(all. 1 - art. 1) (parte 2)
all'utilizzo   di   sottotetti  (l'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).
(Omissis).
1A586130
Il  comune  di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il
22   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2001  nelle  seguenti misure,
rapportate ai valori degli immobili:
1)  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa  adibita  a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le
unita'  immobiliari indicate all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del  regolamento  dell'imposta  comunale sugli immobili approvato con
delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita'
immobiliari  locate  con  contratto  registrato ad un soggetto che le
utilizzi  come  abitazione principale e per le abitazioni concesse in
uso  gratuito a coniuge, parenti fino al 3o grado o affini fino al 2o
grado;
2)  7  per  mille  per  gli  alloggi non locati e le unita' abitative
diverse  dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi
da quelli indicati nel punto precedente;
3) 6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
di  approvare  per  l'anno  2001  la  maggiore  detrazione, pari a L.
300.000,   prevista  per  l'abitazione  principale,  in  relazione  a
categorie  di soggetti in condizioni di particolare disagio economico
e  sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera A).
(Omissis).
1A586131
Il  comune  di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio
2001  e  il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare  -  I.C.I.,  a  norma
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito
dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
-  la  deliberazione della giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2001,
ad oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2001: determinazione
aliquota e dato atto che la detrazione rimane invariata a L. 300.000;
(Omissis).
1A586132
Il  comune  di  CHIAMPO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per l'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
2)  di  stabilire  le  detrazioni  per  le  unita'  immobiliari nelle
seguenti misure:
a) L. 230.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).
1A586133
Il  comune  di  CHIANOCCO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
2)  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale,  confermando  in  L.  200.000 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  d'imposta  e nella misura del 6 per mille per
tutti gli altri immobili.
(Omissis).
1A586134
Il  comune  di  CHIARAVALLE  (provincia  di  Ancona)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2)  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota al 5,8 per mille e di
elevare  tale  aliquota  al  7  per  mille per gli alloggi non locati
(vuoti)  da  piu'  di un anno. I proprietari dei suddetti locali sono
tenuti  alla  dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti
nell'ordinanza del sindaco;
3)  di  elevare,  per  l'abitazione  principale,  la detrazione da L.
200.000  a  L.  220.000,  e,  avvalendosi della facolta' prevista dal
comma  53, punto 3, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
di  elevare  la  detrazione  da  L. 220.000 a L. 500.000 per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze
per  le  seguenti  categorie  di  cittadini in particolare condizioni
economico-sociali:
a)  soggetti  proprietari della sola abitazione principale e relative
pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS;
b)  nuclei  familiari  formati  da soggetti titolari di sola pensione
minima  INPS  o  di  sole pensioni di importo non superiore al minimo
INPS.
Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a
L.  500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese
di   aprile   dell'anno   2001  un'autocertificazione  comprovante  i
requisiti
richiesti.
(Omissis).
1A586135
Il  comune  di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
aliquota  ridotta:  4  per  mille,  in  favore  delle persone fisiche
soggetti  passivi,  residenti  nel  comune  di Chiavari, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e per
quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta entro il
primo  grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la
propria  residenza,  nonche'  per  un immobile di categoria C6 (box o
posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa
autodichiarazione del proprietario utilizzatore.
(Omissis).
1A586136
Il  comune  di  CHIONS  (provincia  di  Pordenone)  ha adottato, l'11
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  gia'  in  vigore
dell'imposta comunale sugli immobili e cioe':
4,5 per mille per l'abitazione principale;
5 per mille per tutti gli altri immobili;
L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586137
Il  comune  di  CHIUPPANO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4
per   mille   per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  e  loro  pertinenze  iscritte nelle categorie
catastali  C2-C6  e C7, e nella misura del 6,5 per mille per tutte le
altre   tipologie  di  immobili.  Di  confermare  in  L.  200.000  la
detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa.
(Omissis).
1A586138
Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il
17   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  la  detrazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  in  L.  220.000  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
2.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per le
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille
per  le  sue  pertinenze  senza  che  le  stesse  usufruiscano  della
detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per
i  terreni  agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti
gli altri
immobili;
3.  di  disporre  la  pubblicazione  del presente provvedimento nella
Gazzetta  Ufficiale,  cosi' come stabilito dall'art. 59, comma 4, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis).
1A586139
Il  comune  di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, l'8
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  (omissis)  di proporre, per l'anno 2001, al consiglio comunale la
diminuzione   al   4,75  per  mille  dell'aliquota  per  l'abitazione
principale   e  la  riconferma  delle  altre  aliquote  e  detrazioni
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  stabilite  per  l'esercizio
finanziario 2000, e precisamente:
4,75 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie;
detrazione unica di L. 200.000.
(Omissis).
1A586140
Il  comune  di  CIVEZZANO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 15
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille;
2.   di  elevare  a  L.  330.000  la  detrazione,  per  l'anno  2001,
dall'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) dovuta per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio;
3.   la   detrazione  suddetta  viene  applicata  anche  alle  unita'
immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.;
4.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, sempreche' la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586141
Il  comune  di  CODOGNe'  (provincia  di  Treviso)  ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;
2. di fissare, per l'anno 2001, in L. 220.000 la detrazione d'imposta
dovuta per abitazione principale del soggetto passivo;
3. di fissare, anche per l'anno 2001, l'aliquota agevolata dell'1 per
mille  a  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici;  tale  aliquota e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
1A586142
Il  comune  di  COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  e quindi confermare, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota  da  applicare  per il calcolo dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.)
(Omissis).
1A586143
Il  comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  270.000  la  detrazione per l'abitazione
principale;
3. di equiparare ad abitazione principale quanto previsto dall'art. 9
del  regolamento  I.C.I.  approvato  con  delibera  C.C. n. 54 del 22
dicembre 1998;
(Omissis).
1A586144
Il  comune  di  COLLEBEATO  (provincia di Brescia) ha adottato, il 14
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del 6 per mille, per l'anno 2001,
l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
aliquota  del  5,5  per  l'abitazione  principale cosi' come definita
dall'art.  8,  comma  2,  secondo  periodo del decreto legislativo n.
504/1992;
aliquota   del  5,5  per  la  pertinenza  (garage)  delle  abitazioni
principali;
aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due  anni, cosi' come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge n.
431/1998;
aliquota  del  5  per  mille a favore di proprietari che concedono in
locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale
sulla  base  dei  contratti-tipo,  definiti  in  sede  locale  tra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori;
aliquota  del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a
figlio e/o genitori;
aliquota  del  5,5  per  mille per abitazioni non locate di anziani e
disabili  con  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente;
esenti:  terreni  agricoli  (purche'  non  siano aree fabbricabili ai
sensi   dei   vigenti  strumenti  urbanistici  oppure  con  vocazione
edificatoria);
2.  di  determinare,  per  l'anno 2001, in L. 200.000 l'importo della
detrazione per abitazione principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  applicare  le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9,
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in materia di
I.C.I.  a  decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto
dei  fabbricati  gia'  rurali  che non presentano piu' i requisiti di
ruralita'.
(Omissis).
1A586145
Il  comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 23
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2001 le stesse aliquote, detrazioni e
agevolazioni  per  i  soggetti  passivi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 previste per l'anno 2000 e di
modificare  per  l'anno  2001 in diminuzione di due punti percentuali
l'aliquota  per  i proprietari di immobili che stipulano contratti di
locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
aliquote:
aliquota  per  i  proprietari  di immobili che stipulano contratti di
locazione  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: 2
per mille;
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ed abitazione principale e
sue pertinenze: 5,5 per mille;
aliquota  per  l'abitazione  concessa  dal  soggetto  passivo  in uso
gratuito  ai  parenti  in  linea retta di primo grado che la occupano
quale  abitazione principale e propria residenza: 5,5 per mille (art.
4 regolamento I.C.I.);
aliquota  per  alloggi  sfitti  non utilizzati e non occupati (art. 7
regolamento I.C.I.): 9 per mille;
detrazioni:
L.  240.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e  relative pertinenze escluse le abitazioni concesse in uso gratuito
ai parenti in linea retta di primo grado (art. 4 regolamento I.C.I.);
L.  300.000 per i proprietari di unita' immobiliare aventi i seguenti
requisiti:
a)  nuclei  familiari  con  disabili  totali  proprietari  di un solo
immobile e con un reddito lordo complessivo fino a L. 42.000.000;
b)  titolari  redditi  minimi  (non  superiore  a L. 14.000.000 oltre
4.000.000   lorde   per   ciascun   ulteriore  componente  il  nucleo
familiare);
c)  giovani  coppie  di  eta'  non  superiore ai trentadue anni aI 1o
gennaio  2000  con  un  reddito  lordo complessivo non superiore a L.
35.000.000;
d) ultrasessantacinquenni con reddito lordo complessivo non superiore
a L. 20.000.000 proprietari di una sala abitazione.
(Omissis).
1A586146
Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2001 e' determinata nella misura
unica del 4 per mille;
2.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' stabilita in L.
300.000  per  l'anno  2001  nel  rispetto dell'equilibrio di bilancio
(art.  8,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  504/1992,  sostituito
dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
3.  di  disporre  che  la presente deliberazione sia pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).
1A586147
Il  comune  di  COLOGNA  VENETA  (provincia di Verona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. (omissis);
2.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica del 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come
stabilito  dall'art.  5  del  vigente  regolamento per l'applicazione
dell'imposta  I.C.I.,  deliberato  con provvedimento consiliare n. 82
del   24  settembre  1998,  esecutivo,  integrato  con  deliberazione
consiliare n. 11 del 3 febbraio 1999, esecutiva, e nella misura del 6
per mille per tutti gli altri immobili;
(Omissis).
1A586148
Il  comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire, per l'anno 2001 (omissis) nella misura unica del 5 per
mille  l'aliquota  da  applicarsi  in  questo  comune  per  l'imposta
comunale sugli immobili.
(Omissis).
1A586149
Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
si determina, per l'anno 2001, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,3 per
mille;
si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586150
Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato,
l'11   dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare le aliquote I.C.I., (omissis), per l'anno 2001, come di
seguito:
6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione principale;
6  per  mille  per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine,
soffitte,  ecc.), distanti dall'abitazione principale non piu' di 200
metri;
6  per  mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  o  collaterale  entro  il  primo grado, i quali abbiano
stabilito   la   propria   abitazione   principale   e   vi  dimorano
abitualmente;
7   per  mille  per  le  altre  unita'  immobiliari  e  per  le  aree
fabbricabili;
2.  di fissare un'aliquota agevolata l.C.I. per le abitazioni situate
nel centro storico ed in fase di ristrutturazione/recupero per l'anno
2001, nella misura del 4 per mille e per i successivi 6 anni;
3.   di  stabilire  atto  che  per  l'anno  2001  la  detrazione  per
l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di L. 200.000 in
aggiunta  alle 200.000 previste dalla legge e previa presentazione di
apposita  domanda  da  presentare  entro  il  30  giugno 2001 ed alle
condizioni previste nel dispositivo della deliberazione consiliare n.
88 del 23 dicembre 1999;
(Omissis).
1A586151
Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato,
il   17  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  anche  per l'anno 2001, le seguenti aliquote per
l'imposta comunale sugli immobili:
l'aliquota del 5,5 per mille;
la detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
l'aliquota  dell'1  per  mille  a favore dei proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici,
per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.
1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis).
1A586152
Il  comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare  in questo comune per l'anno 2001, nella misura unica del 6
per mille;
(Omissis).
1A586153
Il  comune  di  COSSANO  BELBO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sulle abitazioni principali;
2. di confermare, altresi', in L. 200.000, la detrazione prevista per
le abitazioni principali;
3.  di  confermare  un'aliquota  pari  al 6,5 per mille per tutti gli
altri immobili;
4.  di  dare  atto  che  ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge
finanziaria  2000,  una  sola unita' immobiliare adibita a pertinenza
dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da
titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2,
C/6, C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per
le abitazioni principali;
(Omissis).
1A586154
Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
7   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da applicarsi nell'anno 2001
relativamente  a  tutti  i  beni  immobili  oggetto  della tassazione
(fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) nella misura del 6
per mille.
(Omissis).
1A586120
Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   9  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura  del  6  per  mille  per  i  fabbricati  adibiti ad abitazione
principale  e  del  7  per  mille  per  tutti gli altri immobili e di
rendere  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art.
58,  comma  3,  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo rimane invariata, pari a
L.  200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
1A586155
Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato,
il   3  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  anche  per  l'anno  2001, ai fini dell'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   istituita  con  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, le seguenti aliquote:
abitazione principale 5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale 5 per mille;
2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al-
l'art.  8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
(Omissis).
1A586156
Il comune di CUNEVO (provincia di Trento) ha adottato, il
19   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille e di fissare la
detrazione  di  L.  250.000,  a  favore dei soggetti passivi, persone
fisiche  e  soci  di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
(Omissis).
1A586157
Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il
30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per
l'anno  2001, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.   di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  abitazione
principale;
3.  di  dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi
conseguenziali  della presente, compresa la trasmissione della stessa
al Ministero delle finanze;
4. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime,
la immediata eseguibilita';
(Omissis).
1A586158
Il  comune  di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato,
il  14  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come segue:
aliquota: 7 per mille;
aliquota   ridotta  per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale: 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;
detrazione  elevata  a  L.  300.000  per  l'abitazione  principale di
contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a
L.  20.000.000;  la  maggior  detrazione  non compete alle abitazioni
delle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9;  fatto  salvo  quanto
stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto;
(Omissis).
1A586159
Il  comune  di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il   13   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  (omissis),  di applicare per l'anno 2001, l'aliquota minima del 4
per mille dell'I.C.I., da applicare sul territorio di Delianuova, con
la riduzione di L. 200.000 per la prima casa;
(Omissis).
1A586160
Il  comune  di  DELLO  (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille.
Fermo  restando  la  detrazione  di  legge di L. 200.000 per la prima
casa,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale,
viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa
di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:
proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti
categorie A2, A3, A4, A5, A6;
reddito familiare netto anno 2000 nel limite annuo cosi' definito:
per n. 1 persona: L. 13.000.000
per n. 2 persone: L. 16.340.000
per n. 3 persone: L. 20.980.000
per n. 4 persone: L. 24.520.000
per n. 5 persone: L. 29.520.000
per n. 6 persone: L. 33.400.000
oltre 6 persone: L. 37.600.000
Il  reddito  da  considerare  e'  quello netto ai fini I.R.P.E.F. del
nucleo  di  convivenza  familiare  detratta  del  50%  della spesa di
affitto  o  del  mutuo  dell'unica  casa di abitazione, nonche' degli
oneri,  documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di
handicap o agli anziani invalidi.
La  maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro il limite di
valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80.000.000.
Questa  viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che
ne  comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa,
mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.
(Omissis).
1A586161
Il  comune  di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  applicare  nel  comune  di  Desana,  per  l'anno  2001, l'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5 per mille e 7
per  mille,  quale  aliquota diversificata per alloggi non locati, ex
art.  6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  in via di conferma
dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio;
di  determinare,  per  l'anno  2001,  in  L.  200.000,  la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo, in via di conferma della detrazione
gia' praticata nello scorso esercizio.
(Omissis).
1A586162
Il  comune  di  DIANO  MARINA  (provincia  di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001,  le  seguenti aliquote I.C.I., da
applicare nel comune di Diano Marina:
1)  aliquota  agevolata del 4,5 per mille da applicare a favore delle
persone  fisiche  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune  di  Diano  Marina,  esclusivamente
all'unita  immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia
dimora abituale;
2)  aliquota  ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre
fattispecie   imponibili,   diverse  da  quelle  previste  nel  punto
precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi;
3) aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili utilizzati per
le attivita' produttive, come di seguito specificati:
gruppo A :
categoria A/10 uffici e studi privati
gruppo C :
categoria C/1 negozi e botteghe
categoria C/3 laboratori per arti e mestieri
categoria C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi
gruppo D : tutte le categorie
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi
sottoposta   all'aliquota   agevolata  del  4,5  per  mille,  l'unita
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta', usufrutto od altro
diritto  reale,  nei  seguenti casi previsti dal regolamento comunale
per l'applicazione dell'I.C.I.:
art.  10,  comma  4,  punto  a): anziano o disabile che acquisisce la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
art. 10, comma 4, punto b): soggetto che la legge obbliga a risiedere
in   un  altro  comune  per  ragioni  di  servizio  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti   occupata   quale  abitazione  principale  dai
familiari dello stesso;
art. 10, comma 4, punto c): due o piu' unita' immobiliari contigue, a
condizione  che  venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio
del   territorio   regolare   richiesta   di   variazione   ai   fini
dell'unificazione catastale delle unita medesime;
art.  10,  commi  2  e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono
pertinenze  di  un'abitazione  principale, cosi' come individuate dal
regolamento  comunale,  purche'  ci sia coincidenza nella titolarita'
con  l'abitazione  principale  e  l'utilizzo  avvenga  da  parte  del
proprietario   o  titolare  del  diritto  reale.  Non  potra'  essere
applicata  tale  agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo
che  la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si
puo'  detrarre  dall'imposta  dovuta per la pertinenza la parte della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
art.  11,  commi 3 e 4: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
in  linea  retta  di primo grado (genitori, figli) se nelle stesse il
parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria  residenza. Non si
applica la detrazione per le abitazioni principali;
art. 11, comma 5: proprietari che concedono in locazione immobili con
contratti-tipo  territoriali  basati  su  canoni concordati inferiori
rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998; non si
applica la detrazione per le abitazioni principali.
Per  poter  usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti
devono  compilare  una  domanda  nella  quale  devono indicare i dati
anagrafici  ed  i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere
in  possesso  di  tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto
all'applicazione  delle  agevolazioni,  allegando  la  documentazione
necessaria; tale domanda dovra' poi essere trasmessa entro il termine
di  consegna  delle  denunce  di  variazione  I.C.I. per l'anno 2001,
all'ufficio  protocollo  del  comune  od inviata tramite raccomandata
a.r.;
di determinare in L. 200.000, come per l'anno 2000, la detrazione per
la  prima  casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e'
adibito  ad  abitazione  principale,  secondo  le  modalita' indicate
nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come
sostituito dalla legge n. 662/1996;
(Omissis).
1A586163
Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato,
l'8   marzo   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  con  decorrenza  1o gennaio 2001 le aliquote per
l'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
53, della legge n. 662/1996:
6 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale  (e  relativa  pertinenza)  di  persone  fisiche  soggetti
passivi di imposta residenti nel comune;
7 per mille per gli altri immobili;
2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza)
del  soggetto  passivo  in  L.  210.000  pari  ad  e 108,46, ai sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
(Omissis).
1A586164
Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) nella misura sottoelencata:
per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille;
2.  di  aumentare  per  l'esercizio  2001 e per i motivi di cui nelle
premesse  ai  sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  416,  nel  testo  vigente,  da  L.  200.000 a L.
1.100.000,  l'importo  di  detrazione  di  cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente;
3. (omissis);
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
1A586165
Il  comune  di  DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  la  misura  dell'aliquota  differenziata dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura del 4,5 per mille per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze
dai  residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille
per gli altri immobili, per l'anno 2001;
di  confermare,  per  effetto  dell'art.  3,  comma 55 della legge n.
662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari
destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto
passivo  e'  fissata  in  L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno
durante i quali e' adibita a tale destinazione;
(Omissis).
1A586166
Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella
misura:
6 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
(prima casa);
7  per  mille,  relativamente  agli  altri immobili di proprieta' non
ricompresi nel primo punto;
2  per  mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti
al   recupero   di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
(Omissis).
1A586167
Il  comune  di  DOMICELLA  (provincia  di  Avellino)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
fissare  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del cinque per mille ;
(Omissis).
1A586168
Il  comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001  l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo  n.  504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per
mille  in  favore  delle  persone  fisiche soggetti passivi e soci di
cooperative  a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, nonche'
per  gli  altri  fabbricati,  per  i  terreni  agricoli e per le aree
fabbricabili;
2.  di  riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale, la detrazione d'imposta di L. 250.000;
3.  di  dare  atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo
sulle  unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazioni,  se  locate  o
concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione
principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente
punto 2);
(Omissis).
1A586169
Il  comune  di  DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Di  fissare,  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e s.m.i.;
(Omissis).
1A586170
Il  comune  di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire,  per  il  2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica del 5 per mille e la detrazione per la
prima casa in L. 230.000.
(Omissis).
1A586171
Il  comune  di  DURAZZANO  (provincia di Benevento) ha adottato, il 9
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 per mille ed importo a detrazione
per    l'abitazione   principale   nella   misura   di   L.   200.000
(duecentomila);
(Omissis).
1A586172
Il  comune  di  EBOLI  (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  stabilire,  per  l'anno  2001, l'aliquota ordinaria pari al 6 per
mille,  tranne per i fabbricati destinati ad abitazioni principali, i
terreni  agricoli, gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti
ad   abitazioni  principali,  gli  alloggi  non  locali,  di  seguito
disciplinati;
2.  stabilire  una  aliquota  per  abitazioni destinate ad abitazione
principale e per terreni agricoli nella misura del 5,75 per mille;
3.  stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e
non  adibiti  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo nella
misura pari al 6,25 per mille;
4.  stabilire  una  aliquota  per gli alloggi non locati nella misura
pari al 7 per mille;
5.     stabilire,     per    l'anno    2001,    in    lire    350.000
(trecentocinquantamila)  l'importo da detrarre, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
1A586173
Il  comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2001,  nella misura deI 5,2 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella
misura  del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale dei residenti, nonche'
per  le unita' immobiliari locate con contratto registrato per almeno
un anno a residenti;
2.  di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
1A586174
Il  comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica  del  5  per  mille  e  di  fissare la
detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis).
1A586175
Il  comune  di  FALCADE  (provincia  di  Belluno)  ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
5  per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel
regolamento comunale;
5   per  mille  in  favore  delle  abitazioni  locate  con  contratto
registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
7 per mille (a conferma dell'attuale percentuale) in tutti i restanti
casi;
detrazione  pari  a L. 250.000 per unita' immobiliare adibita a prima
abitazione;
di   confermare,  anche  per  il  2001,  il  considerare  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta da anziani o
disabili che siano ricoverati permanentemente in istituti di ricovero
o sanitari, purche' la medesima non risulti locata;
(Omissis).
1A586176
Il  comune  di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il
19   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L.
200.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).
1A586177
Il  comune  di  FARIGLIANO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  fissare  come  segue,  i  valori aliquota I.C.I. per l'anno 2001:
diversificata come sotto riportato dell'aliquota I.C.I.:
1. per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6,5 per mille;
2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille;
3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille;
4.  per  le abitazioni locate ma usate come abitazione principale 5,5
per mille;
di  proporre  al  Consiglio  comunale  di  fissare  la detrazione per
l'abitazione  principale  in  L. 200.000, come previsto dall'art. 59,
decreto legislativo n. 446/1997;
(Omissis).
1A586178
Il  comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 novembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. che saranno
applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria al 5,75 per mille;
aliquota  al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate di
cui  all'art.  24  del  regolamento  per  l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili in vigore;
aliquota  al  7  per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi
(immobili ad uso abitativo) non beati e tenuti a disposizione;
2.  di  dare  atto  che,  non  avvalendosi delle facolta' di cui alle
premesse  per  quanto concerne la determinazione della detrazione per
le  abitazione  principali  ed  equiparate  di  cui  all'art.  24 del
regolamento  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
in  vigore,  la  stessa  nel 2001 sara' applicata nella misura minima
stabilita dalla legge pari a L. 200.000;
(Omissis).
1A586179
Il  comune  di  FIESOLE  (provincia  di  Firenze)  ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure:
a)  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e come tale
definita  e  considerata  dall'art.  8,  commi  2  e  3,  del vigente
regolamento comunale in materia di I.C.I.: 5,8 per mille;
b)  unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni: 9 per mille;
c) immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)
7 per mille;
2. di dare atto che la detrazione d'imposta, per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  di  cui
all'art.   8,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e'
confermata,   per   l'anno   2001,   nella   misura   di  L.  200.000
(duecentomila)   e   che   tale   misura  e'  elevata  a  L.  300.000
(trecentomila) limitatamente a quanto disposto con l'art. 8, comma 1,
del  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili,  approvato  con deliberazione del Consiglio comunale
del  14  dicembre  1998,  n.  120,  modificato  con deliberazioni del
Consiglio  comunale  del  28  febbraio 2000, n. 29 e dell'11 dicembre
2000, n. 114;
(Omissis).
1A586180
Il  comune  di  FIRENZE  ha  adottato,  il 27 marzo 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a)  una  aliquota  ordinaria  del  7  per  mille  per tutte le unita'
immobiliari  diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c),
d);
b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:
delle  persone  fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel Comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
delle  persone  fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel Comune, per l'unita'
immobiliare  qualificabile  come  pertinenza , anche se distintamente
iscritta  in  catasto,  in  quanto  parte  integrante dell'abitazione
principale  di  residenza,  purche'  sia  destinata ed effettivamente
utilizzata   in   modo   durevole  a  servizio  della  stessa  unita'
immobiliare principale e purche' sia:
a.  classificata  e/o  classificabile  nelle  categorie catastali C/2
(cantine  e  locali  di  deposito),  C/6  (stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
b.   direttamente  utilizzata  dal  soggetto  passivo  (proprietario,
usufruttuario  o  titolare di altro diritto reale di godimento, anche
se  in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione
principale  e,  quindi,  con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a
qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi, residenti nel Comune, per
l'unica  proprieta'  posseduta  sul territorio nazionale, concessa in
uso  gratuito  a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto
che  l'utilizza  vi  abbia stabilito la propria residenza, cosi' come
intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi, residenti nel Comune, per
l'unita'  immobiliare  destinata  a civile abitazione che costituisca
l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata
con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la
utilizzi  come  abitazione  principale  oppure che sia occupata senza
titolo  in  presenza  di procedura di sfratto prevista dalle norme di
legge;
delle  persone  fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  per  l'unita'  immobiliare ad uso
abitativo,  posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che
costituisca  con  l'unita'  ubicata  nel  comune confinante la dimora
abituale;
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  anagrafica presso istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di ricovero permanente, per l'abitazione di cui
sono  proprietari  o  usufruttuari  a condizione che essa sia l'unica
abitazione  posseduta  su tutto il territorio nazionale e non risulti
in alcun modo locata;
c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:
delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare
accampionata  a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale,
che  risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo
abbia presentato denuncia alle competenti autorita';
delle  persone  fisiche  e  giuridiche  soggetti passivi per tutte le
unita'  immobiliari  accampionate a civile abitazione che siano state
concesse   in   locazione  con  contratto-tipo  concordato  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  3,  della  legge  n. 431/1998, limitatamente al
periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
delle  persone  fisiche  e  giuridiche  soggetti passivi per tutte le
unita'  immobiliari  accampionate  nelle  categorie C/1 , C/2 e C/3 e
date  in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di esercizio
commerciale  o  artigianale  definito  dal comune storico o tipico ed
inserito nell'apposito albo;
d)  una  aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima -
per le unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
(Omissis).
1.  Di  determinare per l'anno 2001, (omissis), le detrazioni I.C.I.,
ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modificazioni:
a) in lire 500.000:
a  favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci
di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune,
che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o
che  presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella
suddetta  situazione),  proprietari  nell'intero territorio nazionale
della  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale  e  sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che
il  loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non
abbia  prodotto  nel  2000  altri redditi, con l'esclusione di quello
dell'immobile,  o  comunque,  se  prodotti,  siano  stati  di  natura
pensionistica e non superiori a lire 43 milioni lordi;
a  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
proprietari   nell'intero  territorio  nazionale  della  sola  unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e sue
eventuali   pertinenze,  come  individuate  dal  vigente  regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  a condizione che il loro
nucleo  familiare,  inteso  come da risultanze anagrafiche, non abbia
prodotto   nel   2000  altri  redditi,  con  l'esclusione  di  quello
dell'immobile   o  comunque,  se  prodotti,  siano  stati  di  natura
pensionistica e non superiori a lire 23 milioni lordi;
b) in lire 200.000:
a  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
limitatamente   all'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad
abitazione  principale  e,  in  caso di eccedenza, alle sue eventuali
pertinenze,  come  individuate  dal  vigente regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I.;
a  favore  delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili
che  acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero
o  sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui
sono  proprietari  o  usufruttuari  a condizione che essa sia l'unica
posseduta  su  tutto  il  territorio nazionale e non risulti in alcun
modo locata.
1A586181
Il  comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).

              Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
                        Segnalazione aliquote
(Legge 24 ottobre 1996, n. 556 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662)

=====================================================================
N. ordine|Delibera|Aliquota|               Riferita a:
=====================================================================
    1    |        |        |	
---------------------------------------------------------------------
    2    |        |4,5     |Abitazione principale
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazione principale anziani o disabili,
         |        |        |art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996
    3    |        |4,5     |n. 662
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazioni locate utilizz. come
         |        |        |abitazione principale, art. 4, comma 1,
    4    |        |4,5     |legge 24 ottobre 1996, n. 556
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Immobili diversi da abitazioni
         |        |        |(specificare) Immobili a destinazione
    5    |        |7       |speciale - Gruppo D
---------------------------------------------------------------------
    6    |        |4,5     |Alloggi non locati
---------------------------------------------------------------------
    7    |        |4,5     |Enti senza scopo di lucro (specificare)
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Fabbricati realizzati per la vendita e
         |        |        |non venduti, art. 3, comma 55, legge 23
    8    |        |4,5     |dicembre 1996 n. 662
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazioni possedute in aggiunta
    9    |        |4,5     |all'abitazione principale

(Omissis).
1A586182
Il  comune  di  FONTEVIVO  (provincia  di  Parma)  ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  modificare  le aliquote I.C.I. con l'istituzione di una nuova
aliquota del 4 per mille per gli immobili locati ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
2.  di  dare  atto  che,  dopo la precedente modifica, le aliquote in
vigore sono le seguenti:
aliquote:
a) abitazione principale: 4,8 per mille.
Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina.
Si  considerano  abitazione  principale  gli immobili concessi in uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado;
b) altri fabbricati, terreni, aree: 5 per mille
c) case sfitte: 7 per mille;
d)  immobili  beati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 4 per
mille;
detrazioni:
abitazione principale: L. 220.000;
portatori di handicap: L. 400.000 in relazione al reddito:
1 persona: fino a L. 20.000.000;
2 persone: fino a L. 30.000.000;
3 persone: fino a L. 35.000.000;
4 persone: fino a L. 40.000.000;
5 persone: da 40 a 50 milioni.
(Omissis).
1A586183
Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26
gennaio  e  9  marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 6 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 230.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586184
Il  comune  di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare ed applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  istituita  con  il  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nelle
misure di seguito indicate:
aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille;
aliquota  per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10
e aree fabbricabili): 4,5 per mille;
aliquota   per   immobili   posseduti  in  aggiunta  alla  abitazione
principale: 5 per mille;
aliquota  per  immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro: 4
per mille;
aliquota  per gli immobili definiti Rustici ed Edifici del territorio
non  urbano  del  fondovalle  (normati  dal Piano regolatore generale
comunale come da allegato): 4 per mille;
2.  di  proporre  in  L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale estesa anche ai casi
previsti nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta;
3.  di  stabilire  la  riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli
interventi  volti  al  recupero  di  unita' immobiliari descritti nel
relativo  e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1,
comma 5, della legge n. 449/1997.
(Omissis).
1A586185
Il  comune  di  FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  l'imposta  comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree
cadenti  nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, e'
stabilita, per il 2001, nella misura del 5,5 per mille;
2.  che  soggetti  attivi  e  passivi,  basi  imponibili, esecuzioni,
riduzioni   e   detrazione  d'imposta,  versamenti  e  dichiarazioni,
liquidazioni  ed  accertamenti,  ecc..  sono quelli determinati dagli
articoli  3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, nonche' delle norme citate in narrativa e dal decreto
legislativo  n.  446/1997  e  successive integrazioni sino alla legge
finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000);
3. che l'aliquota di cui sopra e cosi' determinata sara' resa nota ai
cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi
e  termini  voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a
tanto e' impegnato.
(Omissis).
1A586186
Il  comune  di  FRANCOLISE  (provincia  di Caserta) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
per  tutto  quanto  sopra  esposto e che qui si intende integralmente
riportato per l'effetto:
1.  di  confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2001 cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modifiche ed integrazioni;
2.  di  dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi
conseguenziali  della presente, compresa la trasmissione della stessa
al Ministero delle finanze;
3. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime,
la immediata eseguibilita'.
(Omissis).
1A586187
Il  comune di FRASCATI (provincia di Roma) ha adottato, il 19 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di stabilire per l'anno 2001 e con effetto dal 1o gennaio 2001 le
seguenti  aliquote  per  l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale
sugli immobili: aliquota ordinaria 6,9 per mille;
2. di prevedere le seguenti agevolazioni:
2.a)  aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni, possedute
da  persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali, ai
sensi  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  oppure
utilizzate  da  soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa;
2.b)   aliquota   del   4  per  mille  sul  valore  delle  pertinenze
dell'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art.  3  del regolamento
I.C.I. vigente;
2.c)  aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni utilizzate
a   titolo  gratuito  quale  abitazione  principale  da  parenti  del
contribuente  in  linea retta di primo grado ai sensi dell'art. 4 del
regolamento I.C.I. vigente;
2.d) detrazione di L. 300.000 per gli immobili di cui ai punti 2.a) e
2.b);
2.e) aliquota del 4 per mille sul valore dei terreni agricoli;
2.f)  aliquota  del  4  per  mille  sul  valore  degli  immobili  non
utilizzati  quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate
a  canone  concordato ed il cui contratto sia stata stipulato in data
antecedente al
1o gennaio 2001;
2.g)  aliquota  del  6  per mille sul valore delle seconde abitazioni
affittate  a  canone  ordinario  ed  il cui contratto in essere al 1o
gennaio  2001  sia  stato  regolarmente registrato, e gli immobili di
categoria C;
(Omissis).
1A586188
Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
23   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  - I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura
unica   del   5,5   per   mille,   dando   atto   di  non  provvedere
all'applicazione  delle  riduzioni  cosi'  come previste dall'art. 3,
commi  55  e  successivi  della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad
eccezione  della  riduzione  di L. 200.000 per le abitazioni a titolo
principale;
(Omissis).
1A586189
Il  comune  di  GAIARINE  (provincia  di  Treviso) ha adottato, il 13
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2001  le stesse aliquote dell'anno
precedente  per  l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.l.) che sara'
applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille, con le seguenti eccezioni:
4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di
L. 200.000;
7   per  mille  sui  fabbricati,  ad  uso  residenziale,  non  locati
iscrivibili  alla  categoria  A,  escluse  le  abitazioni date in uso
gratuito  a  familiari  e/o  anziani (ultrasessantacinquenni), per le
quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille;
7  per mille sui fabbricati non locati iscrivibili alle categoria C/3
- D/1 - D/7;
come  dettagliatamente  specificato  nell'allegato  sub. A) che forma
parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione.
(Omissis).

                                                             Allegato

=====================================================================
      |                    |  Riferimento alla  |        |
Codice|   Tipo immobile    |     normativa      |Aliquota|detrazione
=====================================================================
      |                    |articolo 8, comma 2 |        |
      |                    |del decreto         |        |
      |                    |legislativo 30      |        |
      |Abitazione          |dicembre 1992, n.   |        |
  10  |principale          |504                 |   4    |    200.000
---------------------------------------------------------------------
      |                    |articolo 1, comma   |        |
      |                    |4-ter del decreto   |        |
      |                    |legge 23 gennaio    |        |
      |Abitazione cittadini|1993, n. 16         |        |
      |italiani residenti  |convertito in legge |        |
  11  |all'estero	         |24 marzo 1993, n. 75|   4    |    200.000
---------------------------------------------------------------------
      |                    |articolo 4, comma 1,|        |
      |                    |decreto legge 8     |        |
      |Fabbricati          |agosto 1996, n. 437 |        |
      |utilizzati quali    |convertito in legge |        |
      |abitazione	         |24 ottobre 1996, n. |        |
  12  |principale          |556                 |   5    |          -
---------------------------------------------------------------------
      |Abitazione          |	 articolo 8, comma |        |
      |principale soggetti |2 del decreto       |        |
      |in situazione       |legislativo 30      |        |
      |disagio economico-  |dicembre 1992, n.   |        |
  13  |sociale             |504 (ultimo periodo)|   4    |    200.000
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 1, comma 5 |        |
      |                    |della legge 27      |        |
      |Abitazioni          |dicembre 1997, n.   |        |
  14  |recuperate          |449                 |   5    |          -
---------------------------------------------------------------------
      |                    |	 articolo 3, comma |        |
      |                    |56, legge 23        |        |
      |Abitazione          |dicembre 1993, n.   |        |
      |principale anziani o|662 (art. 4, comma  |        |
  15  |disabili            |2-bis reg. com.le)  |   4    |    200.000
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 59, lettera|        |
      |                    |e) del decreto      |        |
      |                    |legislativo 15      |        |
      |Abitazione          |dicembre 1997, n.   |        |
      |principale in uso   |446 (art. 8, comma  |        |
  16  |gratuito	a parenti  |3-bis Reg. C)       |   5    |(*) 200.000
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 30, comma  |        |
      |Pertinenze          |12, legge 23        |        |
      |abitazione          |dicembre 1999, n.   |        |
  17  |principale	         |488                 |   4    |         SI
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 2, comma 1,|        |
      |                    |lettera a) del      |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |                    |30 dicembre 1992,	n.|        |
  20  |Fabbricati ordinari |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 4, comma 1,|        |
      |                    |decreto-legge 8     |        |
      |                    |agosto 2996, n. 437 |        |
      |                    |convertito in legge |        |
      |                    |24 ottobre 1996, n. |        |
      |                    |556 e articolo 4    |        |
      |                    |legge 9 dicembre    |        |
  21  |Abitazioni locate   |1998, n. 431        |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 6, comma 2 |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |Abitazioni non      |30 dicembre 1992, n.|        |
  22  |locate              |504                 |   7    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 6, comma 2 |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |Abitazioni a        |30 dicembre 1992, n.|        |
  23  |disposizione        |504                 |   7    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 8, comma 1 |        |
      |Fabbricati posseduti|decreto legislativo |        |
      |da imprese e non    |30 dicembre 1992, n.|        |
  24  |venduti             |504                 |   7    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 5, comma 3 |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |Fabbricati categoria|30 dicembre 1992, n.|        |
  25  |D                   |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 6, comma 2 |        |
      |Fabbricati non      |decreto legislativo |        |
      |locati iscrivibili  |30 dicembre 1992, n.|        |
      |alle categorie C/3 -|504 (Delibera C.C.  |        |
25-bis|D/1 - D/7           |6/2000)             |   7    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 1, comma 5 |        |
      |                    |della legge 27      |        |
      |Fabbricati          |dicembre 1997, n.   |        |
  26  |recuperati          |449                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 2, comma 1,|        |
      |                    |lettera b) del      |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |                    |30 dicembre 1992, n.|        |
  31  |Aree edificabili    |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 2, comma 1,|        |
      |                    |lettera c) del      |        |
      |                    |decreto legislativo |        |
      |                    |30 dicembre 1992, n.|        |
  41  |Terreni agricoli    |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 2, comma 1,|        |
      |Terreni agricoli    |lettera a) del      |        |
      |posseduti da impren |decreto legislativo |        |
      |ditori agricoli e   |30 dicembre 1992, n.|        |
  42  |coltivatori diretti |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 2, comma 1,|        |
      |Aree edificabili    |lettera b) del      |        |
      |coltivatori diretti |decreto legislativo |        |
      |assimilate a terreni|30 dicembre 1992, n.|        |
  43  |agricoli            |504                 |   5    |        (*)
---------------------------------------------------------------------
      |                    |Articolo 6, comma 2,|        |
      |                    |del decreto         |        |
      |                    |legislativo 30      |        |
      |                    |dicembre 1992, n.   |        |
      |                    |504 e art. 21       |        |
      |Enti senza scopo di |decreto legislativo |        |
  51  |lucro ( ONLUS )     |n. 460/1997         | esente |        (*)
(*) Vedere regolamento per particolari condizioni.

(Omissis).
1A586199
Il  comune  di  GAGLIANICO  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  fissare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
a)  aliquota deI 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima
abitazione  del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti
che li utilizzano anche loro come prima abitazione;
b)  aliquota  base  del  5,25  per mille per tutti gli altri immobili
soggetti a tale tributo.
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima
casa nell'importo di L. 225.000.
(Omissis).
1A586198
Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  riconfermare  e stabilire per l'anno 2001 l'aliquota da applicare
per  la  determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 5,5 per mille;
(Omissis).
1A586190
Il  comune  di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il
1o   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):
a) aliquota del 4,5 per mille da applicare:
1.  prima  casa  di  proprieta',  usufrutto, diritto abitazione, ecc.
adibita ad abitazione principale del titolare del diritto reale e del
proprio nucleo familiare;
2.  seconde  case  concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta
entro  il  secondo  grado, a condizione che questi le utilizzino come
abitazione  principale  e non risultino titolari di diritti di cui al
punto 1;
3.  pertinenze a servizio delle abitazioni contemplate nei precedenti
nn.  1 e 2 e classificate in catasto nelle categorie: C/2 = magazzini
e  locali deposito; C/6 = rimesse, autorimesse; C/7 = tettoie, chiuse
o aperte;
4.  opifici industriali ed altri immobili classificati in catasto nel
gruppo D ;
5.  suoli  edificatori  limitatamente  ad  un  solo  lotto  e per una
superficie massima di mq 600, privi di costruzioni, per i quali viene
richiesta concessione edilizia per edificare.
Tale  aliquota  ridotta permane dalla data di rilascio e per tutto il
periodo di validita' della concessione edilizia.
L'eventuale superficie eccedente i mq 600 sara' soggetta al-
l'aliquota prevista nel punto c).
Nota  bene:  la  detrazione  sulla prima casa per l'importo stabilito
dalla  legge  spetta  solo  per  le  abitazioni  di  cui  al punto 1.
utilizzate dal titolare del diritto reale;
b) aliquota del 6 per mille da applicare:
1. immobili classificati in catasto nelle seguenti categorie:
A/10 = uffici e studi professionali;
C/1 = negozi e botteghe;
C/3 = laboratori e locali deposito;
C/4 = fabbricali per arti e mestieri;
C/5 = stabilimenti balneari;
c) aliquota del 7 per mille da applicare:
1.  seconde  case  di  proprieta' tenute a disposizione o concesse in
locazione;
2.  tutti  gli  altri  fabbricati accatastati in categorie diverse da
quelle elencate nei gruppi a) e b);
3. tutti i suoli edificatori.
2.  considerare  pertinenza  del  fabbricato  adibito  ad  abitazione
(categoria   A)   e,  pertanto,  esonerare  dall'imposta  come  suolo
edificatorio,  la sola superficie compresa nella particella catastale
su  cui  insiste  il  fabbricato stesso o la maggior parte di questo,
escludendo, quindi, le altre particelle accatastate in modo autonomo,
anche se confinanti.
(Omissis).
1A586191
Il  comune  di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il
25   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2001,  nelle  misure che seguono, le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
prima abitazione il 4,2 per mille;
aliquota ordinaria il 5,5 per mille;
aliquota  per  abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per
mille;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art.
3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente,
modificato  dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122,
per  l'anno  1999  la  seguente  detrazione d'imposta: detrazione per
abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
1A586192
Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in
questo  comune  nella  misura  unica  del  4,7 per mille sull'imposta
comunale sugli immobili;
2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000;
(Omissis).
1A586193
Il   comune  di  GARGAZZONE  (GARGAZON)  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato,  il  14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  nel  territorio  comunale  di  Gargazzone  ai  sensi  delle
relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;
2.   di   applicare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 1.200.000;
(Omissis).
1A586194
Il  comune  di  GARLENDA  (provincia  di  Savona)  ha adottato, il 19
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  per  l'anno  2001  le aliquote e la
detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili cosi come segue:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 5,5
per mille;
detrazione   sull'imposta   comunale   sugli  immobili  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo L.
250.000.
(Omissis).
1A586200
Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
30   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da
applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5 per mille;
2.  di  non  avvalersi  della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3
legge
23  dicembre  1996  n.  662  in  ordine  alla  diversificazione delle
aliquote;
3.  di  non  avvalersi  della facolta' di cui al comma 5 art. 1 della
legge  n.  449  del  27  dicembre  1997  in ordine alla fissazione di
aliquote agevolate;
4.  di  confermare  per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale in L. 210.000 ai sensi
dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;
5.  di  non  accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti  da imprese ex art. 8, primo comma,
decreto  legislativo  n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3
legge n. 662/1996;
6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato
art.   3,   in  ordine  alla  equiparazione  dell'assoggettamento  ad
abitazione  principale  dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquistino la
residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
1A586195
Il  comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001  le  seguenti aliquote ai fini
dell'applicazione   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui
all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992:
aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
aliquota diversificata del 7 per mille per le aree fabbricabili;
2.  di  elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000,
limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto passivo (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30
dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).
(Omissis).
1A586196
Il  comune  di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
3. fissare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,
n.  504,  nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per
mille  e  con  una  detrazione  d'imposta di L. 200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
1A586197
Il  comune  di  GRAFFIGNANA  (provincia  di  Lodi) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 6 per mille;
c) terreni agricoli 6 per mille;
d) aree edificabili 6 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586201
Il  comune  di  GROTTAGLIE  (provincia di Taranto) ha adottato, il 23
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale
sugli immobili - come di seguito specificate:
a)  4  per  mille  e  con  detrazione  di  L.  200.000  per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
b)  3  per  mille  e  con  detrazione  di  L.  200.000  per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale da parte dei seguenti
soggetti:
pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che
dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente
a  quello  cui  fa  riferimento  l'agevolazione  - non superiore a L.
11.945.700  annue  al  lordo  delle  ritenute  fiscali.  In  caso  di
contitolarita'  nell'immobile  da  parte di coniugi dei quali uno non
possiede  redditi  propri,  il  tetto  di  pensione  sopraindicato  e
figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%;
titolare  nel  cui  nucleo  familiare  e  con  lo  stesso  convivente
risultano persone con invalidita' 1/2conosciuta non inferiore al 75%;
titolare  la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1o gennaio
2001;
titolare  di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23
dicembre 1998, n. 448;
c)  6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non
adibiti   ad  abitazione  principale,  aree  fabbricabili  e  terreni
agricoli).
(Omissis).
1A586202
Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di  modificare  la propria deliberazione n. 186 del 28 dicembre 2000,
nel  senso  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2001 come
segue:
aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
aliquota abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota per abitazione data in uso gratuito a genitori e figli
5,5 per mille;
aliquota pertinenze (C2 C6) 6 per mille;
aliquota per i terreni agricoli aree fabbricabili 6 per mille.
Confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
Considerare  abitazione  principale quella concessa in uso gratuito a
genitori e figli.
(Omissis).
1A586203
Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 novembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
(intendendo  quella  che  il soggetto passivo proprietario o titolare
del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione sull'immobile residente
nel  Comune  di  Guarene occupa direttamente a scopo abitativo) e sue
pertinenze come definite con deliberazione del C.C. n. 14/2000;
6  per mille per gli altri immobili e per terreni e aree fabbricabili
(aliquota ordinaria);
2.  di  fissare  in L. 250.000 la detrazione da applicare all'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586204
Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I.
nella  misura  del  6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non
espressamente assoggettati a diversa aliquota;
2.  di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota del 7
per  mille,  limitatamente  alle  unita'  immobiliari, classificate o
classificabili nella categoria catastale A (diverso da A 10), adibite
ad  unita'  abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le
ulteriori   indicazioni   riportate   nell'allegato  sub.  A),  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.  di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille,
esclusivamente in favore di:
a)  persone  fisiche  soggetti  passivi, per l'immobile, di categoria
catastale  A  (escluso  A10)  e  relative  pertinenze  (come definite
dall'art.  6  del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad
abitazione principale da parte del proprietario;
b)  le  unita'  immobiliari  di categoria catastale A (escluso A10) e
relative   pertinenze   (come   definite   dall'art.  6  del  vigente
regolamento    I.C.I.)    nelle   ipotesi   tassativamente   indicate
all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.;
c)  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  dei  sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze
(come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.);
4.  di  stabilire  un'aliquota  del  2 per mille, in deroga al limite
minimo  stabilito  dal  decreto  legislativo  n.  504/1992,  ai sensi
dell'art.  2,  comma  4  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, per i
proprietari  che  concedono  in  locazione,  a  titolo  di abitazione
principale,   risultante   da  residenza  anagrafica,  immobili  alle
condizioni  previste  dagli  accordi  definiti  in sede locale fra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori  maggiormente  rappresentative, ai sensi del comma 3 dello
stesso  art.  2  della  legge  9  dicembre  1998, n. 431, previamente
trasmessi al comune.
Per  permettere  l'applicazione  dell'aliquota agevolata, i contratti
tipo  definiti  in sede locale fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia    e   le   organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
rappresentative  ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge
9  dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura
delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.
L'aliquota  potra'  essere  applicata  dai  proprietari che, entro il
termine  per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i
requisiti  per  usufruire  dell'aliquota  del  2  per  mille  vengono
acquisiti  successivamente  al  termine  per il pagamento della prima
rata) presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente
l'utilizzo  dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del
contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n.
431.
Effettuare  la  comunicazione  e' condizione indispensabile per poter
usufruire dell'aliquota del 2 per mille.
a' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
L'aliquota  del  2  per  mille dovra' essere applicata in ragione del
periodo  dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle
previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate.
5.  di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2001 in L. 200.000 (e 103,29);
6.  di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 (su base annua
e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che
entro  il  termine  per  il  pagamento della prima rata (ovvero della
seconda  se  hanno  acquisito  un  diritto  reale  di proprieta' o di
usufrutto  successivamente  al 30 giugno 2001) presentino all'ufficio
tributi  idonea  autocertificazione,  resa  ai  sensi dell'articolo 4
della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, come modificata dalla legge 15
maggio  1997,  n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o
condizioni:
condizione  generale:  possesso  (a  titolo di proprieta', usufrutto,
altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita'
passiva)  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione principale, ed
eventualmente    delle   relative   pertinenze   (C/2,   C/6,   C/7),
autonomamente iscritte in Catasto.
Ulteriori condizioni:
a)  famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito
complessivo I.R.P.E.F.) non superiore L. 14.000.000 annui (e 7230,40)
per  ciascuno  dei primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni annui
(e 1.549,37) per ogni ulteriore componente;
b)  famiglie  con  un  reddito complessivo non superiore a 60 milioni
annui  (e  30.987,41),  con  un  anziano  ultrasessantacinquenne  non
autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o
superiore.  Il  limite  di  reddito  complessivo  viene  elevato a 70
milioni  annui  (e  36.151,98)  per  le  famiglie con piu' di quattro
componenti    tra   cui   un   anziano   ultrasessantacinquenne   non
autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno deI 75%.
La  domanda  deve  essere effettuata utilizzando gli appositi modelli
predisposti  dal  comune  e  gratuitamente  messi  a disposizione dei
cittadini.
L'ulteriore  detrazione  spetta  in  ragione  del periodo di possesso
annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.
Allegato A)
Identificazione  delle  ipotesi le quali si applica l'I.C.I. al 7 per
mille per mille per l'anno 2001.
Sono  identificate  quali  fattispecie  da  assoggettare al pagamento
dell'I.C.I.  al  7  per  mille  nell'anno 2001 le unita' immobiliari,
adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.
Rientrano,   pertanto,  nel  novero  delle  fattispecie  suddette  le
seguenti:
A)  unita'  immobiliare  destinata ad abitazione e non locata perche'
tenuta  a  disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta
all'abitazione  principale,  anche  se  per  quest'ultima  lo  stesso
proprietario corrisponda un canone di locazione;
B)  unita'  immobiliare  a  disposizione posseduta in comproprieta' o
acquistata  in  multiproprieta'  limitatamente  a  coloro  che non la
abitano.
Restano  escluse  dall'ipotesi  di  applicazione dell'I.C.I. al 7 per
mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a)   unita'   immobiliari,   possedute   in  aggiunta  all'abitazione
principale, regolarmente beate, come attestabile sulla base di idoneo
contratto;
b)  unita'  immobiliari  date in uso gratuito ad un proprio familiare
(secondo  la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a
condizione  che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla
iscrizione anagrafica;
c)  una  delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti
trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove
non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera
c)  del vigente Regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione
del trattamento dell'abitazione principale);
d)  unita'  in  comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota  del  7  per  mille  va  applicata in relazione al periodo
dell'anno  nel quale l'alloggio e' rimasto non beato o a disposizione
secondo quanto precisato in precedenza.
(Omissis).
1A586205
Il  comune  di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
prima casa e relative pertinenze: 4 per mille
detrazione prima casa: L. 220.000
per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.
(Omissis).
1A586206
Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il
22   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  applicare  in  questo  comune  per  l'anno  2001 le sottoindicate
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;
aliquota  agevolata  nella  misura del 4 per mille a favore di unita'
immobiliari  oggetto  di  interventi  rivolti al recupero di immobili
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari
che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  stabilite  dagli  accordi  previsti  dalla legge n.
431/1998;
aliquota  aumentata  nella  misura  del  7 per mille nei confronti di
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586207
Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il
21   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2001, quanto disposto con deliberazione
consiliare n. 82 del 20 dicembre 2000 confermando per l'anno 2001, le
seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria 6.5 per mille;
b)  aliquota  ridotta  5  per  mille, in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili.
(Omissis).
confermando la detrazione (omissis) in L. 200.000.
(Omissis).
1A586208
Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato, il 1o febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  per  tutto  quanto  in  narrativa  espresso  e che qui si intende
integralmente  riportato per fante parte integrante e sostanziale, di
stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio
2001:
a)  aliquota  ridotta,  da  applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune. per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, 4 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille.
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  deI  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati  ai  sensi  dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I.  approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 gennaio
1999,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia
tecnica,  redatta  dal  tecnico  del  contribuente, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima si verifica. (Per la detrazione
relativa  alle  unita'  concesse  dal proprietario in uso gratuito ai
propri  figli,  ai sensi dell'art. 5 del regolamento, vedasi delibera
interpretativa C.C. n. 55 dell'8 ottobre 1999).
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente capo si applicano, anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
5.  ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono
equiparate  all'abitazione  principale come intesa daIl'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992:
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso,
l'equiparazione  all'abitazione  principale decorre dalla stessa data
in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
le  unita'  concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli
che   non  siano  proprietari  di  altre  abitazioni  nel  territorio
nazionale  e  che  le  occupano  quale  loro abitazione principale, a
condizione che:
1) costituiscano nucleo familiare autonomo;
2) vi abbiano l'effettiva residenza;
3)  l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione
di notorieta' o altra documentazione utile.
6.  sono  esenti  dall'I.C.I.  i  fabbricati  posseduti,  a titolo di
proprieta'  o  di  diritto  reale  di godimento ovvero in qualita' di
locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui
all'articolo  87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917,   con   destinazione   esclusiva   ad  attivita'  assistenziali,
previdenziali,    sanitarie,    didattiche,   ricettive,   culturali,
ricreative  e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto
con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla
data di adozione del presente regolamento.
(Omissis);
8.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
1A586209
Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste
dalla  legge,  nella  misura  di  L. 250.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  sottoporre  il presente atto all'esame del Consiglio comunale
unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2001.
(Omissis).
1A586210
Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquote, le detrazioni ai fini dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  il 2001 come indicato nello
schema  allegato  che  e' parte integrante e sostanziale del presente
atto, con le modalita' in narrativa esposte;
2.  di  dare  atto  che  sara'  provveduto  alla  pubblicazione della
presente  deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, come
previsto  dall'art.  58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
(Omissis).

       Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 21
                        del 21 febbraio 2001

=====================================================================
   Descrizione dei cespiti e delle detrazioni    |Aliquote detrazioni
=====================================================================
unità immobiliari non adibite ad abitazione      |
principale, classificati nel gruppo catastale A  |        7 per mille
---------------------------------------------------------------------
per tutte le altre categorie di immobili	5 per   |
mille detrazione per l'unità immobiliare adibita |
ad abitazione principale del soggetto passivo    |
(fruibile comunque fino fino a concorrenza       |
dell'imposta)                                    |            200.000


(Omissis).
1A586233
Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato il
20   gennaio   2001   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6,25 per
mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
1A586234
Il  comune  di  MEZZOJUSO  (provincia  di  Palermo) ha adottato il 14
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Prima abitazione 5 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille.
(Omissis).
1A586235
Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato il 1o marzo
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).

=====================================================================
   N.D    |   Tipologia degli immobili    |   	Aliquote per mille
=====================================================================
    1     |Immobili in generale           |            7
    2     |Abitazione principale          |            5

2.  di  determinare,  per  l'anno  2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
     |  Tipologia degli   |                    |
     |  immobili nonchè   |                    |
     |    categorie di    |                    |
     |    soggetti in     |                    |
     |   situazioni di    |                    |Detrazione d'imposta
     |particolare disagio |Riduzione d'imposta |  (lire in ragione
	 N.D| economico- sociale |         %          |       annua)
=====================================================================
     |Anziani di età      |                    |
     |superiore ai 65 anni|                    |
     |in possesso di un   |                    |
     |reddito del nucleo  |                    |
     |familiare           |                    |
     |complessivo non     |                    |
     |superiore a L.      |                    |
     |7.000.000 annue     |                    |
     |lorde, al lordo     |                    |
     |delle ritenute di   |                    |
  1  |legge               |                    |             	300.000
---------------------------------------------------------------------
     |Disabili di         |                    |
     |qualsiasi età con   |                    |
     |invalidità superiore|                    |
 2.  |ai 2/3              |                    |              300.000
---------------------------------------------------------------------
     |Ciechi civili e     |                    |
     |sordomuti con un    |                    |
     |reddito del nucleo  |                    |
     |familiare non       |                    |
     |superiore a lire    |                    |
     |5.000.000 annue al  |                    |
     |lordo delle ritenute|                    |
 3.  |di legge            |                    |              300.000
(Omissis).
1A586236
Il  comune  di  MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato il 15
marzo  2001  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire per il c.a. 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 6 per mille;
di  stabilire  per  lo  stesso  anno 2001 e per tutti i possessori di
immobili  siti  in  questo  Comune  e  direttamente adibiti a propria
abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8,
del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura di L.
200.000;
di  stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre
1996  n.  662,  che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586237
Il  comune  di  MISANO  DI  GERA  D'ADDA  (provincia  di  Bergamo) ha
adottato,  il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare (omissis) per l'anno 2001;
l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;
non  applicare  per  l'anno  2001  nessuna  agevolazione, riduzione o
detrazione  di  imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L.
200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2.  di  stabilire  per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella
misura unica del 7 per mille;
(Omissis).
1A586238
Il  comune  di  MISILMERI  (provincia  di  Palermo) ha adottato il 13
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  al  6  per  mille,  mantenendo  in  vigore
l'aliquota  minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per
quelle  cedute  in  uso  gratuito a parenti ed affini fino al secondo
grado;
dare  atto che la detrazione per l'abitazione principale e per quelle
cedute  in  uso  gratuito  a  parenti ed affini fino al secondo grado
rimane determinata in L. 200.000.
(Omissis).
1A586239
Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato il 28 dicembre
2000  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
a) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Moglia, nelle seguenti misure:
1)  aliquota  al  6  per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;
4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree
utilizzabili  a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali  od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale
per l'applicazione dell'I.C.I.;
5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali;
6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;
7) L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'unita'  immobiliare adibita o considerata abitazione principale del
soggetto  passivo,  anche  in base a quanto stabilito nel regolamento
dell'I.C.I.
(Omissis).
1A586240
Il  comune  di  MOLA  DI  BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 27
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Nella misura del 4 per mille per:
a) l'abitazione principale;
b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato,
con  contratto  debitamente  registrato, a parenti di primo grado con
l'obbligo,   a  pena  di  decadenza,  di  produrre  apposita  istanza
documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi;
c)  per  le  abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e
frequentanti  scuole,  istituti  o  universita' pubbliche ubicate nel
territorio  sia  di questo Comune che di altri comuni della provincia
di  Bari,  a  condizione  che i soggetti passivi d'imposta presentino
all'ufficio  tributi,  entro  il  31  dicembre di ogni anno, apposita
dichiarazione  contenente  i seguenti documenti: contratto di affitto
registrato,  certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico
in  corso  dello  studente contraente, certificato di residenza dello
studente;
nella  misura  del  5  per  mille  (cinque  per  mille) per i terreni
agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori
diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi  comunali  di  cui  alla  legge 9/1963 e soggetti all'obbligo
dell'assicurazione   per   invalidita',   vecchiaia  e  malattia);  a
condizione  che  il possesso di tali requisiti risulti comprovato con
la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre
di ciascun anno di richieste opportunamente documentate;
nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
2.  elevare,  sempre  per  l'anno  d'imposta  2001, la detrazione per
l'abitazione principale:
1)   a   L.   500.000   limitatamente  ai  contribuenti  in  possesso
contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:
a)  titolari  per  l'anno  d'imposta  2000  quale  unico reddito o di
pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.;
b)  proprietari  o  titolari  di  altro  diritto su reale di un unico
immobile  destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale
non  sia  superiore  a  L. 1.500.000; a condizione che il possesso di
tali  requisiti  risulti  comprovato con la presentazione all'ufficio
tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta
opportunamente documentata;
2.  a  L. 400.000 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori
provincia  e  frequentanti  scuole,  istituti o universita' pubbliche
ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della
provincia  di  Bari,  a  condizione  che i soggetti passivi d'imposta
presentino  all'ufficio  Tributi,  entro il 31 dicembre di ogni anno,
apposita  dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di
affitto    registrato,    certificato    di    iscrizione    all'anno
scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato
di residenza dello studente.
(Omissis).
1A586241
Il  comune  di  MOLINARA  (provincia di Benevento) ha adottato, il 26
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 6 del decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
per  l'anno  di imposta 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille e, in L. 200.000 di detrazione per la prima casa.
(Omissis).
1A586242
Il  comune  di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
A)  aliquota  del  6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi
sfitti;
B)  aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le
abitazioni principali;
C) detrazione per l'abitazione principale occupata L. 200.000.
(Omissis).
1A586243
Il  comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 30 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
aliquota  ordinaria  5 per mille per abitazione e loro pertinenze per
soggetti proprietari residenti in Mombaldone;
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale L. 200.000;
aliquota  6  per  mille  per  tutte le altre tipologie di immobili di
soggetti  proprietari  non  residenti in Mombaldone, comprese le aree
fabbricabili;
i  terreni  agricoli  non  sono  soggetti  al  pagamento dell'imposta
essendo il territorio comunale classificato area depressa .
(Omissis).
1A586244
Il comune di MONFORTE SAN GIORGIO (provincia di Messina) ha adottato,
il  29  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
in relazione alle gravi esigenze di bilancio, l'aliquota (I.C.I.) per
l'anno  2001,  nella  misura  del  7  per  mille  su  tutte le unita'
immobiliari ricadenti sul territorio comunale;
di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione posseduta
a titolo principale per l'anno 2001.
(Omissis).
1A586245
Il  comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il
15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
A)  di  confermare,  (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota unica per
imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del sei per
mille,  e  la detrazione per abitazione principale nella misura di L.
300.000,   per  il  centro  storico  cosi'  come  delimitato  con  la
deliberazione n. 6/96 e di L. 210.000 per le abitazioni ricadenti nel
resto dell'abitato.
(Omissis).
1A586246
Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato,
il  28  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in
aree  montane  o  di  collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984;
aliquota  del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti
passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
aliquota  del  7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie
di immobili.
Dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).
1A586247
Il  comune  di  MONTE  SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha
adottato,  il  16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno  2001  nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili,  indistintamente  per  tutte  le  categorie  applicando  le
detrazioni  e  riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo
30  dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3 comma
55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis).
1A586248
Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il
21   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  successive  modifiche,  nonche'  ai  sensi
dell'art.  2,  comma 4, legge 9 dicembre 1998 n. 431, le aliquote per
l'applicazione dell'l.C.I. per l'anno 2001, nel seguente modo:
a)  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione
principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille;
b)  per  la  unita'  immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione
principale  come  garage  o box, o posto auto, iscritta in catasto in
categoria  C/6  o  C/7,  ubicata  nello  stesso  edificio o complesso
immobiliare  nel  quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero
ad  una  distanza  non  superiore  a  duecento metri, in possesso dei
medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille;
c)  per  le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in
uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille;
d)  per  le  unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni: 9 per mille;
e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c).
e d): 7 per mille;
2.  di  stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
3. di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre
1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e'
considerata   direttamente   adibita   ad  abitazione  principale,  a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586249
Il  comune  di  MONTECHIARUGOLO  (provincia di Parma) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura:
1.  del 7 per mille per gli alloggi non locati, specificando che: per
alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella
principale,   non   locate  o  non  concesse  in  comodato  gratuito;
l'aliquota   va   rapportata   ai  mesi  dell'anno  durante  i  quali
l'abitazione non risulta locata;
2.  dal  5,8  per  mille  per  ogni  tipo  di  unita' immobiliare non
specificamente compreso nel punto 1).
(Omissis).
1A586250
Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il
7   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001  della  misura  del 6 per mille
rapportato  al  valore  degli  immobili,  con  la  concessione  della
detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.
2.  di  confermare  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille
a  favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori cosi' come gia' disposto con consiliare
n. 4 del 29 gennaio 1999.
(Omissis).
1A586251
Il  comune  di  MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 27
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: I.C.I.;
aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille;
detrazione per abitazione principale di L. 240.000;
aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille.
(Omissis).
1A586252
Il  comune  di  MONTEFREDANE  (provincia  di Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
aliquota unica: 5,75 per mille.
(Omissis).
1A586253
Il  comune  di  MONTELEPRE  (provincia  di Palermo) ha adottato il 29
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
(omissis)  di  fissare  per l'anno 2001 le aliquote dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo  n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella
misura seguente:
aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuali;
per  l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente
regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille.
(Omissis).
1A586254
Il  comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  7  dicembre 2000 e il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5,5 per mille;
altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per
l'applicazione  dell'l.C.l. i terreni non fabbricabili utilizzati per
attivita' agro-silvo-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per
mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o
imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e  che  la quantita' e
qualita'  di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da
parte   del  soggetto  passivo  deIl'imposta  e  del  proprio  nucleo
familiare,  comporti  un  reddito  superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nell'anno precedente;
(Omissis).
di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  8  del decreto legislativo n.
504/1992,  comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I.
ammessi
alle  ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e
gli importi di seguito indicati:
A)  titolari  di  pensioni  o  assegni  minimi  che, alla data del 1o
gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', con
reddito   complessivo   imponibile   ai  fini  I.R.P.E.F  del  nucleo
familiare,  inclusi  gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla
fonte  (superiori  a  L.  2.000.000)  o  altri  redditi  comunque non
compresi   nella  dichiarazione  dei  redditi,  non  superiore  a  L.
20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000;
B)   soggetti   passivi   il   cui   nucleo   familiare,   convivente
nell'abitazione  oggetto  della  detrazione  comprenda  disabili  con
invalidita'   non   inferiore  al  75  per  cento,  risultante  dalle
competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai
fini  I.R.P.E.F.  del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi
soggetti  a  ritenute  alla  fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri
redditi  comunque  non  compresi nella dichiarazione dei redditi, non
superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000:
C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di
mobilita',  con  reddito  annuale  imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di
tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi
soggetti  a  ritenute  alla  fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri
redditi  comunque  non  compresi nella dichiarazione dei redditi, non
superiore  a  L.  21.000.000, oltre a L. 1.600.000 per ogni persona a
carico: ulteriore detrazione di L. 150.000;
D)  soggetti  con  nucleo  familiare  di  almeno  3 componenti il cui
reddito   familiare  complessivo  ai  fini  I.R.P.E.F.,  inclusi  gli
eventuali  redditi  soggetti  a  ritenute  alla fonte (superiore a L.
2.000.000)  o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione
dei  redditi,  non  superi  l'importo  di  L.  15.000.000:  ulteriore
detrazione di L. 100.000.
di  stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A) - B) - C) -
D)  sono  ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione
che:
I)  Il  soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare
non   siano  proprietari  (o  titolari  di  altro  diritto  reale)  o
possessori,  nel  territorio  nazionale, di altri immobili o quote di
essi,  oltre  a  quello  adibito  ad abitazione principale e relative
pertinenze:
II)  il  soggetto  passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili
oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.
di  fissare  al  30  settembre  2001  il  termine, perentorio, per la
presentazione,  all'ufficio  tributi  del comune di Monteprandone, su
modelli  predisposti  dallo  stesso ufficio, della domanda necessaria
per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.
(Omissis).
1A586255
Il  comune  di  MONTEVECCHIA  (provincia di Lecco) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti
gli immobili;
di   determinare   in  L.  250.000  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586256
Il  comune  di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato,
il   25  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale
in L. 200.000;
6  per  mille  per gli edifici non destinati ad abitazione principale
dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze;
5  per  mille  per  tutti  gli  altri cespiti soggetti ad imposizione
(I.C.I.).
(Omissis).
1A586257
Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b) 5 per mille per i terreni agricoli;
c)  5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella
di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili;
2.  di  applicare  le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  le  seguenti  categorie  di  soggetti  considerati  in
situazioni di particolare disagio economico o sociale:
A) L. 250.000 a condizione che:
a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;
b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;
c)   il  valore  immobiliare  dell'abitazione  non  sia  superiore  a
L.150.000.000;
d)  il  reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore
lettera b) non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo
familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;
B) L. 300.000 a condizione che:
sia  presente  la  casistica  di cui alle lettere a), b), c), d), del
punto  precedente  ed  inoltre  il  nucleo  familiare sia composto da
soggetti portatori di handicaps.
(Omissis).
1A586258
Il  comune di MONTu' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5,5 per mille per unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate
a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
immobili  (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli
agricoli) 6 per mille;
fabbricati  posseduti  in  aggiunta  alla abitazione principale 6 per
mille;
alloggi non locati 6 per mille;
terreni agricoli 5,5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000;
(Omissis).
1A586259
Il  comune  di  MONVALLE  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il 15
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura  unica  del 5,5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di stabilire altresi' nell'importo di L. 200.000 la detrazione da
applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586260
Il  comune  di  MORDANO  (provincia  di  Bologna)  ha adottato, il 15
dicembre 2000 e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
del  5,5  per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi
persone  fisiche  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune;
del  5,5  per  mille  per  le abitazioni locate dalle persone fisiche
soggetti  passivi  con  contratto  registrato  ad  un soggetto che la
utilizzi come abitazione principale;
del   5,5   per  mille  per  le  unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nelle  categorie catastali B, C e D se utilizzate dal
proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi del 5,5
per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
del 7 per mille per gli alloggi non locati;
del   7   per   mille   per  le  unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nelle  categorie catastali B, C e D se non utilizzate
ne' locate;
2.  di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 200.000;
3.  di  applicare una maggiore detrazione di L. 120.000 da aggiungere
alla  detrazione  per  abitazione  principale  di  L.  200.000  per i
contribuenti in possesso dei requisiti sotto elencati:
famiglie  composte  da  uno  o  due  componenti  che abbiano compiuto
entrambi  65  anni  di eta', titolari di solo reddito di pensione non
superiore  a  L. 13.000.000 pro capite con l'aggiunta di L. 3.000.000
per ogni persona a carico, si considera il reddito-imponibile ai fini
I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente;
famiglie  con  figli  a carico ai fini fiscali con reddito pro-capite
non  superiore a L. 13.000.000, si considera il reddito-imponibile ai
fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente;
contribuenti  nel  cui  nucleo familiare sia presente un portatore di
handicap,  con  invalidita'  superiore  al 66 per cento o anziano non
autosufficiente,   certificato   dall'Azienda   U.S.L.   con  reddito
pro-capite  non superiore a L. 13.000.000 con l'aggiunta di una quota
di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore
di  handicap  con  invalidita' superiore al 66 per cento e/o per ogni
anziano  non  autosufficiente,  si considera il reddito-imponibile ai
fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente.
In  tutti  i  casi  enunciati,  l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione  e  la  relativa  pertinenza su cui grava l'imposta, sia
l'unico  immobile  posseduto  a titolo di proprieta', o altro diritto
reale  da  tutti  i  componenti lo stato di famiglia alla data del 1o
gennaio  2000.  Le  detrazioni saranno applicate proporzionalmente al
periodo di sussistenza delle condizioni predette.
Il  diritto  alla  ulteriore  detrazione  deve  essere dichiarato dal
contribuente  mediante  apposita  autocertificazione  resa  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  n. 15/1968 come modificata dalla legge n.
127/1997  da  presentare  all'Ufficio Tributi entro il termine per il
pagamento dell'imposta. Il modello per l'autocertificazione, che puo'
essere ritirato presso l'Ufficio U.R.P. del comune deve contenere:
dati  identificativi del contribuente: nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale;
redditi  percepiti  nell'anno  di  imposta  precedente,  rilevati dal
C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro;
per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con
il quale e' stata accertata la inabilita/invalidita'
per  gli  anziani  non  autosufficienti  la certificazione rilasciata
dall'Azienda U.S.L.
(Omissis).
1.  di modificare il punto 3 della deliberazione di Giunta n. 103 del
15 dicembre 2000 avente ad oggetto Approvazione aliquote e detrazioni
I.C.I.  anno  2001  nel  seguente  modo:  In  tutti i casi enunciati,
l'applicazione   della   ulteriore   detrazione   di  L.  120.000  e'
subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza
su  cui  grava  l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di
proprieta', o
altro  diritto  reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla
data del 1o gennaio 2001 .
(Omissis).
1A586261
Il  comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis).
1A586262
Il  comune  di  MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Di  riconfermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del
5,5 per mille.
Di  fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore
detrazione alla data del 31 maggio 2001.
Di  approvare,  nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore
detrazione  dell'imposta  a  L.  300.000,  ai  contribuenti che siano
proprietari  o  comproprietari  di  una  unica abitazione in tutto il
territorio  nazionale,  la quale sia adibita ad abitazione principale
con classificazione catastale A/3, A/4, A/5.
Possono  usufruire  di  detta  detrazione  i  soggetti passivi che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a)  pensionati  che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato
(uomini  anni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se
portatrici  di  handicap  risultante da certificazione U.S.L ai sensi
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104), aventi redditi lordi come
segue:
n.   1   persona   (nucleo   familiare)  reddito  (riferito  all'anno
precedente) non superiore a L. 15.000.000;
n.   2   persone   (nucleo   familiare)  reddito  (riferito  all'anno
precedente) non superiore a L. 24.000.000;
per  ogni  persona  a carico (solamente se portatrice di handicap) si
aumentano L. 6.000.000;
b)  soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato,
riferito  all'anno  precedente,  in  misura  non  superiore al limite
fissato dal regolamento comunale per le concessione di contributo.
(Omissis).
1A586263
Il  comune  di  MOZZANICA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, l'8
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I., imposta
comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio
2001, nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  tener  conto, per la determinazione della base imponibile, di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000 rapportate al
periodo deIl'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4.  di stabilire che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente.
(Omissis).
1A586264
Il  comune  di  MURAZZANO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti
gli  immobili  soggetti  alla  disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.l.)  l'applicazione di una aliquota unica nella misura
del 6 per mille;
2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa da L. 200.000
fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3
dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis).
1A586265
Il  comune  di  NEROLA  (provincia  di  Roma) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  6 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
(Omissis).
1A586266
Il  comune  di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Riconfermare  il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili.
Di   stabilire,   con   effetto   1o   gennaio  2001,  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) aliquote, riduzioni e
detrazioni, nella misura del:
4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di L. 200.000;
6 per mille seconda abitazione ed altre.
(Omissis).
1A586267
Il  comune  di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
La  giunta  comunale  ha  deliberato  per  l'anno  2001  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
aliquota  per  le  abitazioni principali e le relative pertinenze del
soggetto passivo: 5 per mille;
aliquota  per  gli  immobili,  ivi comprese le aree (immobili diversi
dalle  abitazioni  o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,
con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille;
aliquota per alloggi non locati: 6 per mille;
aliquota  per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi
previsti  dall'art.  1,  comma  5, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997  e  successive  modificazioni  (interventi  volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti): 3,8 per mille;
1.  di  fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e
le  relative  pertinenze  del  soggetto  passivo  nella  misura di L.
250.000.
(Omissis).
1A586268
Il  comune  di  ODERZO  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato, il 27
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  il  2001  le  misure  delle  aliquote I.C.I.
determinate  per l'anno 2000 con deliberazione del consiglio comunale
n. 107 del 20 dicembre 1999 e cioe':
a)  nel  5,5  per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da
quelli specificati nel successivo punto b);
b)  nel  7  per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno
sei  mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo A , esclusa la
categoria  A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno
assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto a):
abitazioni  in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria
a  seguito  di  regolare  autorizzazione  amministrativa (concessione
edilizia  o  DIA),  a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dei lavori
debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;
abitazioni  concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433
del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo;
abitazioni  possedute  da  anziani  e  disabili  aventi  residenza in
istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;
abitazioni   possedute   da  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa.
Per  la  decorrenza  e  cessazione  delle  elencate fattispecie si fa
riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune;
2. di confermare per il 2001 l'elevazione della detrazione per unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale fino all'importo totale
di  L.  250.000  ai  contribuenti,  ritenuti in situazione di disagio
economico-sociale,  che  hanno  i  requisiti di cui alla delibera del
consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996;
(Omissis).
1A586269
Il  comune  di  ORCIANO  DI  PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili,  nonche'  le  riduzioni ed agevolazioni nel seguente
modo:
a)  aliquota  5  per  mille  per  unita'  immobiliare anagraficamente
occupata  come  abitazione principale dal proprietario in qualita' di
persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
b)  aliquota  4  per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di
proprieta'  di  persone  fisiche  ricoverate  permanentemente  presso
appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
c)  aliquota  5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo, di
proprieta'  di  persone  fisiche,  date  in  locazione in forza di un
contratto  regolarmente  registrato  a  soggetti  che  ne  abbiano la
residenza quale abitazione principale;
d)  aliquota  5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo,
concesse  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo
grado  e  che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale
abitazione principale;
e)   aliquota  5  per  mille  per  le  pertinenze  costituenti  parti
integranti   dell'abitazione   principale,   ancorche'  distintamente
iscritte  al  catasto,  anche  non  ubicate  nello  stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale;
f)  aliquota  del  5  per  mille  per  i  fabbricati o le porzioni di
fabbricato  realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che
hanno  per  oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione
ed alienazione immobili;
g)  aliquota  del  6 per mille per tutte le categorie di immobili non
incluse  nelle  soprastanti  classificazioni  comprese  le pertinenze
delle    civili   abitazioni   non   costituenti   parti   integranti
dell'abitazione principale, le aree edificabili;
h) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000
con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi:
h.1)  contribuenti  pensionati titolari della sola unita' immobiliare
destinata  ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano
compiuto  il  60o  anno  di  eta'  alla  data del 1o gennaio 2000 con
reddito  annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti
del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
h.2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad
abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare
risultino  portatori  di  handicap con una percentuale di invalidita'
non  inferiore  all'80%,  certificata  dagli  organi  competenti  con
reddito  annuale  imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti
del  nucleo  familiare  fino  a L. 20.000.000 + L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
i) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare
alla   dichiarazione   l'accertamento  di  inagibilita'  dell'ufficio
tecnico  comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(Omissis).
1A586270
Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
13   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 4,8 per mille;
aliquota casa e capannoni sfitti: 6 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis).
1A586271
Il  comune  di  ORIO  AL  SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'an-
no 2001:
(Omissis).
a) unita' adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 4 per mille;
c) terreni agricoli: 4 per mille;
d) aree edificabili: 4 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione per
l'abitazione principale;
(Omissis);
1A586272
Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
18   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2001,  l'aliquota dell'imposta comunale
immobiliare   (I.C.I.),  al  6  per  mille  per  la  generalita'  dei
contribuenti;
2.  di  non  apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia
per  quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di
imposta,  sia  per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota
con  riferimento  ai  casi  di  immobili  diversi  dalle abitazioni o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale, o di alloggi non
locati;
3.  di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale
cosi'   come   individuata  dal  regolamento  vigente  approvato  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n. 103 del 30 dicembre 1998,
esecutiva ai sensi di legge, viene confermata in L. 260.000.
(Omissis).
1A586273
Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il
28   novembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis),  le  seguenti  aliquote,  ai fini del
calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2001:
6 per mille quale aliquota ordinaria;
4  per  mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare (escluso categoria catastale A10),
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, nonche' per quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
2.  di  dare  atto  che  si  considera abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3,
comma 56, della legge n. 622/1996;
(Omissis).
1A586274
Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il
23   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:
5  per  mille  a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  insistente  sul  territorio  comunale,  ivi  comprese  le
pertinenze  ad  essa asservite anche se accatastate separatamente con
attribuzione  di  autonoma  rendita  catastale  (cantine,  soffitte e
garage, box, ecc.);
5,8  per  mille  a  carico  di  tutti  gli altri immobili diversi dai
precedenti, confermando, pertanto, le aliquote gia' vigenti;
3.  di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis).
1A586275
Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
3   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
nella  misura  del  6  e 7 per mille, e di rendere atto che, ai sensi
dell'art.  8,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  ed  ai  sensi  dell'art.  58,  comma  3, del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
rimane  invariata,  pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
1A586276
Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il
27   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo 30