Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote I.C.I.: abitazioni civile e non 4,5 per mille; aree fabbricabili 5 per mille. (Omissis). 01A58601 Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota base: 6 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; immobili locati: 6 per mille; immobili locati con contratto assistito di cui alla legge n. 431/1998, art. 2, commi 3, 4 e 5: 5,5 per mille; immobili non occupati: 6,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (lire duecentomila); (Omissis). 01A58602 Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'imposta sugli immobili (I.C.I.) nelle stesse aliquote, riduzioni e determinazioni applicate per l'anno 2000; a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n, 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille; b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille; c) abitazioni non locate 7 per mille; d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000; (Omissis). 01A58603 Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare, (omissis), l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti; di stabilire che alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte a catasto); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza; (Omissis). 01A58604 Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2001: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2001, e' stabilita nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano; 2. e' approvato in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto: la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000; ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per: A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1o gennaio 2001; B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2000; C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi; D) lavoratori in cassa integrazione; E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di handicap (non inferiore al 75%); F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2000. Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000) e' necessario che: nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul territorio nazionale; il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000. Viene inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di L. 250.000, a quei proprietari che per i motivi di anzianita' o di infermita', siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o ricovero. (Omissis). 01A58605 Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5 per mille, lettera a), b) e c.9) regolamento comunale art. 5; B) aliquota ridotta, per le unita immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille, lettera d) regolamento comunale art. 5; C) aliquota ridotta, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari di primo grado in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado, 5 per mille, lettera e) regolamento comunale art. 5; D) aliquota ridotta, per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5 per mille, lettera f) regolamento comunale art. 5; E) aliquota da applicare per tutte le altre fattispecie di immobili: 6,5 per mille; 2. Di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 2001, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per l'importo di L. 250.000 (duecentocinquantamila) e si specifica che la detrazione per abitazione principale non spetta per la fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 73 del 16 novembre 1998; 3. Di confermare che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti anziani avente quale unica fonte di reddito imponibile ai fini IRPEF la pensione sociale o l'assegno sociale al minimo negli importi mensili stabiliti alla data del 1o gennaio 2001, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 350.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; 4. Di dare atto che il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). 01A58606 Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille; per l'abitazione principale per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 01A58607 Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito descritto: aliquota I.C.I. da applicare alle unita immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione 6,5 per mille; aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili, 7 per mille; pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale, 5,7 per mille; abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, 5,7 per mille; abitazioni posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti localta, 5,7 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante alle sole unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario; (Omissis). 01A58608 Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01A58609 Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale, sugli immobili (I.C.I.) come segue: abitazione principale 5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000. Omissis). 1A586010 Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinanza limitatamente a n. 1 unita' (cat.C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille; tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione della pertinenza equiparata. 3. confermare altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a: soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; soggetti passivi aventi unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi Sociali; 4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 le aliquote nella seguente misura: a) unita' immobiliari bocate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con contratto assistito: 2 per mille; b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille; c) unita' immobiliari non locate da meno due anni: 7 per mille; d) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille. (Omissis). 1A586011 Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta Comunale sugli Immobili, praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. Omissis). 1A586012 Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a): 7 per mille; II) (Omissis). III) L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, ... (Omissis) ...; IV) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Omissis). 1A586013 Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa esposto. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4.7 per mille. Omissis). 1A586014 Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446: a) aliquota agevolata al 5 per mille: i) immobili pertinenziali all'abitazione principale del soggetto passivo, secondo le previsioni del vigente regolamento; ii) alloggi locati a persone residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale; iii) alloggi concessi in comodato a parenti purche' entro il secondo grado e residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale; iv) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10; v) immobili per gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992; b) aliquota ordinaria al 6,35 per mille: i) tutte le altre tipologie di immobili; 2. di dare atto che per fluire delle agevolazioni approvate per l'anno 2001 i beneficiai dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001; Omissis). 1A586015 Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, in attuazione delIart. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 uguale all'anno 2000 e piu' specificatamente: aliquota principale 6 per mille; aliquota per I abitazione 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586016 Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). 1A586017 Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille. (Omissis). 