiore  a  L.  15.000.000  annui lordi
riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
b)  pensionati  e  portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile,  con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000,  di  tuffi  i  componenti  del  nucleo  familiare,  fino  a  L.
24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
c)   disoccupati,   tempi   determinati,   stagionali   e  lavoratori
parasubordinati  in  genere,  con  reddito annuale imponibile ai fini
IRPEF  per  l'anno  2000, di tutti i componenti del nucleo familiare,
fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2001:
reddito   familiare   riferito  all'anno  2000  non  superiore  a  L.
80.000.000  lordi  annui  nel caso di una famiglia di 6 componenti (a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  15.000.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a 6);
e)  titolare  di  assistenza  sociale  a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti;
f)   proprietari   o  titolari  di  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000:
g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000
piu'  L.  1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal
reddito annuo imponibile ai tini IRPEF l'importo delle rate per mutuo
prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000.
Nei  casi  previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio
della   ulteriore   detrazione  di  L.  80.000  e'  subordinata  alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano   altre   proprieta'   immobiliari   oltre   all'eventuale
abitazione principale e relative pertinenze.
Per  poter  usufruire  dell'aumento  della detrazione a L. 300.000 e'
necessario  presentare  la  documentazione  o  autocertificazione che
attesti di essere in possesso dei requisiti;
2)  di  modificare  l'aliquota  I.C.I.  indicata  nello  schema della
relazione previsionale e programmatica prevista per i proprietari che
concedono  in  locazione, a titolo di abitazione principale, immobili
alle  condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale, fra
le  organizzazioni  delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei
conduttori   maggiormente   rappresentative   che   provvedono   alla
definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9
dicembre 1998 dal 2,5 per mille al 2 per mille.
(Omissis).
1A586038
Il  comune  di  BERNAREGGIO  (provincia di Milano) ha adottato, il 30
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta
Comunale sugli Immobili nella misura del 5,6 per mille;
2.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 7 per
mille  per  le  unita'  immobiliari destinate a civile abitazione non
locate  (Categoria  catastale  A,  con esclusione di A/10) e relative
pertinenze (Categoria catastale C/2 - C/6);
3.   di  determinare  l'aumento  della  detrazione  per  l'abitazione
principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:
pensionati,  portatori  di handicap, disoccupati, lavoratori posti in
cassa  integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile IRPEF,
di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 27.000.000, piu'
L.  2.000.000  per  ogni  persona  a  carico, in possesso di un'unica
abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione
della  detrazione  tutte le unita' immobiliari classificate A/1, A/8,
A/9,  anche  se  appartenenti  alle  predette categorie di cittadini.
Coloro  che  ritengano  di avere diritto alla predetta detrazione per
l'anno  2000  dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi
entro il 31 maggio 2001;
4.  di  determinare  per  l'anno  2001  in  misura  del  2  per mille
l'aliquota  per  gli  immobili  concessi  in  locazione  a  titolo di
abitazione  principale con contratto concordato; coloro che ritengano
di  avere diritto alla presente agevolazione per l'anno 2001 dovranno
inoltrare  apposita  domanda  all'Ufficio  Tributi entro 3 mesi dalla
stipulazione   del   contratto  redatto  in  conformita'  al  modello
concordato  ai  sensi  della  legge  n. 431/1998, allegando copia del
contratto.
(Omissis).
1A586039
Il  comune  di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'I.C.I. che sara'
applicata in questo Comune nel seguente modo:
aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale
pari a L. 200.000.
Il  contribuente e' obbligato a presentare al Comune la comunicazione
di  variazione  per  ogni  acquisto, cessazione o modificazione della
soggetivita'   passiva,   con   la  sola  individuazione  dell'unita'
immobiliare  interessata,  entro il 31 dicembe dell'anno in corso; la
comunicazione,  che  puo'  essere  congiunta  per tutti i contitolari
dell'immobile,  deve essere effettuata sulla base di appositi modelli
predisposti dal Comune.
(Omissis)
L'imposta e' di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
I  versamenti  d'imposta  devono essere effettuati solo sull'apposito
conto corrente postale intestato al Comune n. 28893261.
(Omissis).
1A586040
Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota della Imposta Comunale
sugli Immobili nelle seguenti misure:
6   per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale;
6,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni
principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma
55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri
di   bilancio   l'Ente  ritiene  di  applicare  al  soggetto  passivo
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
una detrazione di L. 200.000;
(Omissis).
1A586041
Il  comune  di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 6 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di  fissare  per  l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili (I.C.I.)
istituita  con  decreto  legislativo  n.  504/1992 e in L. 200.000 la
detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.
(Omissis).
1A586042
Il  comune  di  BISUSCHIO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 13
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
5 per mille: abitazione principale;
5,5 per mille: aliquota ordinaria.
La  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' stata fissata in L.
200.000.
(Omissis).
1A586043
Il  comune  di  BOGLIASCO  (provincia  di  Genova)  ha adottato il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi
per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, come segue:
aliquota   4,2  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale;
aliquota 5.4 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette
all'imposta;
2.  di  confermare  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).
1A586044
Il  comune  di  BOLOGNA ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001, (Omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
1. del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale e pertinenze ammesse;
2.  deI  5,7  per  mille  in  favore  delle persone fisiche, soggetti
passivi  residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3.  del  5,7 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4.  del  5,7  per  mille  per l'abitazione concessa in uso gratuito a
parenti  di  primo  grado  in  linea  retta  che  la  utilizzino come
abitazione principale;
5. del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);
6.  del  9  per  mille  per gli immobili adibiti ad uso abitativo non
locati  (non  occupati)  per  i  quali  non  risultino  essere  stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7.  dello zero per mille per gli immobili concessi dai proprietari in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  appositi  accordi  di  cui all'art. 2, comma 3, della legge n.
431/1998;  del  mancato  versamento dell'imposta gli interessati sono
tenuti a dare annualmente comunicazione al Comune;
8. del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
e  di  stabilire  in L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
(Omissis).
1A586045
Il  comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato l'8 febbraio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte
le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili;
2.  di  fissare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale;
3.  di  confermare  per  l'anno  2002,  la  detrazione  d'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo in L. 300.000.
(Omissis).
1A586046
Il  comune  di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2001, (Omissis), nella misura unica del 6,2 per mille.
(Omissis).
1A586047
Il  comune  di  BORGHETTO  SANTO  SPIRITO  (provincia  di  Savona) ha
adottato,  il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
direttamente dal proprietario residente nel Comune;
4,5  per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato
ad un soggetto residente nel comune;
6,8 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2. di confermane nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione
da applicarsi per abitazione principale;
3.  di stabilire nella somma di L. 250.000 l'importo quale detrazione
da  applicarsi  per  abitazione  principale  per  i  soggetti passivi
d'imposta residenti del comune, e titolari di pensione, che alla data
del  1o  gennaio  dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia'
compiuto  il  65o  anno  di  eta'  ed  alle  condizioni  che verranno
riportate in regolamento;
(Omissis).
1A586048
Il  comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 marzo
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille;
2.  di  determinare  altresi'  agli stessi effetti, la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di
L. 200.000;
(Omissis).
1A586049
Il  comune  di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  I.C.I.  che  sara'  applicata  in  questo  comune  come  in
appresso:
consistenze  per  abitazione  principale e pertinenze alle stesse 4,5
per mille;
consistenze di non residenze 5,5 per mille;
fabbricati  produttivi:  5,5  per  mille, ad esclusione delle imprese
esercenti commercio al minuto;
(Omissis).
3.  di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L.
230.000 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
1A586050
Il  comune  di  BOVEZZO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno 2001, (omissis), l'aliquota del 5,5 per
mille  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la
detrazione  della  prima  casa  in  ragione di legge (art. 8, decreto
legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55,
legge n. 662/1996) e cioe' in L. 200.000.
(Omissis).
1A586051
Il  comune  di  BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2.   di   non  applicare  nessuna  riduzione  di  imposta  e  nessuna
maggiorazione di detrazione;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586052
Il  comune  di  BRESCIA ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a.  di  determinare  per  l'anno  2001  l'aliquota  I.C.I. e relative
detrazioni, come di seguito indicato:
aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili
dati  in  locazione  con canone determinato, alla data del 1o gennaio
2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;
l'aliquota  nella  misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai
sensi  della legge n. 431 del 1998, specificando che tali s'intendono
quelli  ad  uso  abitazione  non  locati,  ne' concessi in comodato a
terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore;
la  detrazione  per  l'abitazione principale nella misura unica di L.
270.000;
la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati
ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura
di L. 150.000.
(Omissis).
1A586053
Il  comune di BRESSANONE (BRIXEN) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  21  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  aumentare  per  l'anno  2001  l'aliquota ordinaria al 5,5 per
mille;
2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta al 4 per mille in
favore   delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa residenti nel comune per
le   sole  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  nonche'  a  quelle  assimilate  ai  sensi dell'art. 3 del
regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresi' conto di
quanto   previsto   dall'art.   2   relativamente   alle   pertinenze
dell'abitazione principale;
3.  di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli
alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti
indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla
vendita,  ad  esclusione  di quelli che godono dell'aliquota prevista
dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4.   di  confermare  per  l'anno  2001  la  detrazione  prevista  per
l'abitazione  principale  in  L.  500.000  estesa  anche  alle unita'
immobiliari  assimilate  all'abitazione  principale  con l'art. 3 del
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
5. di confermare per l'anno 2001 sulla base dei criteri gia' adottati
con  la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  24  febbraio 2000 la
detrazione  I.C.I.  in  L.  600.000  relativa alle unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  dei  soggetti  in  situazioni di
particolare disagio economico-sociale;
6.  di confermare per l'anno 2001 le condizioni ed il relativo modulo
di  domanda  per  il  riconoscimento  del  diritto  all'aumento della
detrazione  gia'  approvato con la deliberazione consiliare n. 14 del
24 dicembre 2000.
(Omissis).
1A586054
Il  comune  di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
6  per  mille  sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli;
ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis).
1A586055
Il  comune  di  BRIOSCO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
degli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura  del  4,75  per mille per le abitazioni da adibire a residenza
principale  ed  in  tutti  gli  altri  casi, e del 5 per mille per le
unita' immobiliari non locate;
2.  di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire
ad  abitazione  principale  viene  mantenuta ai sensi di legge, nella
misura di L. 200.000, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.
8,  comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del
17 febbraio 2000.
(Omissis).
1A586056
Il  comune  di  BRUSNENGO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicala  per  questo  comune  per  l'anno  2001  con  l'aliquota di
ordinaria  applicazione  nella  misura del 5,5 per mille introducendo
l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma
56,  art.  3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo
agli  alloggi  non locati nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo
le  fattispecie  ex  art.  1,  comma 5o, legge n. 449 del 27 dicembre
1997;
(Omissis).
1A586057
Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  fissare,  (omissis),  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  unica,  del  5,7 per mille,
confermando quella gia' stabilita per l'anno 2000.
(Omissis).
1A586058
Il  comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  fissare  nella  misura  del  5 per mille l'aliquota d'imposta
I.C.I. 2001;
2.  fissare  la  detrazione  per  la  prima  casa  nella misura di L.
200.000.
(Omissis).
1A586059
Il  comune  di  BUBBIANO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato il 16
novembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare  per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
immobili (comprese abitazioni principali), aree fabbricabili, terreni
agricoli: 6 per mille;
immobili di categoria D : 7 per mille;
2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione annua per l'abitazione
princiale.
(Omissis).
1A586060
Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
abitazione  non  locate  o  sfitte:  aliquote pari al 7 per mille (si
considerano  quelle  abitazioni  che,  seppur  idonei  all'uso,  sono
sottratti alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno
far  pervenire,  una  comunicazione del non utilizzo dell'immobile su
appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);
altri immobili, aliquota pari al 6 per mille;
immobili   inagibili   e   inabitabili   di   interesse  artistico  e
architettonico  sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per
tre  anni  di  durata  dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per
mille,
di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586061
Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Aliquota ordinaria 5,8 per mille;
Aliquota  agevolata  per  la prima abitazione e relative pertinenze 5
per mille;
Aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille;
Detrazione  dall'imposta  dovuta  per le unita' immobiliari adibite a
prima abitazione nella misura pari a L. 200.000;
Detrazione  di  L.  500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima
abitazione,  percettori  di pensione, ed il cui reddito non raggiunge
il minimo vitale cosi' come stabilito con delibera G.C. n. 146 del 28
luglio  1999  previa presentazione della documentazione attestante la
situazione finanziaria.
(Omissis).
1A586062
Il  comune  di  BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili da applicare per l'anno 2001:
nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;
nella  misura  del  4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale
A/10)  per  immobili  destinati a servizi (categoria catastale gruppo
B),  per  negozi  e  botteghe  (categoria  C/1),  per  gli immobili a
destinazione speciale (gruppo D);
nella  misura  del  5,6  per  mille  per  terreni, aree fabbricabili,
abitazioni  diverse  dall'abitazione  principale,  nonche'  le unita'
immobiliari censite nella categoria catastale C/6;
2.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' quella prevista
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 504/1992 (come modificato
dalla legge n. 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a L. 200.000;
(Omissis).
1A586063
Il  comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
Aliquota ordinaria: 5 per mille;
Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune, per l'unita' adibita ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta e
collaterale  e  affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle
stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
abitazioni  possedute  da  un  soggetto  anziano  o  disabile  che ha
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente e quelle possedute da cittadini italiani non
residenti  nel  territorio dello Stato a condizione che le stesse non
risultino locate;
pertinenze  delle  abitazioni  principali,  classificabili nelle cat.
C/2,  C/6  e  C/7,  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto, a
condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte,  dell'abitazione nella quale
dimora,  sia  proprietario  o titolare di diritto reale di godimento,
anche  in  quota  parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata
direttamente dal soggetto passivo d'imposta.
Aliquota  del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e
non locati.
2. di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a
L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente
a   favore   dei  soggetti  passivi  titolari  di  pensione  sociale,
proprietari   unicamente   del  fabbricato  destinato  ad  abitazione
principale e per le sue pertinenze.
(Omissis).
1A586064
Il  comune  di  CADELBOSCO  DI  SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in
vigore  per  l'anno  2001  nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo
seguente:
aliquota  del  4  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale  delle persone fisiche e dai soci
assegnatari   delle   cooperative   edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti nel comune;
aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  ed aree
fabbricabili.
(Omissis).
1A586065
Il  comune  di  CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nel comune di Cadeo nelle seguenti misure:
4  per  mille  per  le abitazioni principali e le loro pertinenze con
detrazione di L. 200.000;
6.25  per  mille  per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale.
(Omissis).
1A586066
Il  comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
A)  aliquota  di  ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle
successive lettere b) e c), nella misura del 5,5 per mille;
B)  aliquota  ridotta,  nella  misura  del 5 per mille, per le unita'
immobiliari  classificate  C.1,  C.2,  C.3,  C.4,  D.1,  D.2, D.10, a
condizione  che  nelle medesime sia svolta un'attivita' (commerciale,
industriale, artigianale o altro) e che l'attivita' stessa sia svolta
nelle  unita'  in  questione  direttamente dal soggetto passivo cosi'
come  individuato  dall'art.  3  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
C)  aliquota  nella  misura del 7 per mille per le unita' immobiliari
possedute   in   aggiunta  all'abitazione  principale  (anche  se  il
possessore   non   e'   soggetto   passivo  I.C.I.  per  l'abitazione
principale).
Detrazioni:  fino  a  L.  200.000  per l'unita immobiliare adibita ad
abitazione principale.
N.B.  si  considerano  abitazioni  principali  anche  quelle  che  il
soggetto  passivo  concede in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale  fino  al secondo grado di parentela, ivi residenti (art.
10, comma 4, del vigente regolamento I.C.I.).
(Omissis).
1A586067
Il  comune  di  CAGLIARI  ha  adottato, il 19 marzo 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2001, rettificando la delibera di giunta n.
1206/2000,  l'aliquota  per  gli  immobili  ad  uso abitativo diversi
dall'abitazione  principale al 5,7 per mille con riduzione al 4,3 per
mille  nel  caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  quando  il  relativo  contratto  di locazione
risulti  sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9
dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato.
2.  di  dare atto che rimangono in vigore tutte le altre disposizioni
della suddetta delibera di giunta n. 1206/2000:
aliquote I.C.I. 2001:
abitazione principale 4,3 per mille;
altri immobili 4,5 per mille.
Detrazioni per l'abitazione principale:
L.  350.000  in  caso  di  reddito  del  nucleo  familiare  fino a L.
25.000.000;
L.  280.000  in  caso di reddito del nucleo familiare compreso fra L.
25.000.001 e L. 35.000.000;
L. 200.000 previste per legge in caso di reddito del nucleo familiare
superiore a L. 35.000.000.
(Omissis).
1A586068
Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il
9  e  16  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  riconoscere,  per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'art.  3,  comma  55  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, ed
integrato  con  l'art.  3  del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, un
aumento   di  L.  100.000  della  detrazione  di  imposta  I.C.I.  da
aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso
art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione
stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e
cantina  (qualora  a  parte  accatastata) con esclusione delle unita'
immobiliari  di  categoria  A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il
beneficio  della  citata  ulteriore  detrazione  e'  subordinato alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano  alcuna  proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e
all'estero;
2.  di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1)
dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
A) Reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno
2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000
annui  (debbono  essere  conteggiati  in  tale  limite  i  rendimenti
prodotti  da  eventuali  rendite  finanziarie,  BOT,  CCT,  dividendi
azionari ecc...);
B)  Non  essere  soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione
per  altri  tipi  di  immobili  oltre  all'abitazione  principale  ed
all'eventuale  garage  e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso
in  cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
C)   Il   reddito   familiare   riferito  all'anno  2000  (19.000.000
moltiplicato  per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene
elevato  di  una  somma pari a L. 10.000.000 in presenza di una delle
seguenti condizioni:
I) per la presenza nel nucleo familiare di:
anziani  con  piu'  di  sessantacinque  anni  di eta' compiuti all'1o
gennaio 2001;
persona  che,  a  causa  di infermita' o difetto fisico o mentale, si
trovi  nella  assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo   lavoro,   ovvero,  se  minorenne,  che  abbia  difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'
(dette  condizioni  devono  risultare  da  idonea certificazione, che
dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);
Il)  per  nuclei  familiari  con almeno 5 componenti alla data del 1o
gennaio dell'anno di imposizione;
III)  nel  caso  di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno
solo dei genitori;
IV)  qualora,  per  l'acquisto  dell'abitazione  principale sia stato
contratto  mutuo  ipotecario  da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o
gennaio 2001;
3) di stabilire che:
i  contribuenti  interessati  dovranno  presentare apposita richiesta
attestante  la  sussistenza  dei necessari requisiti entro il termine
del versamento dell'ultima rata;
i  contribuenti  che presentano la richiesta entro i termini possono,
al  momento  del  pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto
della ulteriore detrazione richiesta;
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante  quanto  dichiarato;  nel  caso di dichiarazione infedele
verranno  applicate  le  sanzioni previste dalla normativa vigente; i
suddetti  requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti
il  nucleo  familiare  del  contribuente  interessato  non siano essi
stessi  contribuenti  I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per
altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o
posseduti all'estero;
4)  di  dare  atto  che,  in  via  generale, resta comunque valida la
detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui
all'atto  giuntale  n.  1  del  9  gennaio 2001 che ha determinato le
aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001.
(Omissis).
1.  di  modificare  il deliberato di cui all'atto giuntale n. 1 del 9
gennaio 2001 che viene pertanto cosi ridefinito e rideliberato:
di  istituire,  a  valere per l'anno 2001, l'applicazione di aliquote
diverse  ai  fini  della  determinazione  dell'imposta comunale sugli
immobili come di seguito indicato:
a)  aliquota  del  5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
abitazione  nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta' usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita'
di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatano;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari;
unita'  immobiliare  posseduta  nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia' residente a
Calderara  di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro,
a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano   o  disabile,  gia'  residente  a  Calderara  di  Reno,  che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione  locata,  con  contratto registrato, dalle persone fisiche
soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto
che  la utilizza come dimora abituale, previa comunicazione al comune
entro i termini di versamento dell'imposta;
abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al
secondo  grado  in linea retta, che la occupano quale loro abitazione
principale,  previa  comunicazione  al  comune  entro  i  termini  di
versamento dell'imposta;
due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione   ai   fini  della  unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
abitazione  posseduta  da  un  soggetto gia' residente a Calderara di
Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di
servizio,   qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quaIe
abitazione principale, dai familiari del possessore;
unita'  immobiliari  di  via  Garibaldi  n.  2, possedute a titolo di
proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale di godimento, ancorche'
classificate  D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia
la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente,
lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.
L'aliquota  del  cinque  per mille e' stabilita anche per le seguenti
pertinenze  considerate  parti integranti dell'abitazione principale,
anche se distintamente iscritte in catasto:
il  garage  o  box  o  posto  auto, coperto e scoperto (uno solo), la
soffitta  (una  sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello
stesso   edificio   o   complesso   immobiliare  nel  quale  e'  sita
l'abitazione  principale, oppure il garage situato nel centro abitato
nel  quale  e'  sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a
condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte,  o  il locatario finanziario
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale di godimento, anche se in quota parte, o
locatario  finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
b)  aliquota  ordinaria  del  6,4  per mille da applicare a tutti gli
altri   fabbricati   diversi  dagli  alloggi  non  beati  (cioe'  non
occupati),  comprese  le  residenze  secondarie di cui all'art. 7 del
vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili
e  terreni  agricoli,  cosi'  come  definiti  dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
c)  aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi
l'unita'   immobiliare   classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale  A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini
abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale
diretto  e,  al  1o  gennaio  2001  non locata ne' data in comodato a
terzi;
d) aliquota del 4 per mille per:
l'unita'  immobiliare  direttamente  utilizzata  dal soggetto passivo
d'imposta  per  lo  svolgimento  di attivita' produttiva regolarmente
iscritta  nel  relativo  albo  o  registro a decorrere dal 1o gennaio
2001.  Per  le  attivita'  iniziate in corso d'anno l'agevolazione e'
riconosciuta  per  l'intero  anno  d'inizio  e  per i due successivi,
previa   comunicazione  al  comune  entro  i  termini  di  versamento
dell'imposta:
e)  aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai
fini  previdenziali  negli  elenchi  previsti  dall'articolo 11 della
legge  9  gennaio  1963, n. 9, previa comunicazione al comune entro i
termini di versamento dell'imposta;
f)  aliquota  dello  zero  per  mille  per  gli alloggi affittati con
contratti  di  locazione  concertati  previsti  per i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431,
art.  2,  comma  3, previa comunicazione al comune entro i termini di
versamento dell'imposta:
2.  di  determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
la detrazione annua di L. 200.000 per l'abitazione principale, e piu'
precisamente per:
l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o in
qualita'  di  locatario  finanziario,  insieme  ai  suoi familiari vi
dimora abitualmente;
l'unita'   immobiliare,   appartenente   a   cooperativa  edilizia  a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'Istituto  Autonomo  Case
Popolari;
l'unita'  immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia' residente a
Calderara  di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro,
a condizione che non risulti locata;
l'abitazione  concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino
al  secondo  grado  in  linea  retta,  che  la  occupano  quale  loro
abitazione principale;
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  gia'  residente  a  Calderara  di Reno, che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata;
due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione   ai   fini  della  unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
l'abitazione  posseduta  da un soggetto gia' residente a Calderara di
Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio,   qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale
abitazione principale, dai familiari del possessore;
le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento,
ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta
vi  abbia  la  residenza  alla  data del 31 dicembre 2000 e vi dimori
abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti
in catasto;
(Omissis).
1A586069
Il  comune  di  CALENDASCO  (provincia  di  Piacenza) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 4 per mille;
2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo  n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge
n. 662/1996 nella misura di L. 200.000;
(Omissis).
1A586070
Il  comune  di  CALIZZANO  (provincia  di  Savona) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. (omissis).
aliquota ordinaria 5 per mille;
2.  aumentare  la  detrazione  d'imposta  a  L. 220.000 stabilita per
l'abitazione  principale  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  55  della legge n.
662/1996.
(Omissis).
1A586071
Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 10 gennaio
e   31   gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
aliquota ordinaria 6,9;
aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie:
1)  per  l'abitazione  principale  e  sue  pertinenze  ex  art. 5 del
regolamento comunale I.C.I.;
2)  per  l'immobile  adibito  ad  uso abitativo locato ai sensi della
legge  27  luglio  1978  n.  392  o della legge 8 agosto 1992 n. 359,
articolo 11 comma 2 o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 2,
comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di
residenza  anagrafica,  ex  articolo  11-bis del regolamento comunale
I.C.I.  purche'  il  con  tratto sia registrato ai sensi dell'art. 21
comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449,;
3)  per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti
ex art. 6 del regolamento comunale (I.C.I.);
4)  per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art.
11 del regolamento comunale I.C.I.
Aliquota  ridotta  2 per mille operante esclusivamente per l'immobile
adibito  ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge  9 dicembre 1998 n. 431, purche' il contratto sia registrato ai
sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
La  detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a
L.   900.000  esclusivamente  per  soggetti  passivi  che  posseggano
contestualmente i seguenti requisiti:
nuclei  familiari  il  cui  reddito  complessivo derivi unicamente da
pensione  non  superiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. o
da pensioni che sono state integrate dall'I.N.P.S. al minimo di legge
e  in  possesso  dell'unico  fabbricato  ed  eventuali sue pertinenze
adibito  ad  abitazione  principale; ai fini della determinazione del
reddito  non  si  tiene  conto delle maggiorazioni INPS spettanti per
familiari  a  carico.  Il  diritto  all'elevazione  della  detrazione
compete  anche  se  il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli
condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e
piu'   specificamente   se   sono   piccoli   appezzamenti  coltivati
occasionalmente   e  senza  struttura  organizzativa.  La  detrazione
compete  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad
abitazione  principale  si  verifica,  come  disposto dall'art. 8 del
decreto  legislativo  n.  504/1992.  I  soggetti  passivi interessati
dovranno  presentare  al  comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001
istanza su appositi modelli forni
ll'ufficio   tributi   del   comune   corredata  dalla  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  il  possesso  dei
requisiti sopra indicati;
da  L.  200.000  a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che
posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
nuclei  familiari  il  cui  reddito complessivo, da pensione, non sia
superiore  a L. 27.000.0000 annui e in possesso dell'unico fabbricato
ed  eventuali  sue  pertinenze  adibito  ad abitazione principale. Il
diritto  all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto
passivo   possiede   dei  terreni  agricoli  condotti  non  in  forma
imprenditoriale  (art.  2135 del Codice civile) e piu' specificamente
se  sono  piccoli  appezzamenti  coltivati  occasionalmente  e  senza
struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla
quota  per  la  quale  la  destinazione  ad  abitazione principale si
verifica,  come  disposto  dall'art.  8  del  decreto  legislativo n.
504/1992.  I  soggetti  passivi  interessati  dovranno  presentare al
comune  di  Camaiore,  entro  il  30  giugno 2001 istanza su appositi
modelli  forniti  dall'ufficio  tributi  del  comune  corredata dalla
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  il
possesso dei requisiti sopra indicati.
2.  di  modificare  (omissis),  la  parte  dispositiva  della propria
deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2001, esecutiva, nel senso che alle
parole  nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non
sia superiore a L. 27.000.0000 annui sono sostituite le parole nuclei
familiari  il  cui  reddito  complessivo,  derivante  prevalentemente
almeno il 50,01% da pensione, non sia superiore a L. 27.000.000 .
(Omissis).
1A586072
Il  comune  di  CAMAIRAGO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato, il 16
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
del  5  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  del  7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non
adibiti   ad   abitazione   principale,  aree  fabbricabili.  terreni
agricoli;
(Omissis).
1A586073
Il  comune  di  CAMERINO  (provincia  di Macerata) ha adottato, il 12
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura unica del 6 per mille con la detrazione di L.
200.000  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
2.   accogliere   l'agevolazione  per  anziani  o  disabili  prevista
dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 e cioe' di
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. riconfermare per l'anno 2001 l'aumento della detrazione principale
da  L.  200.000  a  L.  400.000  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione, a favore dei soggetti passivi
proprietari  di  immobili  che  acquisiscano  la residenza nel Comune
nell'anno 2001;
(Omissis).
1A586074
Il  comune  di  CAMPAGNOLA  EMILIA  (provincia  di  Reggio Emilia) ha
adottato,  il  22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
- aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;
-  aliquota  abitazione in locazione con contratto concordato ex art.
2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;
- aliquota altri immobili: 5,8 per mille
dando  atto  che  dall'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000.
(Omissis).
1A586075
Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato
il  13  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille, (omissis);
di  stabilire  nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla
prima abitazione;
di  far  pervenire  comunicazione  dell'aliquota stabilita per l'anno
2001  insieme  con  copia  del  presente atto al concessionario della
riscossione;
(Omissis).
1A586076
Il  comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato,
il  19  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille, confermando l'aliquota in vigore.
(Omissis).
1A586077
Il  comune  di  CAMPORGIANO  (provincia  di Lucca) ha adottato, il 24
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota 6 per mille:
1. abitazione principale;
2. abitazione locate;
3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
4. abitazioni ad uso stagionale;
5. altri fabbricati.
Aliquota 7 per mille:
1. abitazioni agibili sfitte.
Detrazione:
L. 200.000 abitazione principale:
L.  250.000  abitazione  principale a basso reddito (nuclei familiari
con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'anno 2000 pari a:

=====================================================================
           n. componenti           |             limite
=====================================================================
               	n. 1               |                      	10.608.000
               	n. 2               |                      	16.655.000
               	n. 3               |                      	21.640.000
               	n. 4               |                      	26.096.000
               	n. 5               |                      	30.233.000
               	n. 6               |                      	33.946.000
               	n. 7               |                      	37.658.000
               	n. 8               |                      	41.371.000
               	n. 9               |                      	45.084.000
              	n. 10               |                       48.797.000

abitazione  principale  ove  venga  esercitata  attivita'  di  Bed  &
Breakfast;
abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo.
L.   300.000   abitazione   principali   ubicate  nella  frazione  di
Puglianella.
(Omissis).
1A586078
Il  comune  di  CAMPOSPINOSO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 27
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire le seguenti aliquote nella misura differenziata:
Aliquota ordinaria 6 per mille
Aliquota  ridotta  5,5  per  mille  in  favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale,  e  per  le  pertinenze  parti
integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari,
limitatamente   ad   una   per  ciascuna  categoria,  classificate  o
classificabili  nelle  categorie  catastali  C/2  e  C/6,  sempreche'
l'unita'  immobiliare  abitativa  non  comprenda  catastalmente  gia'
locali aventi le suddette funzioni.
Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, da applicare all'imposta
dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed
alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis).
1A586079
Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 504/1992, come
modificato  daIl'art.  3,  comma  53,  legge  n.  662/1996 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del
7  per  mille  (aliquota  ordinaria)  anche  per  alloggi  adibiti ad
abitazione principale;
di  stabilire  ai  sensi  dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992
come modificato daIl'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996 in L. 250.000
la  detrazione  per  l'abitazione  principale dando atto del rispetto
degli equilibri di bilancio.
(Omissis).
1A586080
Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2001 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per
l'anno 2000, nelle seguenti misure:
aliquota   agevolata   per   abitazione   principale:  5  per  mille,
applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:
alle  unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
all'alloggio  regolarmente  assegnato  dagli  istituti  autonomi case
popolari;
unita'  immobiliare  posseduta  nel territorio del comune a titolo di
proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per
motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
all'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
all'abitazione  concessa  dal possessore in uso gratuito a parenti in
linea  retta  o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al
primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'ufficio  tecnico erariale
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
all'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che  la  legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari dei possessore.
Sono   considerate   parti   integranti  dell'abitazione  principale,
ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse,
le  cantine,  i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e
scoperti,    in    quanto    durevolmente    destinati   a   servizio
dell'abitazione,  in  numero  non  superiore  all'unita' per ciascuna
tipologia  di  pertinenza.  Il carattere pertinenziale dell'immobile,
dovra'  essere  attestato  con  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta',  trasmessa  al  Comune  entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione
medesima.
La detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  prevista dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 504/1992, e' stabilita in L. 250.000.
aliquota  agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che
eseguano:
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici;
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali;
interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
aliquota  agevolata,  pari  al  3 per mille a favore degli enti senza
scopo di lucro.
aliquota agevolata, pari ai 6 per mille, a favore dei proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative.
aliquota ordinaria: 7 per mille:
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;
gli immobili posseduti da non residenti;
per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata.
(Omissis).
1A586081
Il  comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato il 18 gennaio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura differenziata del 4 per mille
per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi.
(Omissis).
1A586082
Il  comune  di  CAPANNORI  (provincia  di  Lucca)  ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli  immobili nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta
del  4,5  per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei  soci di cooperative edilizie in proprieta' individuale residenti
nel   comune  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale o condotte da familiari;
2.   di   confermare   la   detrazione   maggiorata   di  L.  500.000
sull'abitazione  principale  a  favore  dei cittadini collocati nelle
fasce   di  reddito  maggiormente  disagiate  da  computarsi  con  le
modalita' previste dal regolamento per l'applicazione dell'indicatore
della  situazione  economica  equivalente  alle prestazioni agevolate
rese dal comune;
(Omissis).
1A586083
Il  comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
aliquota  ridotta  5  per mille, per le persone fisiche residenti nel
Comune,  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e
relative pertinenze.
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota maggiorata 6 per mille, per gli alloggi non locati;
L'importo  della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in
L.  200.000  sulla  base dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662  e  dell'art.  58  comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1991 n. 446.
(Omissis).
1A586084
Il  comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
1A586085
Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2001;
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota per l'abitazione principale; 5 per mille;
aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale: 5 per mille;
aliquota per terreni edificabili: 5 per mille.
2.  di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
1A586086
Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Tipologia - aliquota:
unita'  immobiliare  adibite  a  prima  casa  dal  proprietario o dal
titolare  del  diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto, 5 per mille;
detrazione   per   ogni   unita'   immobiliare  adibita  prima  casa,
comprensiva delle pertinenze L. 210.000;
unita'  immobiliari  e relative pertinenze concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea retta al secondo grado e da questi adibiti a prima
casa, 5 per mille nessuna detrazione;
unita' immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo
periodo  dell'art.  2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 2 per mille
nessuna detrazione;
unita'  immobiliari  adibite  a civile abitazione non locate e per le
quali  non  risultano registrati contratti di locazione da almeno due
anni 8 per mille;
altri immobili 6 per mille;
unita'  immobiliari  possedute  da anziani o disabili permanentemente
ricoverati  in  istituti,  purche'  non locate; equiparate alla prima
casa  anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione
di L. 210.000.
(Omissis).
1A586087
Il  comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
2.  determinare  nella  misura  unica  del  6,5 per mille, l'aliquota
dell'I.C.I. da applicare in questo Comune per l'anno 2001;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
1A586088
Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  aliquota  del  5  per mille da applicare, in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  residenti  nel comune esclusivamente alla
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2.  aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili,
diversi  da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli
previsti nei punti successivi;
3. aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
di  determinare  in  L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
(Omissis).
1A586089
Il comune di CARRa' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili
(I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per
mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale ed
un'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari, possedute in
aggiunta all'abitazione principale,
2.  di  confermare  in  L.  200.000 la detrazione concessa per unita'
immobiliare adibita a prima casa:
1)   di  concedere,  relativamente  all'anno  di  imposta  2000,  una
detrazione   di  L.  500.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio
economico e sociale cosi' individuate;
a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere
l'unico  immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale (per
il  concetto  di  abitazione  principale  si  rimanda  al regolamento
I.C.I., artt. 1 e 2);
b) godimento della sola pensione sociale, oltre il reddito della sola
prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L.
100.000;  nel  caso  di  piu'  componenti  la  famiglia,  il  reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello
dell'abitazione  principale  e  di  terreni  come sopra dovra' essere
costituito da sole pensioni sociali;
c)  in  alternativa  al  precedente punto b): godimento di un reddito
complessivo  del  nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per
l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta e derivante
esclusivamente  da  pensione,  adeguatamente  documentato dai modelli
fiscali  rilasciati  dal  soggetto  erogatore  delle  somme, uguale o
inferiore alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. (per l'anno 2000
L.  720.900)  oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con
un   RDL   rivalutato   inferiore  o  uguale  a  L.  50.000  e  cosi'
riparametrata:
per la persona sola: 100% della quota base;
per  il  nucleo  familiare  composto da piu' componenti il reddito si
calcola sommando:
1) per l'intestatario della famiglia 100% della quota base;
2) per il secondo componente il 70% della quota base;
3) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.
1.  in  alternativa  al  punto  c):  presenza  nel  nucleo  familiare
anagrafico  di  persona con handicap grave (100% con accompagnamento)
certificato da apposita commissione medica.
In  quest'ultimo  caso l'invalidita' di cui sopra, proprio per la sua
valenza,  e'  titolo sufficiente per il godimento di detta detrazione
indipendentemente   dalle   unita'   immobiliari  possedute  e  dalla
soggettivita'  passiva  che  deve  comunque  ricadere  sulle  persone
indicate   secondo   quanto   disposto  dall'art.  1,  lett.  B)  del
regolamento I.C.I.
2.  di stabilire che i requisiti di cui sopra dovranno essere provati
con  apposita  documentazione e su presentazione di specifica domanda
dei soggetti interessati, all'ufficio tributi del comune, entro il 30
giugno  2001  fatta  eccezione  per coloro che avevano inoltrato tale
istanza  in  relazione  all'anno  di imposta 2000 e che presenteranno
ancora i requisiti per il titolo;
(Omissis).
1A586090
Il  comune  di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
A.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I.,  imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2001, come
segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi ed i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale: 5,2 per
mille;
per  le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,2 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;
3)  aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5,75 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi
senza  scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta
previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi
nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;
5.2.  cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
6)   aliquota   agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per
mille;
b)  al  recupero di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico: 4 per mille;
c)   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti  auto  anche
pertinenziali: 5 per mille;
d)   all'utilizzo   di   sottotetti:   5   per  mille;  da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7)  aliquota  da  applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   tra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;
8)  aliquota  agevolata  speciale  del  4  per  mille,  per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite dagli accordi tipo di cui alIart. 2, comma
3, della legge n. 431/1998;
9) aliquota speciale del 6 per mille, per gli immobili non locati per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni;
B.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
per  la  determinazione  dell'imposta  dovuta  per le predette unita'
immobiliari,  e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui
sopra  sia  elevato  a  L.  270.000,  e  comunque non oltre l'importo
dell'imposta dovuta;
per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
C. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che
si   trovino   nelle   seguenti  situazioni  di  particolare  disagio
econimico-sociale:
titolari di pensioni sociali;
titolari  di  pensioni di invalidita' totale e privi di altri redditi
oltre l'abitazione principale,
sia  applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis).
1A586091
Il  comune  di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il
18   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 6 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
di   intendere  per  abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di prorpieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
(Omissis).
1A586092
Il  comune  di  CASARGO  (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2001,  in attuazione dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille .
(Omissis).
1A586093
Il  comune  di  CASPERIA  (provincia  di  Rieti)  ha  adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2001  nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili;
(Omissis).
1A586094
Il  comune di CASSANO SPINOLA (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   13  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  viene determinata, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili,  un'aliquota  nella  misura  del 6 per mille per gli
immobili  di  tipo  industriali  e le aree edificabili, e un'aliquota
ordinaria  nella  misura  del  4  per  mille  per  ogni altro tipo di
immobile;
(Omissis).
1A586095
Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  la prima casa nella misura del 6 per mille e
per ogni altra tipologia di immobile nella misura del 7 per mille;
di  fissare  in  L.  350.000  la  detrazione  dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586096
Il  comune  di  CASSINO  (provincia  di Frosinone) ha adottato, il 23
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
a) di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille per gli
immobili adibiti a prima casa;
b)  di  aumentare  di  un  punto percentuale l'aliquota per tutti gli
altri immobili, compresi quelli non adibiti a prima casa, pari al 6,5
per mille;
c)  di  confermare  in  L.  230.000  la detrazione massima di imposta
spettante per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione;
d)  di  disporre  che il servizio competente provveda ad espletare le
incombenze   conseguenziali   fissate   dall'art.   18   del  decreto
legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
1A586097
Il  comune  di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
28   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a)   nella   misura   del   5,8   per   mille  del  valore  catastale
dell'abitazione  principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2,
del  citato  decreto  legislativo  cosi' come sostituito dal comma 55
dell'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili
diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi;
2.  di  stabilire,  (omissis),  che  l'importo  della  detrazione per
l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   del
contribuente e' di L. 230.000 (lire duecentotrentamila);
3.  di  stabilire,  (omissis),  che  l'importo  della  detrazione per
l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   del
contribuente  pensionato  il  cui  reddito lordo complessivo lordo ai
fini  I.R.P.E.F.  dell'anno  precedente  non  superi L. 18.000.000 e'
elevata  a  L.  300.000;  tale  circostanza  deve  essere annualmente
autocertificata  dal contribuente, entro il termine del pagamento del
saldo   dell'imposta,  utilizzando  gli  appositi  stampati  messi  a
disposizione dall'ufficio tributi del comune.
(Omissis).
1A586098
Il  comune  di  CASTEL  GUELFO  DI  BOLOGNA (provincia di Bologna) ha
adottato,  il  19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota nella misura unica del 5,3 per mille;
di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2001 in
L. 200.000;
di  concedere  per l'anno 2001 una ulteriore detrazione di L. 120.000
da  aggiungersi  alla  detrazione  di  L.  200.000  prevista  per  le
abitazioni  principali  ai  contribuenti  che  sono  in  possesso dei
seguenti requisiti:
A) pensionati:
avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000;
essere  in  condizione  non  lavorativa  e  con  il  seguente reddito
complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2000: fino a
L.  14.000.000  pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000
per ogni persona a carico ai fini fiscali;
B) famiglie con basso reddito:
contribuenti  il  cui  nucleo  familiare abbia un reddito complessivo
annuale  ai fini IRPEF riferito al 2000 non superiore a L. 14.000.000
pro  capite,  intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo
stato di famiglia;
C) famiglie con presenza di disagio:
contribuenti  nel  cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti
portatori  di handicap con invalidita' superiore al 70% o anziani non
autosufficienti;
reddito  pro  capite  complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito
all'anno  2000,  non  superiore  a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per
ogni  stato  di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L.
14.000.000  per  ogni  soggetto portatore di handicap con invalidita'
superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.
In  tutti  i  casi  enunciati,  l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione  su  cui  grava  l'imposta ed eventualmente una relativa
pertinenza  sia  l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o
altro  diritto  reale  da  parte  di  tutti  i componenti lo stato di
famiglia  alla  data  del  1o  gennaio  2001  e le detrazioni saranno
applicate   al   periodo  dell'anno  in  cui  permarra'  la  predetta
condizione abitativa di proprieta', o altro diritto reale.
(Omissis).
1A586099
Il  comune  di  CASTEL  MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 22
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota da applicare abitazioni principali 5 per mille;
aliquota da applicare abitazioni secondarie 6 per mille;
2.   aliquota  agevolata  in  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o inabitabili 3 per
mille;
al  recupero  di  immobili  di  interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico 3 per mille;
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
3.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  deIl'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
4.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15, nella quale deve dichiarare la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con  raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito  che per abitazione principale s'intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui  a presente Capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari
6.  determinare  la  detrazione  per  nuclei  familiari  con  reddito
inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000;
7.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
8. si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo
I  e  di  quanto oggetto del Capo IV, nonche' della definizione della
riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le
esigenze  di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano
tale equilibrio;
9.  di  riservarsi  l'adozione  di  provvedimenti,  su proposta della
giunta  comunale,  per  l'iscrizione  nel  bilancio di previsione del
fondo  per  il  potenziamento  degli  uffici tributari del comune, in
conformita'  a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio
dell'anno successivo;
(Omissis).
1A586100
Il  comune  di  CASTELCIVITA  (provincia  di  Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2001, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  rendere  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/1990.
(Omissis).
1A586101
Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Stabilire   le   seguenti   norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I.,  imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota del 4,75 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro   diritto  reale  di  godimento  o  in  qualita'  di  locatario
finanziario, dimora abitualmente;
b)   pertinenza   relativa   all'unita'   immobiliare  di  cui  sopra
classificata  o  classificabile  nelle  categorie  catastali C6 e C7,
limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale.
Detrazione L. 200.000.
La  detrazione  per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000 a
favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
nucleo familiare anagraficamente certificato composto da:
1  persona  reddito  da  pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) + pens.
combattenti (debito vitalizio);
2  persone  ed  oltre reddito da pensione minima INPS + P.S. o A.S. +
pens. combattenti (debito vitalizio).
Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini IRPEF
riferito  all'anno precedente. Comunque l'applicazione della maggiore
detrazione  deve  essere  subordinata  alla  condizione  che  ne'  il
contribuente  ne'  i  familiari  o  conviventi  siano  proprietari  o
usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione
e pertinenza;
2) aliquota del 5 per mille per:
a)  unita' immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito
a  parenti  in  linea  retta  o  collaterale fino al secondo grado di
parentela,  che  l'occupano  quale  loro  abitazione principale e non
possiedono  alloggi in proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento;
b)   pertinenza   relativa   all'unita'   immobiliare  di  cui  sopra
classificata  o  classificabile  nelle  categorie  catastali C6 e C7,
limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale;
3) aliquota del 7 per mille per:
unita'  immobiliare  ad  uso  di  abitazione  non  locata  o locata a
soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale;
4) aliquota del 6 per mille per:
a)  unita'  immobiliare  ad  uso  di  abitazione locata con contratto
registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b)  le unita' immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle
precedenti classificazioni ed utilizzazioni.
(Omissis).
1A586102
Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  approvare  con  decorrenza 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote e
detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
abitazione  in  uso  gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5
per mille;
pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
1A586103
Il  comune  di  CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2001, nelle misure di cui al disposto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
   N.D.    |        Tipologia degli immobili	        |   liquote ‰
=====================================================================
     1     |Per tutte le tipologie misura unica      |              4

2.  di  determinare,  per  l'anno  2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
    |  Tipologia degli   |                     |
    |  immobili Nonchè   |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |   situazioni di    |                     |Detrazione di imposta
    |particolare disagio |                     |  (lire in ragione
N.D.| economico- sociale |Riduzione d'imposta	%|       annua)
=====================================================================
    |Per la sola         |                     |
    |abitazione          |                     |
 1  |principale          |          -          |     L. 200.000

3. dare atto:
a)  che  il  gettito  complessivo previsto per effetto delle aliquote
come   determinate  al  precedente  punto  1),  non  sara'  inferiore
all'ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di
cui  all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
4. copia della presente deliberazione sara' inviata al concessionario
della riscossione;
(Omissis).
1A586104
Il  comune  di  CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 27
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota prima casa 4,5 per mille;
aliquota  prima  casa  anziani (ricoverati in strutture socio ass.li)
purche' non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile
in proprieta' 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i
65 anni di eta';
detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale);
Viene  estesa  l'aliquota  agevolata  del 4,5 per mille anche per una
pertinenza alla prima abitazione nel modo seguente:
cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza
dell'abitazione principale;
superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq
30 risultanti dal certificato catastale;
distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 ml;
l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza.
(Omissis).
1A586105
Il  comune  di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, l'8
marzo  e  il  4  aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4
per mille.
(Omissis).
1.  di  fissare  in  L.  500.000  la  detrazione  afferente  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale in favore di soggetti
pensionati,  ultrasessantenni  alla  data  del  1o  gennaio 2001, con
reddito  complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non
superiore a L. 12.000.000.
(Omissis).
1A586106
Il  comune  di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  30  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica
del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per l'abitazione principale le sue
pertinenze in L. 270.000.
(Omissis).
1A586107
Il  comune  di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il
20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 nel seguente modo:
abitazione principale 6 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille.
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale in L.
200.000.
(Omissis).
1A586108
Il  comune  di  CASTELLETTO  D'ORBA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  nella misura del 4 per mille per le persone fisiche
soggetti  passivi  ed  i  soci  di cooperative edilizie di proprieta'
indivisa,  residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale e nella misura del 5 per mille per
tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  o istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586109
Il  comune di CASTELLI CALEPIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
30   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  aliquota  ridotta  al  5  per  mille, da applicare per le persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);
2. aliquota del 6,5 per mille, per le aree fabbricabili;
3.  aliquota  ordinaria del 5,5 per mille per tutto il resto (seconde
case, unita' produttive, aree fabbricabili etc.);
4.  detrazione  per  abitazione  principale L. 200.000 con gli stessi
criteri del punto 1.
(Omissis).
1A586110
Il  comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato,
il   22   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  secondo  quanto  previsto  dall'atto  di G.C. n.
36/2000,  l'aliquota  I.C.I.  al  6  per  mille,  per  l'anno  2001 e
confermare  in L. 250.000 le detrazioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo
n. 504/1992 prevista per le abitazioni principali;
2.  di dare atto che tale previsione sara' registrata nel bilancio di
previsione 2001.
(Omissis).
1A586111
Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  applicare  l'aliquota  ridotta del 4 per mille per i seguenti
immobili:
abitazione principale dei soggetti residenti;
immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili);
abitazione  non locate di anziani e disabili residenti presso case di
riposo o di cura.
3.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
500.000.
(Omissis).
1A586112
Il  comune  di  CASTELMOLA  (provincia di Messina) ha adottato, il 19
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  determinare l'aliquota unica I.C.I. 6 per mille, per l'anno 2001,
da  applicare  nel comune di Castelmola, aumentando la detrazione per
la prima casa da L. 200.000 a L. 250.000;
2.   stabilire   la   decorrenza   dal   1o   gennaio  2001  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta.
(Omissis).
1A586113
Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il
6   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;
b) aree fabbricabili 6,5 per mille;
c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille.
2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in
L. 250.000.
Tale  detrazione  non  applicabile  nella  fattispecie  di abitazione
principale  concessa  in  uso  gratuito a parenti in linea diretta di
primo grado;
3.  detrazione  per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia
adibita  ad  abitazione  principale  con  relative pertinenze purche'
titolari   di   sola  pensione  sociale,  o  portatori  di  handicap,
riconosciuti  al  100%, il cui reddito complessivo del proprio nucleo
familiare non superi i quindici milioni: L. 500.000.
(Omissis).
1A586114
Il  comune  di  CASTELVETERE  SUL  CALORE  (provincia di Avellino) ha
adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Riconfermare  nella  misura  del  5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6, comma
1,  del  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' in L. 200.000 la detrazione
per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del
soggetto passivo.
(Omissis).
1A586115
Il  comune  di  CASTENASO  (provincia  di Bologna) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2001, (omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
5,4  per  mille  per  le  abitazioni  principali dei soggetti passivi
persone  fisiche,  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa,   residenti  nel  comune,  degli  anziani  o  dei  disabili
possessori  di  unita'  immobiliare  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non  risulti locata, del comodante di unita' immobiliari concesse, in
uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino
al  1o  grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come
da   risultanze  anagrafiche,  a  condizione  che  il  comodante  sia
possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o
di  altro  diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e
di  quello  concesso  in  uso  gratuito  e  delle relative pertinenze
disciplinate  dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
e   per   le   pertinenze   dell'abitazione   principale  cosi'  come
regolamentato dalle norme soprarichiamate;
0,5  per  mille  per  le  abitazioni  date  in  locazione a titolo di
abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431
deI 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4;
9 per mille per gli alloggi non locati (non occupati) per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni;
7  per mille per gli alloggi non locati da un periodo inferiore a due
anni;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  riconoscere  ai  contribuenti che si trovano nelle condizioni
sotto   specificate   una  ulteriore  detrazione  di  L.  120.000  da
aggiungere  alla  detrazione  di  L. 200.000 prevista dalla normativa
vigente per le abitazioni principali:
a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:
1.  possesso  dei  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicata   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2. avere, nel nucleo familiare, un portatore di handicap;
b) famiglie con minorenni in affido:
1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicata   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2. avere nel nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido;
c) famiglie con 3 o piu' figli:
1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicata   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli;
d) giovani coppie:
1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicata   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente)
da  non  piu'  di  5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di
prima  casa  presso un Istituto di credito o di avere usufruito della
cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due
componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta';
e) famiglie con redditi bassi:
1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicate   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno
2000  non  sia  superiore  a  L.  14.500.000  annue  lorde  per  ogni
componente  il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati
e  non  superiore  a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il
nucleo familiare se lavoratore autonomo;
f)  famiglie  con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente un
anziano:
1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato su tutto il territorio
nazionale  ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non
puo'   essere   applicata   alcuna   detrazione.   Nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto, uso,
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
2.  avere  nel  nucleo  familiare,  composto  da almeno 3 persone, un
anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni.
Il  riconoscimento  del  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  di L.
120.000  e'  subordinato  alla condizione che gli altri componenti il
nucleo  familiare  non  possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al
rispetto dei seguenti criteri applicativi:
il  contribuente  deve  presentare  una  richiesta autocertificazione
nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data
di  nascita,  codice  fiscale,  e  di  essere  in possesso di tutti i
requisiti  richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore
detrazione;
la   richiesta   autocertificazione  dovra'  essere  inviata  tramite
raccomandata  entro  i termini previsti per il pagamento dell'imposta
all'ufficio  tributi  del comune di Castenaso, piazza Bassi 1 - 40055
Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;
i  contribuenti  che  avranno  inviato  la  richiesta entro i termini
suddetti  potranno  al  momento  del pagamento gia' tener conto della
ulteriore detrazione richiesta;
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
che  comprovi  quanto  dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele
verranno  applicate  le  sanzioni previste dal decreto legislativo n.
504/1992;
3.  di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di L.
120.000  da  aggiungere  alle  detrazioni  di L. 200.000 agli alloggi
regolarmente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari.
(Omissis).
1A586116
Il  comune  di  CASTIGLIONE  DEI  PEPOLI  (provincia  di  Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Ritenuto  quindi  per  l'anno  2001  dover procedere a determinare le
aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate:
1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
2.  aliquota:  5,5  per mille a favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  e  una pertinenza, cosi' come individuata
dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;
3.  aliquota  agevolata:  2,75 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi:
a) volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b)  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici;
c)  volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto anche
pertinenziali;
d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.
La  suddetta aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari,
oggetto  degli  interventi  di  cui sopra e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  tutte le abitazioni principali
come  definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art.
7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000.
(Omissis).
1A586117
Il  comune  di  CASTIGLIONE  DI  GARFAGNANA  (provincia  di Lucca) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Di  determinare  per  l'anno  2001  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno 2001
relativamente  alla  abitazione  principale  e nella misura del 7 per
mille  quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione
principale;
di  demandare  all'ufficio  tributi  del  comune  l'espletamento  dei
compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
(Omissis).
1A586118
Il  comune  di  CASTIGLIONE  DI  SICILIA  (provincia  di  Catania) ha
adottato,  il  30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  approvare  l'aliquota  unica dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501;
2.  aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del
comma  3  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato
dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
L.  200.000 a L. 500.000 per i cittadini proprietari della prima casa
e   residenti   nella   medesima   (dimora  abituale),  senza  alcuna
correlazione al reddito del nucleo familiare.
(Omissis).
1A586119
Il  comune di CASTRIGNANO DE' GRECI (provincia di Lecce) ha adottato,
il   26   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'Imposta Comunale
sul valore degli immobili (ICI) cosi' come previsto negli anni 1999 e
2000  di  cui  alle delibere citate in narrativa, come qui di seguito
riportato:
5,5  per  mille  per  i  soggetti  passivi, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relativa pertinenza;
6,5 per mille per i restanti soggetti passivi.
2)  di  riconfermare  per  l'anno  2001  la  detrazione di L. 200.000
dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale e della relativa pertinenza.
(Omissis).
1A586121
Il  comune  di  CELANO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2001 di seguito indicate:
4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5 per mille per ogni altro tipo di immobile.
(Omissis).
1A586122
Il  comune  di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato,
il   26  ottobre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  (omissis),  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota ICI nelle
seguenti misure:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille;
aliquota  pertinenze  di  abitaz.  princ. in misura del 5,5 per mille
(art. 9, comma 11 del regolamento comunale)
aliquota per i terreni agricoli nella misura del 5,5 per mille.
2)  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale in L.
200.000;
3)  di confermare, inoltre, la elevazione della detrazione principale
a
L.  500.000  esclusivamente  per  i titolari di pensione minima INPS,
titolari  di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia
gli  uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre
la casa di abitazione, nel territorio nazionale.
(Omissis).
1A586123
Il  comune  di  CERESARA  (provincia  di  Mantova) ha adottato, il 12
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare,  per  l'esercizio  finanziario 2001, le aliquote
sotto riportate, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili,
e precisamente:
il  5  per  mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari
tipi di immobili;
L.  200.000  quale  detrazione prevista dalla legge per le abitazioni
principali.
(Omissis).
1A586124
Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di confermare l'aliquota ICI nella percentuale unica del 6 per mille,
con  detrazione  prima  casa  pari  a  L.  250.000  estesa anche alle
abitazioni  date in uso gratuito a parenti di 1o grado come da art. 8
del   regolamento  Per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  ,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  68 del 10
settembre 1998;
(Omissis).
1A586125
Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il
13   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
aliquota del 4,5 per mille per:
le abitazioni principali;
le   pertinenze  delle  abitazioni  principali  (art.  6  regolamento
comunale);
le  abitazioni  concesse  in  corcordato  d'uso a parenti di 1o grado
(art. 7 regolamento comunale);
locazione di immobile a titolo di abitazione principale con contratto
concordato  -  esclusa  detrazione  di  legge  -  (art. 8 regolamento
comunale);
aliquota  del  6  per  mille  per  tutti  gli  immobili  posseduti in
aggiunta.
(Omissis).
1A586126
Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato,
il  12  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  le aliquote da applicare per l'anno 2001, come sotto
specificato:
aliquota per le abitazioni principali 4 per mille.
Per  abitazioni  principali  si  intendono  gli immobili classificati
esclusivamente  in  categoria  catastale  A  e le relative pertinenze
classificate  in  categoria  catastale C2 - C6 - C7 , limitatamente a
due  unita'  immobiliari  per  ogni  abitazione  principale  che sono
abitati  e/o  utilizzati  dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono
esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche
se  pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete
la detrazione prevista per l'abitazione principale.
L'aliquota  del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote di
proprieta' relative alla abitazione principale abitata o dai genitori
o dai figli.
aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.
(Omissis).
1A586127
Il  comune  di  CERRINA  (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di confermare per l'anno 200 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille;
2)  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
(Omissis).
1A586128
Il  comune  di  CERVA  (provincia  di  Catanzaro)  ha  adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
2. di stabilire la detrazione, in misura unica, equivalente al minimo
fissato dalla legge vigente in materia;
3.  di  stabilire  la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati
definiti inagibili o fatiscenti.
(Omissis).
1A586129
Il  comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
2)  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella misura del 6 per mille per la prima casa e del
6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili, determinando in L.
500.000  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta;
3)  di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma
5,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, una aliquota dell'1 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguano  interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure