all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). 1A586130 Il comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili: 1) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unita' immobiliari indicate all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3o grado o affini fino al 2o grado; 2) 7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente; 3) 6,4 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare per l'anno 2001 la maggiore detrazione, pari a L. 300.000, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A). (Omissis). 1A586131 Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio 2001 e il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). - la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2001, ad oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2001: determinazione aliquota e dato atto che la detrazione rimane invariata a L. 300.000; (Omissis). 1A586132 Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) 5 per mille per l'abitazione principale; b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2) di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure: a) L. 230.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586133 Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 1A586134 Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota al 5,8 per mille e di elevare tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da piu' di un anno. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti nell'ordinanza del sindaco; 3) di elevare, per l'abitazione principale, la detrazione da L. 200.000 a L. 220.000, e, avvalendosi della facolta' prevista dal comma 53, punto 3, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di elevare la detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali: a) soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS; b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima INPS o di sole pensioni di importo non superiore al minimo INPS. Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 2001 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti. (Omissis). 1A586135 Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,25 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. (Omissis). 1A586136 Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote gia' in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioe': 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586137 Il comune di CHIUPPANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze iscritte nelle categorie catastali C2-C6 e C7, e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. Di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa. (Omissis). 1A586138 Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in L. 220.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri immobili; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, cosi' come stabilito dall'art. 59, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 1A586139 Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis) di proporre, per l'anno 2001, al consiglio comunale la diminuzione al 4,75 per mille dell'aliquota per l'abitazione principale e la riconferma delle altre aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, stabilite per l'esercizio finanziario 2000, e precisamente: 4,75 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie; detrazione unica di L. 200.000. (Omissis). 1A586140 Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 2001, dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio; 3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreche' la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586141 Il comune di CODOGNe' (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2001, in L. 220.000 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo; 3. di fissare, anche per l'anno 2001, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1A586142 Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (Omissis). 1A586143 Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 270.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di equiparare ad abitazione principale quanto previsto dall'art. 9 del regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 54 del 22 dicembre 1998; (Omissis). 1A586144 Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione: aliquota del 5,5 per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 504/1992; aliquota del 5,5 per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali; aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, cosi' come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; esenti: terreni agricoli (purche' non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria); 2. di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'. (Omissis). 1A586145 Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote, detrazioni e agevolazioni per i soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 previste per l'anno 2000 e di modificare per l'anno 2001 in diminuzione di due punti percentuali l'aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; aliquote: aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: 2 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ed abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale abitazione principale e propria residenza: 5,5 per mille (art. 4 regolamento I.C.I.); aliquota per alloggi sfitti non utilizzati e non occupati (art. 7 regolamento I.C.I.): 9 per mille; detrazioni: L. 240.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (art. 4 regolamento I.C.I.); L. 300.000 per i proprietari di unita' immobiliare aventi i seguenti requisiti: a) nuclei familiari con disabili totali proprietari di un solo immobile e con un reddito lordo complessivo fino a L. 42.000.000; b) titolari redditi minimi (non superiore a L. 14.000.000 oltre 4.000.000 lorde per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare); c) giovani coppie di eta' non superiore ai trentadue anni aI 1o gennaio 2000 con un reddito lordo complessivo non superiore a L. 35.000.000; d) ultrasessantacinquenni con reddito lordo complessivo non superiore a L. 20.000.000 proprietari di una sala abitazione. (Omissis). 1A586146 Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' determinata nella misura unica del 4 per mille; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 300.000 per l'anno 2001 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996); 3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis). 1A586147 Il comune di COLOGNA VENETA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta I.C.I., deliberato con provvedimento consiliare n. 82 del 24 settembre 1998, esecutivo, integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 3 febbraio 1999, esecutiva, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 1A586148 Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001 (omissis) nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 1A586149 Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). si determina, per l'anno 2001, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,3 per mille; si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586150 Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I., (omissis), per l'anno 2001, come di seguito: 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.), distanti dall'abitazione principale non piu' di 200 metri; 6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali abbiano stabilito la propria abitazione principale e vi dimorano abitualmente; 7 per mille per le altre unita' immobiliari e per le aree fabbricabili; 2. di fissare un'aliquota agevolata l.C.I. per le abitazioni situate nel centro storico ed in fase di ristrutturazione/recupero per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille e per i successivi 6 anni; 3. di stabilire atto che per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di L. 200.000 in aggiunta alle 200.000 previste dalla legge e previa presentazione di apposita domanda da presentare entro il 30 giugno 2001 ed alle condizioni previste nel dispositivo della deliberazione consiliare n. 88 del 23 dicembre 1999; (Omissis). 1A586151 Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: l'aliquota del 5,5 per mille; la detrazione per abitazione principale di L. 200.000; l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 1A586152 Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1A586153 Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulle abitazioni principali; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000, la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di confermare un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria 2000, una sola unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per le abitazioni principali; (Omissis). 1A586154 Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001 relativamente a tutti i beni immobili oggetto della tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586120 Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586155 Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, anche per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote: abitazione principale 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al- l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). 1A586156 Il comune di CUNEVO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille e di fissare la detrazione di L. 250.000, a favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 1A586157 Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2001, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze; 4. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilita'; (Omissis). 1A586158 Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: aliquota: 7 per mille; aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a L. 20.000.000; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto; (Omissis). 1A586159 Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), di applicare per l'anno 2001, l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I., da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa; (Omissis). 1A586160 Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille. Fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2, A3, A4, A5, A6; reddito familiare netto anno 2000 nel limite annuo cosi' definito: per n. 1 persona: L. 13.000.000 per n. 2 persone: L. 16.340.000 per n. 3 persone: L. 20.980.000 per n. 4 persone: L. 24.520.000 per n. 5 persone: L. 29.520.000 per n. 6 persone: L. 33.400.000 oltre 6 persone: L. 37.600.000 Il reddito da considerare e' quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo di convivenza familiare detratta del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. La maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80.000.000. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). 1A586161 Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5 per mille e 7 per mille, quale aliquota diversificata per alloggi non locati, ex art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio; di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). 1A586162 Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I., da applicare nel comune di Diano Marina: 1) aliquota agevolata del 4,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Diano Marina, esclusivamente all'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia dimora abituale; 2) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi; 3) aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili utilizzati per le attivita' produttive, come di seguito specificati: gruppo A : categoria A/10 uffici e studi privati gruppo C : categoria C/1 negozi e botteghe categoria C/3 laboratori per arti e mestieri categoria C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi gruppo D : tutte le categorie di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta all'aliquota agevolata del 4,5 per mille, l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: art. 10, comma 4, punto a): anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; art. 10, comma 4, punto b): soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso; art. 10, comma 4, punto c): due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita medesime; art. 10, commi 2 e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, cosi' come individuate dal regolamento comunale, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; art. 11, commi 3 e 4: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali; art. 11, comma 5: proprietari che concedono in locazione immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998; non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovra' poi essere trasmessa entro il termine di consegna delle denunce di variazione I.C.I. per l'anno 2001, all'ufficio protocollo del comune od inviata tramite raccomandata a.r.; di determinare in L. 200.000, come per l'anno 2000, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e' adibito ad abitazione principale, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; (Omissis). 1A586163 Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1o gennaio 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996: 6 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune; 7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000 pari ad e 108,46, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 1A586164 Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura sottoelencata: per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille; 2. di aumentare per l'esercizio 2001 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 416, nel testo vigente, da L. 200.000 a L. 1.100.000, l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente; 3. (omissis); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586165 Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dai residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili, per l'anno 2001; di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione; (Omissis). 1A586166 Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella misura: 6 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa); 7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprieta' non ricompresi nel primo punto; 2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449); (Omissis). 1A586167 Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille ; (Omissis). 1A586168 Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta di L. 250.000; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2); (Omissis). 1A586169 Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; (Omissis). 1A586170 Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per il 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 230.000. (Omissis). 1A586171 Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille ed importo a detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 (duecentomila); (Omissis). 1A586172 Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria pari al 6 per mille, tranne per i fabbricati destinati ad abitazioni principali, i terreni agricoli, gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazioni principali, gli alloggi non locali, di seguito disciplinati; 2. stabilire una aliquota per abitazioni destinate ad abitazione principale e per terreni agricoli nella misura del 5,75 per mille; 3. stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 6,25 per mille; 4. stabilire una aliquota per gli alloggi non locati nella misura pari al 7 per mille; 5. stabilire, per l'anno 2001, in lire 350.000 (trecentocinquantamila) l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 1A586173 Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura deI 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 1A586174 Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586175 Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale; 5 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 7 per mille (a conferma dell'attuale percentuale) in tutti i restanti casi; detrazione pari a L. 250.000 per unita' immobiliare adibita a prima abitazione; di confermare, anche per il 2001, il considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che siano ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purche' la medesima non risulti locata; (Omissis). 1A586176 Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586177 Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare come segue, i valori aliquota I.C.I. per l'anno 2001: diversificata come sotto riportato dell'aliquota I.C.I.: 1. per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6,5 per mille; 2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille; 3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille; 4. per le abitazioni locate ma usate come abitazione principale 5,5 per mille; di proporre al Consiglio comunale di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 59, decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 1A586178 Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5,75 per mille; aliquota al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore; aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non beati e tenuti a disposizione; 2. di dare atto che, non avvalendosi delle facolta' di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per le abitazione principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore, la stessa nel 2001 sara' applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586179 Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.: 5,8 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; c) immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) 7 per mille; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e' confermata, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (duecentomila) e che tale misura e' elevata a L. 300.000 (trecentomila) limitatamente a quanto disposto con l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14 dicembre 1998, n. 120, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale del 28 febbraio 2000, n. 29 e dell'11 dicembre 2000, n. 114; (Omissis). 1A586180 Il comune di FIRENZE ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d); b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare qualificabile come pertinenza , anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purche' sia: a. classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); b. direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorita'; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate nelle categorie C/1 , C/2 e C/3 e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di esercizio commerciale o artigianale definito dal comune storico o tipico ed inserito nell'apposito albo; d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, (omissis), le detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: a) in lire 500.000: a favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 43 milioni lordi; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 23 milioni lordi; b) in lire 200.000: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata. 1A586181 Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Segnalazione aliquote (Legge 24 ottobre 1996, n. 556 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662) ===================================================================== N. ordine|Delibera|Aliquota| Riferita a: ===================================================================== 1 | | | --------------------------------------------------------------------- 2 | |4,5 |Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazione principale anziani o disabili, | | |art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 3 | |4,5 |n. 662 --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazioni locate utilizz. come | | |abitazione principale, art. 4, comma 1, 4 | |4,5 |legge 24 ottobre 1996, n. 556 --------------------------------------------------------------------- | | |Immobili diversi da abitazioni | | |(specificare) Immobili a destinazione 5 | |7 |speciale - Gruppo D --------------------------------------------------------------------- 6 | |4,5 |Alloggi non locati --------------------------------------------------------------------- 7 | |4,5 |Enti senza scopo di lucro (specificare) --------------------------------------------------------------------- | | |Fabbricati realizzati per la vendita e | | |non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 8 | |4,5 |dicembre 1996 n. 662 --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazioni possedute in aggiunta 9 | |4,5 |all'abitazione principale (Omissis). 1A586182 Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di modificare le aliquote I.C.I. con l'istituzione di una nuova aliquota del 4 per mille per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. di dare atto che, dopo la precedente modifica, le aliquote in vigore sono le seguenti: aliquote: a) abitazione principale: 4,8 per mille. Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina. Si considerano abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado; b) altri fabbricati, terreni, aree: 5 per mille c) case sfitte: 7 per mille; d) immobili beati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 4 per mille; detrazioni: abitazione principale: L. 220.000; portatori di handicap: L. 400.000 in relazione al reddito: 1 persona: fino a L. 20.000.000; 2 persone: fino a L. 30.000.000; 3 persone: fino a L. 35.000.000; 4 persone: fino a L. 40.000.000; 5 persone: da 40 a 50 milioni. (Omissis). 1A586183 Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586184 Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ed applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nelle misure di seguito indicate: aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille; aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5 per mille; aliquota per immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille; aliquota per gli immobili definiti Rustici ed Edifici del territorio non urbano del fondovalle (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille; 2. di proporre in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale estesa anche ai casi previsti nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 3. di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. (Omissis). 1A586185 Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, e' stabilita, per il 2001, nella misura del 5,5 per mille; 2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc.. sono quelli determinati dagli articoli 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive integrazioni sino alla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000); 3. che l'aliquota di cui sopra e cosi' determinata sara' resa nota ai cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi e termini voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a tanto e' impegnato. (Omissis). 1A586186 Il comune di FRANCOLISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato per l'effetto: 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze; 3. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilita'. (Omissis). 1A586187 Il comune di FRASCATI (provincia di Roma) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 e con effetto dal 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,9 per mille; 2. di prevedere le seguenti agevolazioni: 2.a) aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni, possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2.b) aliquota del 4 per mille sul valore delle pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. vigente; 2.c) aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni utilizzate a titolo gratuito quale abitazione principale da parenti del contribuente in linea retta di primo grado ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I. vigente; 2.d) detrazione di L. 300.000 per gli immobili di cui ai punti 2.a) e 2.b); 2.e) aliquota del 4 per mille sul valore dei terreni agricoli; 2.f) aliquota del 4 per mille sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate a canone concordato ed il cui contratto sia stata stipulato in data antecedente al 1o gennaio 2001; 2.g) aliquota del 6 per mille sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone ordinario ed il cui contratto in essere al 1o gennaio 2001 sia stato regolarmente registrato, e gli immobili di categoria C; (Omissis). 1A586188 Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi' come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale; (Omissis). 1A586189 Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'anno precedente per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.l.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille, con le seguenti eccezioni: 4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di L. 200.000; 7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille; 7 per mille sui fabbricati non locati iscrivibili alle categoria C/3 - D/1 - D/7; come dettagliatamente specificato nell'allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione. (Omissis). Allegato ===================================================================== | | Riferimento alla | | Codice| Tipo immobile | normativa |Aliquota|detrazione ===================================================================== | |articolo 8, comma 2 | | | |del decreto | | | |legislativo 30 | | |Abitazione |dicembre 1992, n. | | 10 |principale |504 | 4 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 1, comma | | | |4-ter del decreto | | | |legge 23 gennaio | | |Abitazione cittadini|1993, n. 16 | | |italiani residenti |convertito in legge | | 11 |all'estero |24 marzo 1993, n. 75| 4 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 4, comma 1,| | | |decreto legge 8 | | |Fabbricati |agosto 1996, n. 437 | | |utilizzati quali |convertito in legge | | |abitazione |24 ottobre 1996, n. | | 12 |principale |556 | 5 | - --------------------------------------------------------------------- |Abitazione | articolo 8, comma | | |principale soggetti |2 del decreto | | |in situazione |legislativo 30 | | |disagio economico- |dicembre 1992, n. | | 13 |sociale |504 (ultimo periodo)| 4 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 1, comma 5 | | | |della legge 27 | | |Abitazioni |dicembre 1997, n. | | 14 |recuperate |449 | 5 | - --------------------------------------------------------------------- | | articolo 3, comma | | | |56, legge 23 | | |Abitazione |dicembre 1993, n. | | |principale anziani o|662 (art. 4, comma | | 15 |disabili |2-bis reg. com.le) | 4 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 59, lettera| | | |e) del decreto | | | |legislativo 15 | | |Abitazione |dicembre 1997, n. | | |principale in uso |446 (art. 8, comma | | 16 |gratuito a parenti |3-bis Reg. C) | 5 |(*) 200.000 --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 30, comma | | |Pertinenze |12, legge 23 | | |abitazione |dicembre 1999, n. | | 17 |principale |488 | 4 | SI --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 2, comma 1,| | | |lettera a) del | | | |decreto legislativo | | | |30 dicembre 1992, n.| | 20 |Fabbricati ordinari |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 4, comma 1,| | | |decreto-legge 8 | | | |agosto 2996, n. 437 | | | |convertito in legge | | | |24 ottobre 1996, n. | | | |556 e articolo 4 | | | |legge 9 dicembre | | 21 |Abitazioni locate |1998, n. 431 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 6, comma 2 | | | |decreto legislativo | | |Abitazioni non |30 dicembre 1992, n.| | 22 |locate |504 | 7 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 6, comma 2 | | | |decreto legislativo | | |Abitazioni a |30 dicembre 1992, n.| | 23 |disposizione |504 | 7 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 8, comma 1 | | |Fabbricati posseduti|decreto legislativo | | |da imprese e non |30 dicembre 1992, n.| | 24 |venduti |504 | 7 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 5, comma 3 | | | |decreto legislativo | | |Fabbricati categoria|30 dicembre 1992, n.| | 25 |D |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 6, comma 2 | | |Fabbricati non |decreto legislativo | | |locati iscrivibili |30 dicembre 1992, n.| | |alle categorie C/3 -|504 (Delibera C.C. | | 25-bis|D/1 - D/7 |6/2000) | 7 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 1, comma 5 | | | |della legge 27 | | |Fabbricati |dicembre 1997, n. | | 26 |recuperati |449 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 2, comma 1,| | | |lettera b) del | | | |decreto legislativo | | | |30 dicembre 1992, n.| | 31 |Aree edificabili |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 2, comma 1,| | | |lettera c) del | | | |decreto legislativo | | | |30 dicembre 1992, n.| | 41 |Terreni agricoli |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 2, comma 1,| | |Terreni agricoli |lettera a) del | | |posseduti da impren |decreto legislativo | | |ditori agricoli e |30 dicembre 1992, n.| | 42 |coltivatori diretti |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 2, comma 1,| | |Aree edificabili |lettera b) del | | |coltivatori diretti |decreto legislativo | | |assimilate a terreni|30 dicembre 1992, n.| | 43 |agricoli |504 | 5 | (*) --------------------------------------------------------------------- | |Articolo 6, comma 2,| | | |del decreto | | | |legislativo 30 | | | |dicembre 1992, n. | | | |504 e art. 21 | | |Enti senza scopo di |decreto legislativo | | 51 |lucro ( ONLUS ) |n. 460/1997 | esente | (*) (*) Vedere regolamento per particolari condizioni. (Omissis). 1A586199 Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota deI 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione; b) aliquota base del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo. (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000. (Omissis). 1A586198 Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare e stabilire per l'anno 2001 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; (Omissis). 1A586190 Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): a) aliquota del 4,5 per mille da applicare: 1. prima casa di proprieta', usufrutto, diritto abitazione, ecc. adibita ad abitazione principale del titolare del diritto reale e del proprio nucleo familiare; 2. seconde case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e non risultino titolari di diritti di cui al punto 1; 3. pertinenze a servizio delle abitazioni contemplate nei precedenti nn. 1 e 2 e classificate in catasto nelle categorie: C/2 = magazzini e locali deposito; C/6 = rimesse, autorimesse; C/7 = tettoie, chiuse o aperte; 4. opifici industriali ed altri immobili classificati in catasto nel gruppo D ; 5. suoli edificatori limitatamente ad un solo lotto e per una superficie massima di mq 600, privi di costruzioni, per i quali viene richiesta concessione edilizia per edificare. Tale aliquota ridotta permane dalla data di rilascio e per tutto il periodo di validita' della concessione edilizia. L'eventuale superficie eccedente i mq 600 sara' soggetta al- l'aliquota prevista nel punto c). Nota bene: la detrazione sulla prima casa per l'importo stabilito dalla legge spetta solo per le abitazioni di cui al punto 1. utilizzate dal titolare del diritto reale; b) aliquota del 6 per mille da applicare: 1. immobili classificati in catasto nelle seguenti categorie: A/10 = uffici e studi professionali; C/1 = negozi e botteghe; C/3 = laboratori e locali deposito; C/4 = fabbricali per arti e mestieri; C/5 = stabilimenti balneari; c) aliquota del 7 per mille da applicare: 1. seconde case di proprieta' tenute a disposizione o concesse in locazione; 2. tutti gli altri fabbricati accatastati in categorie diverse da quelle elencate nei gruppi a) e b); 3. tutti i suoli edificatori. 2. considerare pertinenza del fabbricato adibito ad abitazione (categoria A) e, pertanto, esonerare dall'imposta come suolo edificatorio, la sola superficie compresa nella particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso o la maggior parte di questo, escludendo, quindi, le altre particelle accatastate in modo autonomo, anche se confinanti. (Omissis). 1A586191 Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: prima abitazione il 4,2 per mille; aliquota ordinaria il 5,5 per mille; aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999 la seguente detrazione d'imposta: detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586192 Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,7 per mille sull'imposta comunale sugli immobili; 2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000; (Omissis). 1A586193 Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000; (Omissis). 1A586194 Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001 le aliquote e la detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili cosi come segue: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 5,5 per mille; detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo L. 250.000. (Omissis). 1A586200 Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586195 Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992: aliquota ordinaria del 5,5 per mille; aliquota diversificata del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). (Omissis). 1A586196 Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. fissare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 1A586197 Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; c) terreni agricoli 6 per mille; d) aree edificabili 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586201 Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate: a) 4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 3 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti: pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a L. 11.945.700 annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato e figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%; titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidita' 1/2conosciuta non inferiore al 75%; titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1o gennaio 2001; titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli). (Omissis). 1A586202 Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare la propria deliberazione n. 186 del 28 dicembre 2000, nel senso di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota abitazione principale 5,5 per mille; aliquota per abitazione data in uso gratuito a genitori e figli 5,5 per mille; aliquota pertinenze (C2 C6) 6 per mille; aliquota per i terreni agricoli aree fabbricabili 6 per mille. Confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. Considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a genitori e figli. (Omissis). 1A586203 Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendo quella che il soggetto passivo proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile residente nel Comune di Guarene occupa direttamente a scopo abitativo) e sue pertinenze come definite con deliberazione del C.C. n. 14/2000; 6 per mille per gli altri immobili e per terreni e aree fabbricabili (aliquota ordinaria); 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586204 Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A 10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario; b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.; c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.); 4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune. Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi. L'aliquota potra' essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431. Effettuare la comunicazione e' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille. a' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni. L'aliquota del 2 per mille dovra' essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. 5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000 (e 103,29); 6. di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2001) presentino all'ufficio tributi idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni: condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto. Ulteriori condizioni: a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore L. 14.000.000 annui (e 7230,40) per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni annui (e 1.549,37) per ogni ulteriore componente; b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a 60 milioni annui (e 30.987,41), con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a 70 milioni annui (e 36.151,98) per le famiglie con piu' di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno deI 75%. La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini. L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni. Allegato A) Identificazione delle ipotesi le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per mille per l'anno 2001. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2001 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perche' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; B) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente beate, come attestabile sulla base di idoneo contratto; b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla iscrizione anagrafica; c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale); d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non beato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. (Omissis). 1A586205 Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). prima casa e relative pertinenze: 4 per mille detrazione prima casa: L. 220.000 per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille. (Omissis). 1A586206 Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare in questo comune per l'anno 2001 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille; aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di unita' immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998; aliquota aumentata nella misura del 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586207 Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, quanto disposto con deliberazione consiliare n. 82 del 20 dicembre 2000 confermando per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6.5 per mille; b) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili. (Omissis). confermando la detrazione (omissis) in L. 200.000. (Omissis). 1A586208 Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente riportato per fante parte integrante e sostanziale, di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 gennaio 1999, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Per la detrazione relativa alle unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, vedasi delibera interpretativa C.C. n. 55 dell'8 ottobre 1999). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 5. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale come intesa daIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale e che le occupano quale loro abitazione principale, a condizione che: 1) costituiscano nucleo familiare autonomo; 2) vi abbiano l'effettiva residenza; 3) l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione di notorieta' o altra documentazione utile. 6. sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. (Omissis); 8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1A586209 Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di sottoporre il presente atto all'esame del Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2001. (Omissis). 1A586210 Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote, le detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001 come indicato nello schema allegato che e' parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalita' in narrativa esposte; 2. di dare atto che sara' provveduto alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 21 febbraio 2001 ===================================================================== Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote detrazioni ===================================================================== unità immobiliari non adibite ad abitazione | principale, classificati nel gruppo catastale A | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per tutte le altre categorie di immobili 5 per | mille detrazione per l'unità immobiliare adibita | ad abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino fino a concorrenza | dell'imposta) | 200.000 (Omissis). 1A586233 Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato il 20 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586234 Il comune di MEZZOJUSO (provincia di Palermo) ha adottato il 14 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Prima abitazione 5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille. (Omissis). 1A586235 Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ===================================================================== N.D | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |Immobili in generale | 7 2 |Abitazione principale | 5 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonchè | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio |Riduzione d'imposta | (lire in ragione N.D| economico- sociale | % | annua) ===================================================================== |Anziani di età | | |superiore ai 65 anni| | |in possesso di un | | |reddito del nucleo | | |familiare | | |complessivo non | | |superiore a L. | | |7.000.000 annue | | |lorde, al lordo | | |delle ritenute di | | 1 |legge | | 300.000 --------------------------------------------------------------------- |Disabili di | | |qualsiasi età con | | |invalidità superiore| | 2. |ai 2/3 | | 300.000 --------------------------------------------------------------------- |Ciechi civili e | | |sordomuti con un | | |reddito del nucleo | | |familiare non | | |superiore a lire | | |5.000.000 annue al | | |lordo delle ritenute| | 3. |di legge | | 300.000 (Omissis). 1A586236 Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato il 15 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per il c.a. 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; di stabilire per lo stesso anno 2001 e per tutti i possessori di immobili siti in questo Comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura di L. 200.000; di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586237 Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 2001; l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; non applicare per l'anno 2001 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; (Omissis). 1A586238 Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, mantenendo in vigore l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado; dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado rimane determinata in L. 200.000. (Omissis). 1A586239 Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure: 1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli; 4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali; 6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti; 7) L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I. (Omissis). 1A586240 Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Nella misura del 4 per mille per: a) l'abitazione principale; b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi; c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente; nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge 9/1963 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente documentate; nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2001, la detrazione per l'abitazione principale: 1) a L. 500.000 limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici: a) titolari per l'anno d'imposta 2000 quale unico reddito o di pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.; b) proprietari o titolari di altro diritto su reale di un unico immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale non sia superiore a L. 1.500.000; a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta opportunamente documentata; 2. a L. 400.000 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio Tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente. (Omissis). 1A586241 Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di imposta 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e, in L. 200.000 di detrazione per la prima casa. (Omissis). 1A586242 Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti; B) aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali; C) detrazione per l'abitazione principale occupata L. 200.000. (Omissis). 1A586243 Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 5 per mille per abitazione e loro pertinenze per soggetti proprietari residenti in Mombaldone; detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000; aliquota 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili di soggetti proprietari non residenti in Mombaldone, comprese le aree fabbricabili; i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento dell'imposta essendo il territorio comunale classificato area depressa . (Omissis). 1A586244 Il comune di MONFORTE SAN GIORGIO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). in relazione alle gravi esigenze di bilancio, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille su tutte le unita' immobiliari ricadenti sul territorio comunale; di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo principale per l'anno 2001. (Omissis). 1A586245 Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di confermare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota unica per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille, e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000, per il centro storico cosi' come delimitato con la deliberazione n. 6/96 e di L. 210.000 per le abitazioni ricadenti nel resto dell'abitato. (Omissis). 1A586246 Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586247 Il comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662. (Omissis). 1A586248 Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998 n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'l.C.I. per l'anno 2001, nel seguente modo: a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille; b) per la unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille; c) per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille; d) per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c). e d): 7 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 3. di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586249 Il comune di MONTECHIARUGOLO (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura: 1. del 7 per mille per gli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito; l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata; 2. dal 5,8 per mille per ogni tipo di unita' immobiliare non specificamente compreso nel punto 1). (Omissis). 1A586250 Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 della misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. 2. di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come gia' disposto con consiliare n. 4 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 1A586251 Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: I.C.I.; aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille; detrazione per abitazione principale di L. 240.000; aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille. (Omissis). 1A586252 Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota unica: 5,75 per mille. (Omissis). 1A586253 Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis) di fissare per l'anno 2001 le aliquote dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente: aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuali; per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille. (Omissis). 1A586254 Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 dicembre 2000 e il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.l. i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo deIl'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; (Omissis). di individuare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e gli importi di seguito indicati: A) titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000; B) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000: C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 21.000.000, oltre a L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione di L. 150.000; D) soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti il cui reddito familiare complessivo ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiore a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di L. 15.000.000: ulteriore detrazione di L. 100.000. di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A) - B) - C) - D) sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che: I) Il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o possessori, nel territorio nazionale, di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze: II) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I. di fissare al 30 settembre 2001 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I. (Omissis). 1A586255 Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili; di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586256 Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 6 per mille per gli edifici non destinati ad abitazione principale dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposizione (I.C.I.). (Omissis). 1A586257 Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 5 per mille per i terreni agricoli; c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili; 2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale: A) L. 250.000 a condizione che: a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione; b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare; c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000; d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera b) non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica; B) L. 300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere a), b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps. (Omissis). 1A586258 Il comune di MONTu' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli agricoli) 6 per mille; fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille; alloggi non locati 6 per mille; terreni agricoli 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000; (Omissis). 1A586259 Il comune di MONVALLE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire altresi' nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586260 Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2000 e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; del 5,5 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; del 5,5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli; del 7 per mille per gli alloggi non locati; del 7 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se non utilizzate ne' locate; 2. di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di applicare una maggiore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sotto elencati: famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto entrambi 65 anni di eta', titolari di solo reddito di pensione non superiore a L. 13.000.000 pro capite con l'aggiunta di L. 3.000.000 per ogni persona a carico, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; famiglie con figli a carico ai fini fiscali con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66 per cento o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000 con l'aggiunta di una quota di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento e/o per ogni anziano non autosufficiente, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate proporzionalmente al periodo di sussistenza delle condizioni predette. Il diritto alla ulteriore detrazione deve essere dichiarato dal contribuente mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 come modificata dalla legge n. 127/1997 da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento dell'imposta. Il modello per l'autocertificazione, che puo' essere ritirato presso l'Ufficio U.R.P. del comune deve contenere: dati identificativi del contribuente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; redditi percepiti nell'anno di imposta precedente, rilevati dal C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro; per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con il quale e' stata accertata la inabilita/invalidita' per gli anziani non autosufficienti la certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L. (Omissis). 1. di modificare il punto 3 della deliberazione di Giunta n. 103 del 15 dicembre 2000 avente ad oggetto Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. anno 2001 nel seguente modo: In tutti i casi enunciati, l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001 . (Omissis). 1A586261 Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 1A586262 Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille. Di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 2001. Di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta a L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4, A/5. Possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini anni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue: n. 1 persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000; n. 2 persone (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 24.000.000; per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000; b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per le concessione di contributo. (Omissis). 1A586263 Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, nella misura unica del 5 per mille; 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo deIl'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 1A586264 Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 1A586265 Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 1A586266 Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Riconfermare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di stabilire, con effetto 1o gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) aliquote, riduzioni e detrazioni, nella misura del: 4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di L. 200.000; 6 per mille seconda abitazione ed altre. (Omissis). 1A586267 Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). La giunta comunale ha deliberato per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze del soggetto passivo: 5 per mille; aliquota per gli immobili, ivi comprese le aree (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille; aliquota per alloggi non locati: 6 per mille; aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille; 1. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000. (Omissis). 1A586268 Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 con deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 20 dicembre 1999 e cioe': a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto b); b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo A , esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto a): abitazioni in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a seguito di regolare autorizzazione amministrativa (concessione edilizia o DIA), a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori; abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo; abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente; abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa. Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune; 2. di confermare per il 2001 l'elevazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996; (Omissis). 1A586269 Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo: a) aliquota 5 per mille per unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; b) aliquota 4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale; e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, anche non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale; f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione immobili; g) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili; h) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi: h.1) contribuenti pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; h.2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore all'80%, certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 + L. 1.600.000 per ogni persona a carico; i) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilita' dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 1A586270 Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 4,8 per mille; aliquota casa e capannoni sfitti: 6 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 1A586271 Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'an- no 2001: (Omissis). a) unita' adibita ad abitazione principale: 4 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 4 per mille; c) terreni agricoli: 4 per mille; d) aree edificabili: 4 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis); 1A586272 Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), al 6 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale cosi' come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, viene confermata in L. 260.000. (Omissis). 1A586273 Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2001: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (escluso categoria catastale A10), direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di dare atto che si considera abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 622/1996; (Omissis). 1A586274 Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue: 5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte e garage, box, ecc.); 5,8 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti, confermando, pertanto, le aliquote gia' vigenti; 3. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586275 Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 e 7 per mille, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586276 Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30