1A586018 Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2001, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione delIimposta comunale sugli Immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facolta' attribuite ai comuni dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando: c) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttatamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati: 2) avvalersi della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in L. 220.000 (duecentoventimila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare; 3) dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e si suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4) avvalersi della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5) avvalersi nella facolta' di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586019 Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene adottata come segue: 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 1A586020 Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 1A586021 Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato il 10 gennaio e il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: a) confermare, per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; b) concedere ai soggetti aventi i particolari requisiti di cui in premessa e in narrativa, che ne dichiarino la sussistenza nei termini e con le modalita' ivi indicate, una ulteriore detrazione di L. 30.000 e, quindi, una detrazioine complessiva di L. 230.000. (Omissis). adottare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica ordinaria del 6 per mille; rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (Omissis). 1A586022 Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il 15 e 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri immobili. (Omissis). 1A586023 Il comune di ASSEMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare determinando come segue per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille; di differenziare, cosi' come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 1. Immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.) 6,5 per mille; di fissare le seguenti agevolazioni: casa adibita ad abitazione principale da parte del possessore 4 per mille; interventi di recupero di immobili di cui all'art. 1 comma 5, 4 per mille L. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori; di riconfermare, l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586024 Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene come di seguito determinata: 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 gennaio 1996, n. 662: a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni; b) la detrazione di L. 220.000 sull'abitazione principale; c) la detrazione di L. 220.000 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei familiari in linea retta. (Omissis). 1A586025 Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare al 5,5, per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 2001; 2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta; 3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, ne' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). 1A586026 Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate e/o concesse in comondato a soggetto che le utilizza come abitazione principale e/o concesse in uso gratuito a familiari (parenti al terzo grado ed affini fino al secondo grado); 3) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48, della legge 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% e che i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586027 Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota unica: 5,8 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 a 504 e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586028 Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria l.C.l. nella misura unica deI 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 1A586029 Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo A esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze. ad eccezione delle unita' immobiliari abitative di cui alla successiva lettera B); b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in premessa; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b); d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e con le modalita' individuate con il citato atto di Consiglio comunale n. 61; ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 2. Elevare, ai sensi delIart. 8. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, art. 122, per l'anno 2001, a L. 300.000 l'importo di L. 200.000 relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia' individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 in data odierna citato in premessa. (Omissis). 1A586030 Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2001 in L. 270.000 la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a L. 500.000 limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili cosi' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali; 2. (Omissis). 3. (Omissis). 1A586031 Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ici nella misura del 6 per miile. (Omissis). 1A586032 Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 1o casa e aliquota ordinaria 5 per mille; 2o casa in affitto 6,5 per mille; 2o casa non affittata e tenuta a disposizione 7 per mille; per i proprietari che affittano la 2o casa con contratto concordato proprietari-inquilini 5 per mille; a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili 4 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis) Di dare atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando il C/C postale n. 10025468. (Omissis). 1A586033 Il comune di BASSIGNANA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazioni principali 5,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586034 Il comune di Bedizzole (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione L. 200.000; aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). 1A586035 Il comune di BeE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586036 Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001; l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000. (Omissis). 1A586037 Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille; unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 articolo 2 comma 3 (articolo 5 comma 4 regolamento comunale): 2 per mille; altre unita' immobiliari: 6,6 per mille; detrazioni per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'articolo 10 del regolamento comunale: L. 220.000 annue; ulteriore detrazione di L. 80.000, per un importo complessivo non superiore a L. 300.000 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000, di tuffi i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose con i seguenti requisiti: nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2001: reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6); e) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; f) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000: g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai tini IRPEF l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000. Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze. Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti; 2) di modificare l'aliquota I.C.I. indicata nello schema della relazione previsionale e programmatica prevista per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 dal 2,5 per mille al 2 per mille. (Omissis). 1A586038 Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5,6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione non locate (Categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (Categoria catastale C/2 - C/6); 3. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 27.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini. Coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro il 31 maggio 2001; 4. di determinare per l'anno 2001 in misura del 2 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato; coloro che ritengano di avere diritto alla presente agevolazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformita' al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto. (Omissis). 1A586039 Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nel seguente modo: aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. Il contribuente e' obbligato a presentare al Comune la comunicazione di variazione per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggetivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata, entro il 31 dicembe dell'anno in corso; la comunicazione, che puo' essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. (Omissis) L'imposta e' di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. I versamenti d'imposta devono essere effettuati solo sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune n. 28893261. (Omissis). 1A586040 Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota della Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 200.000; (Omissis). 1A586041 Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. (Omissis). 1A586042 Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille: abitazione principale; 5,5 per mille: aliquota ordinaria. La detrazione per l'abitazione principale e' stata fissata in L. 200.000. (Omissis). 1A586043 Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, come segue: aliquota 4,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota 5.4 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 1A586044 Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, (Omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: 1. del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse; 2. deI 5,7 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. del 5,7 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. del 5,7 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale; 5. del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati); 6. del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7. dello zero per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; del mancato versamento dell'imposta gli interessati sono tenuti a dare annualmente comunicazione al Comune; 8. del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili; e di stabilire in L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 1A586045 Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000. (Omissis). 1A586046 Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, (Omissis), nella misura unica del 6,2 per mille. (Omissis). 1A586047 Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente dal proprietario residente nel Comune; 4,5 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune; 6,8 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermane nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale; 3. di stabilire nella somma di L. 250.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale per i soggetti passivi d'imposta residenti del comune, e titolari di pensione, che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il 65o anno di eta' ed alle condizioni che verranno riportate in regolamento; (Omissis). 1A586048 Il comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare altresi' agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; (Omissis). 1A586049 Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune come in appresso: consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse 4,5 per mille; consistenze di non residenze 5,5 per mille; fabbricati produttivi: 5,5 per mille, ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 230.000 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586050 Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioe' in L. 200.000. (Omissis). 1A586051 Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586052 Il comune di BRESCIA ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato: aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati in locazione con canone determinato, alla data del 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai sensi della legge n. 431 del 1998, specificando che tali s'intendono quelli ad uso abitazione non locati, ne' concessi in comodato a terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 270.000; la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di L. 150.000. (Omissis). 1A586053 Il comune di BRESSANONE (BRIXEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria al 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' a quelle assimilate ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 2 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 500.000 estesa anche alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5. di confermare per l'anno 2001 sulla base dei criteri gia' adottati con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 febbraio 2000 la detrazione I.C.I. in L. 600.000 relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale; 6. di confermare per l'anno 2001 le condizioni ed il relativo modulo di domanda per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione gia' approvato con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 dicembre 2000. (Omissis). 1A586054 Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 1A586055 Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unita' immobiliari non locate; 2. di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 17 febbraio 2000. (Omissis). 1A586056 Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicala per questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5o, legge n. 449 del 27 dicembre 1997; (Omissis). 1A586057 Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica, del 5,7 per mille, confermando quella gia' stabilita per l'anno 2000. (Omissis). 1A586058 Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. 2001; 2. fissare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586059 Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato il 16 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: immobili (comprese abitazioni principali), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille; immobili di categoria D : 7 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione annua per l'abitazione princiale. (Omissis). 1A586060 Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille; abitazione non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi); altri immobili, aliquota pari al 6 per mille; immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille, di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586061 Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria 5,8 per mille; Aliquota agevolata per la prima abitazione e relative pertinenze 5 per mille; Aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille; Detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione nella misura pari a L. 200.000; Detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale cosi' come stabilito con delibera G.C. n. 146 del 28 luglio 1999 previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria. (Omissis). 1A586062 Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali; nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10) per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D); nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dalla legge n. 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586063 Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: Aliquota ordinaria: 5 per mille; Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta. Aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2. di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze. (Omissis). 1A586064 Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili. (Omissis). 1A586065 Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cadeo nelle seguenti misure: 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di L. 200.000; 6.25 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 1A586066 Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), nella misura del 5,5 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, per le unita' immobiliari classificate C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.10, a condizione che nelle medesime sia svolta un'attivita' (commerciale, industriale, artigianale o altro) e che l'attivita' stessa sia svolta nelle unita' in questione direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; C) aliquota nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale (anche se il possessore non e' soggetto passivo I.C.I. per l'abitazione principale). Detrazioni: fino a L. 200.000 per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. N.B. si considerano abitazioni principali anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residenti (art. 10, comma 4, del vigente regolamento I.C.I.). (Omissis). 1A586067 Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, rettificando la delibera di giunta n. 1206/2000, l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale al 5,7 per mille con riduzione al 4,3 per mille nel caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato. 2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della suddetta delibera di giunta n. 1206/2000: aliquote I.C.I. 2001: abitazione principale 4,3 per mille; altri immobili 4,5 per mille. Detrazioni per l'abitazione principale: L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000; L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra L. 25.000.001 e L. 35.000.000; L. 200.000 previste per legge in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000. (Omissis). 1A586068 Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 9 e 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: A) Reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno 2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...); B) Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; C) Il reddito familiare riferito all'anno 2000 (19.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000 in presenza di una delle seguenti condizioni: I) per la presenza nel nucleo familiare di: anziani con piu' di sessantacinque anni di eta' compiuti all'1o gennaio 2001; persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta); Il) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione; III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2001; 3) di stabilire che: i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero; 4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001. (Omissis). 1. di modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che viene pertanto cosi ridefinito e rideliberato: di istituire, a valere per l'anno 2001, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato: a) aliquota del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatano; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quaIe abitazione principale, dai familiari del possessore; unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto. L'aliquota del cinque per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: il garage o box o posto auto, coperto e scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) aliquota ordinaria del 6,4 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non beati (cioe' non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996); c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio 2001 non locata ne' data in comodato a terzi; d) aliquota del 4 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attivita' produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per le attivita' iniziate in corso d'anno l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta: e) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta: 2. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione annua di L. 200.000 per l'abitazione principale, e piu' precisamente per: l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente; l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto; (Omissis). 1A586069 Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000; (Omissis). 1A586070 Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis). aliquota ordinaria 5 per mille; 2. aumentare la detrazione d'imposta a L. 220.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 1A586071 Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 10 gennaio e 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,9; aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie: 1) per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I.; 2) per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 11 comma 2 o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 2, comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I. purche' il con tratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449,; 3) per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale (I.C.I.); 4) per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I. Aliquota ridotta 2 per mille operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. o da pensioni che sono state integrate dall'I.N.P.S. al minimo di legge e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forni ll'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati; da L. 200.000 a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 2. di modificare (omissis), la parte dispositiva della propria deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2001, esecutiva, nel senso che alle parole nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui sono sostituite le parole nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante prevalentemente almeno il 50,01% da pensione, non sia superiore a L. 27.000.000 . (Omissis). 1A586072 Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del 7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili. terreni agricoli; (Omissis). 1A586073 Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. riconfermare per l'anno 2001 l'aumento della detrazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soggetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel Comune nell'anno 2001; (Omissis). 1A586074 Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: - aliquota abitazione principale: 5,2 per mille; - aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille; - aliquota altri immobili: 5,8 per mille dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000. (Omissis). 1A586075 Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, (omissis); di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione; di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2001 insieme con copia del presente atto al concessionario della riscossione; (Omissis). 1A586076 Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota in vigore. (Omissis). 1A586077 Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota 6 per mille: 1. abitazione principale; 2. abitazione locate; 3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari; 4. abitazioni ad uso stagionale; 5. altri fabbricati. Aliquota 7 per mille: 1. abitazioni agibili sfitte. Detrazione: L. 200.000 abitazione principale: L. 250.000 abitazione principale a basso reddito (nuclei familiari con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'anno 2000 pari a: ===================================================================== n. componenti | limite ===================================================================== n. 1 | 10.608.000 n. 2 | 16.655.000 n. 3 | 21.640.000 n. 4 | 26.096.000 n. 5 | 30.233.000 n. 6 | 33.946.000 n. 7 | 37.658.000 n. 8 | 41.371.000 n. 9 | 45.084.000 n. 10 | 48.797.000 abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed & Breakfast; abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo. L. 300.000 abitazione principali ubicate nella frazione di Puglianella. (Omissis). 1A586078 Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote nella misura differenziata: Aliquota ordinaria 6 per mille Aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni. Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 1A586079 Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato daIl'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato daIl'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio. (Omissis). 1A586080 Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille, applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.: alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; all'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata; all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita in L. 250.000. aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano: interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; interventi volti all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. aliquota agevolata, pari al 3 per mille a favore degli enti senza scopo di lucro. aliquota agevolata, pari ai 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. aliquota ordinaria: 7 per mille: gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione; gli immobili posseduti da non residenti; per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata. (Omissis). 1A586081 Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato il 18 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi. (Omissis). 1A586082 Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie in proprieta' individuale residenti nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o condotte da familiari; 2. di confermare la detrazione maggiorata di L. 500.000 sull'abitazione principale a favore dei cittadini collocati nelle fasce di reddito maggiormente disagiate da computarsi con le modalita' previste dal regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente alle prestazioni agevolate rese dal comune; (Omissis). 1A586083 Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze. aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota maggiorata 6 per mille, per gli alloggi non locati; L'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1991 n. 446. (Omissis). 1A586084 Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 1A586085 Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2001; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale; 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale: 5 per mille; aliquota per terreni edificabili: 5 per mille. 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586086 Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Tipologia - aliquota: unita' immobiliare adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2 pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto, 5 per mille; detrazione per ogni unita' immobiliare adibita prima casa, comprensiva delle pertinenze L. 210.000; unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta al secondo grado e da questi adibiti a prima casa, 5 per mille nessuna detrazione; unita' immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 2 per mille nessuna detrazione; unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 per mille; altri immobili 6 per mille; unita' immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purche' non locate; equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione di L. 210.000. (Omissis). 1A586087 Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo Comune per l'anno 2001; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586088 Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; 3. aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586089 Il comune di CARRa' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa: 1) di concedere, relativamente all'anno di imposta 2000, una detrazione di L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale cosi' individuate; a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale (per il concetto di abitazione principale si rimanda al regolamento I.C.I., artt. 1 e 2); b) godimento della sola pensione sociale, oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 100.000; nel caso di piu' componenti la famiglia, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e di terreni come sopra dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta e derivante esclusivamente da pensione, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, uguale o inferiore alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. (per l'anno 2000 L. 720.900) oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 50.000 e cosi' riparametrata: per la persona sola: 100% della quota base; per il nucleo familiare composto da piu' componenti il reddito si calcola sommando: 1) per l'intestatario della famiglia 100% della quota base; 2) per il secondo componente il 70% della quota base; 3) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base. 1. in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare anagrafico di persona con handicap grave (100% con accompagnamento) certificato da apposita commissione medica. In quest'ultimo caso l'invalidita' di cui sopra, proprio per la sua valenza, e' titolo sufficiente per il godimento di detta detrazione indipendentemente dalle unita' immobiliari possedute e dalla soggettivita' passiva che deve comunque ricadere sulle persone indicate secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. B) del regolamento I.C.I. 2. di stabilire che i requisiti di cui sopra dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno 2001 fatta eccezione per coloro che avevano inoltrato tale istanza in relazione all'anno di imposta 2000 e che presenteranno ancora i requisiti per il titolo; (Omissis). 1A586090 Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,2 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,2 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 4 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui alIart. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del 6 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; B. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; C. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio econimico-sociale: titolari di pensioni sociali; titolari di pensioni di invalidita' totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. (Omissis). 1A586091 Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di prorpieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; (Omissis). 1A586092 Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille . (Omissis). 1A586093 Il comune di CASPERIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; (Omissis). 1A586094 Il comune di CASSANO SPINOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. viene determinata, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota nella misura del 6 per mille per gli immobili di tipo industriali e le aree edificabili, e un'aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille per ogni altro tipo di immobile; (Omissis). 1A586095 Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la prima casa nella misura del 6 per mille e per ogni altra tipologia di immobile nella misura del 7 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586096 Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa; b) di aumentare di un punto percentuale l'aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti a prima casa, pari al 6,5 per mille; c) di confermare in L. 230.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione; d) di disporre che il servizio competente provveda ad espletare le incombenze conseguenziali fissate dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 1A586097 Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) nella misura del 5,8 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi; 2. di stabilire, (omissis), che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di L. 230.000 (lire duecentotrentamila); 3. di stabilire, (omissis), che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente pensionato il cui reddito lordo complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. dell'anno precedente non superi L. 18.000.000 e' elevata a L. 300.000; tale circostanza deve essere annualmente autocertificata dal contribuente, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, utilizzando gli appositi stampati messi a disposizione dall'ufficio tributi del comune. (Omissis). 1A586098 Il comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota nella misura unica del 5,3 per mille; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2001 in L. 200.000; di concedere per l'anno 2001 una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: A) pensionati: avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2000: fino a L. 14.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali; B) famiglie con basso reddito: contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferito al 2000 non superiore a L. 14.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia; C) famiglie con presenza di disagio: contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% o anziani non autosufficienti; reddito pro capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta ed eventualmente una relativa pertinenza sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta', o altro diritto reale. (Omissis). 1A586099 Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota da applicare abitazioni principali 5 per mille; aliquota da applicare abitazioni secondarie 6 per mille; 2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), deIl'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui a presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 6. determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000; 7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 8. si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 9. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 1A586100 Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/1990. (Omissis). 1A586101 Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota del 4,75 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale. Detrazione L. 200.000. La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000 a favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare anagraficamente certificato composto da: 1 persona reddito da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) + pens. combattenti (debito vitalizio); 2 persone ed oltre reddito da pensione minima INPS + P.S. o A.S. + pens. combattenti (debito vitalizio). Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno precedente. Comunque l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza; 2) aliquota del 5 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e non possiedono alloggi in proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento; b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale; 3) aliquota del 7 per mille per: unita' immobiliare ad uso di abitazione non locata o locata a soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale; 4) aliquota del 6 per mille per: a) unita' immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale; b) le unita' immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni. (Omissis). 1A586102 Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare con decorrenza 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 1A586103 Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al disposto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili | liquote ===================================================================== 1 |Per tutte le tipologie misura unica | 4 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili Nonchè | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione di imposta |particolare disagio | | (lire in ragione N.D.| economico- sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== |Per la sola | | |abitazione | | 1 |principale | - | L. 200.000 3. dare atto: a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato; b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 4. copia della presente deliberazione sara' inviata al concessionario della riscossione; (Omissis). 1A586104 Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio ass.li) purche' non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprieta' 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i 65 anni di eta'; detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale); Viene estesa l'aliquota agevolata del 4,5 per mille anche per una pertinenza alla prima abitazione nel modo seguente: cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale; superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale; distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 ml; l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza. (Omissis). 1A586105 Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo e il 4 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). 1. di fissare in L. 500.000 la detrazione afferente l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di soggetti pensionati, ultrasessantenni alla data del 1o gennaio 2001, con reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000. (Omissis). 1A586106 Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale le sue pertinenze in L. 270.000. (Omissis). 1A586107 Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo: abitazione principale 6 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586108 Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586109 Il comune di CASTELLI CALEPIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ridotta al 5 per mille, da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa); 2. aliquota del 6,5 per mille, per le aree fabbricabili; 3. aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutto il resto (seconde case, unita' produttive, aree fabbricabili etc.); 4. detrazione per abitazione principale L. 200.000 con gli stessi criteri del punto 1. (Omissis). 1A586110 Il comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, secondo quanto previsto dall'atto di G.C. n. 36/2000, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, per l'anno 2001 e confermare in L. 250.000 le detrazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 prevista per le abitazioni principali; 2. di dare atto che tale previsione sara' registrata nel bilancio di previsione 2001. (Omissis). 1A586111 Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili); abitazione non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura. 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000. (Omissis). 1A586112 Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota unica I.C.I. 6 per mille, per l'anno 2001, da applicare nel comune di Castelmola, aumentando la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 250.000; 2. stabilire la decorrenza dal 1o gennaio 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta. (Omissis). 1A586113 Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aree fabbricabili 6,5 per mille; c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. Tale detrazione non applicabile nella fattispecie di abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado; 3. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale, o portatori di handicap, riconosciuti al 100%, il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i quindici milioni: L. 500.000. (Omissis). 1A586114 Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 1A586115 Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: 5,4 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, degli anziani o dei disabili possessori di unita' immobiliare a titolo di proprieta' o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; e per le pertinenze dell'abitazione principale cosi' come regolamentato dalle norme soprarichiamate; 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431 deI 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4; 9 per mille per gli alloggi non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7 per mille per gli alloggi non locati da un periodo inferiore a due anni; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali: a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap: 1. possesso dei solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere, nel nucleo familiare, un portatore di handicap; b) famiglie con minorenni in affido: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido; c) famiglie con 3 o piu' figli: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli; d) giovani coppie: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non piu' di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta'; e) famiglie con redditi bassi: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicate alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 14.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo; f) famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente un anziano: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione; la richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta all'ufficio tributi del comune di Castenaso, piazza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo; i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gia' tener conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; 3. di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungere alle detrazioni di L. 200.000 agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari. (Omissis). 1A586116 Il comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ritenuto quindi per l'anno 2001 dover procedere a determinare le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate: 1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille; 2. aliquota: 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, cosi' come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.; 3. aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi: a) volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) tesi all'utilizzo dei sottotetti. La suddetta aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000. (Omissis). 1A586117 Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale; di demandare all'ufficio tributi del comune l'espletamento dei compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 1A586118 Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501; 2. aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 500.000 per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare. (Omissis). 1A586119 Il comune di CASTRIGNANO DE' GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'Imposta Comunale sul valore degli immobili (ICI) cosi' come previsto negli anni 1999 e 2000 di cui alle delibere citate in narrativa, come qui di seguito riportato: 5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza; 6,5 per mille per i restanti soggetti passivi. 2) di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e della relativa pertinenza. (Omissis). 1A586121 Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 di seguito indicate: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per ogni altro tipo di immobile. (Omissis). 1A586122 Il comune di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) (omissis), di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ICI nelle seguenti misure: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; aliquota pertinenze di abitaz. princ. in misura del 5,5 per mille (art. 9, comma 11 del regolamento comunale) aliquota per i terreni agricoli nella misura del 5,5 per mille. 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3) di confermare, inoltre, la elevazione della detrazione principale a L. 500.000 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione, nel territorio nazionale. (Omissis). 1A586123 Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'esercizio finanziario 2001, le aliquote sotto riportate, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, e precisamente: il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili; L. 200.000 quale detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali. (Omissis). 1A586124 Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota ICI nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 250.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1o grado come da art. 8 del regolamento Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998; (Omissis). 1A586125 Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 4,5 per mille per: le abitazioni principali; le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 regolamento comunale); le abitazioni concesse in corcordato d'uso a parenti di 1o grado (art. 7 regolamento comunale); locazione di immobile a titolo di abitazione principale con contratto concordato - esclusa detrazione di legge - (art. 8 regolamento comunale); aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta. (Omissis). 1A586126 Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote da applicare per l'anno 2001, come sotto specificato: aliquota per le abitazioni principali 4 per mille. Per abitazioni principali si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale A e le relative pertinenze classificate in categoria catastale C2 - C6 - C7 , limitatamente a due unita' immobiliari per ogni abitazione principale che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale. L'aliquota del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote di proprieta' relative alla abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli. aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni. (Omissis). 1A586127 Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 200 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586128 Il comune di CERVA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione, in misura unica, equivalente al minimo fissato dalla legge vigente in materia; 3. di stabilire la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o fatiscenti. (Omissis). 1A586129 Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3) di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure