dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 6,5 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale; (Omissis). 1A586277 Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000 (pari ad e 103,29); (Omissis). 1A586278 Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private, magazzini, ecc., accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale; di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 1A586279 Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo: 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli atri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili); (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2001, in L. 420.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune; (Omissis). 1A586280 Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586281 Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per il 2001 un'aliquota I.C.I. unica; di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le motivazioni sopra menzionate; di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586282 Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: A) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze; B) 5,5 per mille negli altri casi; (Omissis). 1A586283 Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: 1) 4 per mille: per abitazione principale, intende: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 2) 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3) 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (es.: terreni, negozi, ecc.); 4) 5,1 per mille: abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato; 5) 1 per mille: unita' immobiliari situate in zona A , inagibili o inabitabili, oggetto di interventi di recupero, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Detrazioni: 1) abitazione principale L. 200.000; spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito; 2) per nuclei famigliari: a) la detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto delle nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi: 1 persona: L. 18.530.000 2 persone: L. 25.942.000 3 persone: L. 31.486.000 4 persone: L. 37.059.000 5 persone: L. 40.765.000 6 persone: L. 44.471.000 7 persone e oltre: L. 48.177.000 b) la detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; c) la detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; d) la detrazione e' elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100% sordomuti ciechi assoluti grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80 per cento, invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80 per cento; inabili INPS con invalidita' non inferiore all'80 per cento; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria - tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 gennaio 1992, n. 104; nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento; pensionati: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di eta' al 1o gennaio 2001, possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1o gennaio 2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra; disoccupati: la detrazione e' elevata a L. 350.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1o gennaio 2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra; 3) abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. Indicazioni per il contribuente: Aliquote: 1) per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 4 (abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto: a) per le locazioni o affittanze gia' in corso alla data del versamento dell'acconto: entro il termine di scadenza della rata d'acconto alla data del versamento dell'acconto; b) per le nuove locazioni o affittanze: in qualsiasi momento (1o luglio-31 dicembre). In questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata a partire dalla data di inizio della locazione; 2) per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (unita' immobiliari situate in zona A, inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato. In questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata dalla data di presentazione della domanda. Detrazioni: 1) e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente; 2) le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1o gennaio 2001 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione; 3) nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze; 4) per poter usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti gia' in possesso dei requisiti al 1o gennaio 2001, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1o luglio-31 dicembre). In questo caso la maggiore detrazione sara' applicata a partire dalla data di presentazione della domanda. N.B. Il versamento in acconto dovra' comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvedera' a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/1998. (Omissis). 1A586284 Il comune di PAVIA ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti; 3. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale denominato Accordo locale per la citta' di Pavia e utilizzati dai conduttori come abitazione principale; 5. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 6. di confermare alle stesse seguenti categorie (cosi' come individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), la maggiore detrazione d'imposta di seguito indicata: a) L. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; b) L. 500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini I.R.P.E.F. 2000, fino a L. 35.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; 7. di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; (Omissis). 13. di dare atto che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 3 deI regolamento (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale) le istanze devono essere presentate su apposito modulo prestampato al servizio tributi - ufficio I.C.I., dal 2 maggio al 30 giugno 2001. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovra' essere presentata dal 1o al 20 dicembre 2001. (Omissis). 1A586285 Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili; c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti a) e b). (Omissis). 1A586286 Il comune di PECOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota abitazione principale: 4,7 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; detrazione di imposta L. 200.000; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi; detrazione di imposta L. 200.000; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale; detrazione di imposta L. 200.000; c) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili; (Omissis). 1A586287 Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue: a) aliquota nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998, come modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 1999; b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili; c) aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; d) detrazione di L. 320.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal Comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al Patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni. (Omissis). 1A586288 Il comune di PEIO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille: aliquota ordinaria; 4 per mille: aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Di stabilire per l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586289 Il comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) a valere per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000; 2. di mantenere inalterata l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille. (Omissis). 1A586290 Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 risulta confermata come in appresso: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale; aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle del punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate. (Omissis). 1A586291 Il comune di PERINALDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali; di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione di imposta sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione secondaria e per le aree fabbricabili. (Omissis). 1A586292 Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; 6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 8. aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9. aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). III. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di utilizzazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimanzione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessioine dell'immobile l'impresa deve comunicare ala comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contatto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazioine medesima si verifica. Per abitazione principale d'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586293 Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con la detrazione per l'abitazione principale di L. 250.000 e L. 300.000 per l'abitazione principale esclusivamente e solo per le famiglie ove e' presente grave portatore di handicap. (Omissis). 1A586294 Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586295 Il comune di PESSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000. (Omissis). 1A586296 Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso: abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. 2. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla diachiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni, che rendono inabitale o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribunete ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzo. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). 1A586297 Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586298 Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000. (Omissis). 1A586299 Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) indifferenziata per l'anno 2001, confermando anche in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586300 Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune in misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa. (Omissis). 1A586301 Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e di proporre di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali riduzioni di imposta o elevazioni della detrazione d'imposta. (Omissis). 1A586302 Il comune di PIVERONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale, aliquota del 5 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili; 2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586303 Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2001, da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1A586304 Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). 1A586305 Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, giusti i motivi e le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (LC.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura seguente: aliquota 5,7 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti. (Omissis). 3) di provvedere alla esazione dell'imposta in questione mediante la seguente modalita' prevista dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.: tramite il concessionario della riscossione tributi. (Omissis). 1A586306 Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 1A586307 Il comune di PONTINVREA (provincia di Savona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille: abitazione principale del proprietario; 6 per mille per le unita' immobiliari non comprese nelle precedenti casistiche: alberghi, boxes, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10) ecc.; 7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case); 2) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario. (Omissis). 1A586308 Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, con la conferma della detrazione di L. 300.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Si da' atto che l'imposta in oggetto e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; 2) di riservarsi, sempre con riferimento all'I.C.I., di valutare l'applicazione di aliquote agevolate per i proprietari di immobili inagibili o inabitabili che eseguono interventi volti al recupero degli stessi o alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali. (Omissis). 1A586309 Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati. (Omissis). 1) di determinare in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dell'imposta dovuta per I' I.C.I. 2001 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2) di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti; unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento. (Omissis). 1A586310 Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: 6 per mille per tutti gli immobili. 2) di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586311 Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2) di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000. (Omissis). 1A586312 Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le previgenti aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nell'anno 2000 cosi' come risultanti dalle seguenti delibere di giunta comunale e consiglio comunale, relativamente a: l.C.l.: G.C. n. 29 del 24 febbraio 1998 e C.C. n. 13 del 12 marzo 1998 che cosi' stabiliscono: aliquota unica 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000; considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata . (Omissis). 1A586313 Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.: 5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria ca- tastale D; 4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I. 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori. 3. di stabilire anche per il 2001 un aumento della detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: a L. 300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 1999, non superiore a L. 20.000.000 aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; 4. di stabilire come per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione; 5. di stabilire che la maggiore detrazione verra' concessa a chi presentera' richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2001); 6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela e fino al primo grado di affinita' rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 2) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adozione aliquota I.C.I. per l'anno 2001 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tranne per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota al 5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, per i quali si conferma l'aliquota del 4,5 per mille. (Omissis). 1A586314 Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000; 3) di fissare a L. 240.000 la detrazione d'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000. (Omissis). 1A586315 Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare (omissis) per il 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota ridotta al 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati dall'art. 5 del regolamento; aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attivita' commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni di imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli stessi risultano iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione; aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Determinare come appresso le detrazioni di imposta: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 6 regolamento I.C.I.; L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale, descritte nel citato art. 6 del regolamento I.C.I. di questo ente. (Omissis). 1A586316 Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille; immobili adibiti a tutti gli altri usi 6,5 per mille. Dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 1A586317 Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili; di mantenere la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). 1A586318 Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura deI 6,5 per mille. (Omissis). 1A586319 Il comune di RIFREDDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 al 4 per mille, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili. (Omissis). 1A586320 Il comune di ROCCA PIETORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'anno 2001: ordinaria nella misura del 7 per mille; abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000. Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 1A586321 Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione. (Omissis). 1A586322 Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille; aliquota altri immobili 6,8 per mille, dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). 1A586323 Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). sono state determinate le seguenti aliquote: 6 per mille immobili di categoria D; 5,5 per mille A10, C1, C3, C4; 5 per mille per tutti i restanti immobili, e' stata confermata la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 1A586324 Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille e secondo le modalita' di cui all'allegato foglio di istruzioni; 2) di confermare altresi' per l'anno 2001 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazione di tipo popolare; A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazione di tipo rurale. (Omissis). 1A586325 Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con aliquota deI 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). 1A586326 Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale con relative pertinenze anche per l'anno 2001. 2) di confermare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per l'anno 2001 le aliquote di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29 febbraio 2000, esecutiva, vale a dire: applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale con relative pertinenze; applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni. 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. (Omissis). 1A586327 Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale compresi coloro che sono ospiti in istituti geriatrici o case di riposo. (Omissis). 1A586328 Il comune di S. MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 la detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%. (Omissis). 1A586329 Il comune di SALA COMACINA (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare la detrazione in L. 200.000 per quanto riguarda l'abitazione principale, ai sensi dei commi dal 48 al 59 dell'art. 3 della legge n. 662 per l'anno 2001; 2) di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 4 per mille per le sole abitazioni principali e la differenziazione dell'aliquota per tutte le altre abitazioni (esclusa l'abitazione principale) e per i terreni edificabili al 5 per mille. (Omissis). 1A586330 Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. (Omissis). 1A586331 Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in cat. C/2, C/6 e C/7; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinata per l'anno 2001 in L. 250.000. (Omissis). 1A586332 Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000. (Omissis). 1A586333 Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 15 del 29 gennaio 2001 sono state determinate, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote per il periodo di imposta 2001 nella misura del 4 per mille per tutti i beni soggetti all'imposta ad eccezione degli immobili catastalmente classificati nelle categorie da A1 ad A8 e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo avente titolo, salvo quelle cadute in uso gratuito quale abitazione principale a parenti di primo grado in linea diretta o collaterale, per i quali l'aliquota viene determinata al 5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 la detrazione per abitazione principale, cosi' come definita all'art. 8 comma 2 del vigente regolamento comunale I.C.I., nella misura di L. 250.000 annue. 3. di determinare inoltre una detrazione d'imposta per abitazione principale di L. 500.000 per i nuclei familiari che dichiarino: di aver percepito nell'anno d'imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone); di non possedere altre unita' immobiliari; di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; di non possedere titolo e/o depositi bancari e postali di importo superiore a L. 30.000.000. 4. di considerare per l'anno 2001, cosi' come previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento comunale I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unita' immobiliari, oltreche' quelle indicate nell'articolo 8, comma 2 del predetto regolamento: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina soffitta, ripostigli ecc.); b) le unita' immobiliari in precedenza gia' adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di prorprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici. 5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'anno 2001 sono analiticamente riportate nell'allegato prospetto sub. B), che forma parte integrante del presente provvedimentol; 6. di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2001 puo' essere cosi' sintetizzato: ===================================================================== | | Previsione | | | Rendiconto |2000 (su dati| Previsione | Differenza | 1999 | 1° acconto) | 2001 | 2000/ 2001 ===================================================================== | aliquota| | | | abitaz.| | | a) | princ.| 4 per mille| 4 per mille| 4 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -| 800.000.000| 832.000.000| + 32.000.000 --------------------------------------------------------------------- | aliquota 2a| | | b) | abitaz.| 4 per mille| 4 per mille| 5 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -| 518.000.000| 673.000.000|+ 155.000.000 --------------------------------------------------------------------- | aliquota| | | | altri| | | c) | immobili| 4 per mille| 4 per mille| 4 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -|1.042.000.000|1.080.000.000| + 38.000.000 --------------------------------------------------------------------- d) totale | | | | detraz. | -| 490.124.000| 625.124.000|- 135.000.000 --------------------------------------------------------------------- gettito | | |2.450.000.000| I.C.I. |2.270.000.000|2.360.000.000| (*)| + 90.000.000 (*) rispetto dell'aumento previsionale su base regionale del 4% annuo in quanto il maggior gettito previsto al punto b) dato dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota per i fabbricati adibiti a seconda abitazione sara' interamente riassorbito dall'aumento da L. 200.000 a L. 250.000 della detrazione per abitazione principale. (Omissis). 1A586334 Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica pari al 6 per mille; 2. di elevare a L. 500.000, e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relativa pertinenza), qualora sia proprietario di una sola unita' immobiliare accatastata nelle categorie A04 e C06, e versi in una delle condizioni previste nel seguente punto n. 3. 3. di elevare la detrazione di cui al punto 2) sino all'importo massimo di L. 500.000 nei confronti dei possessori di unita' immobiliari come sopra indicate ed il cui nucleo familiare di appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a: L. 11.281.000 se composto da una sola persona; L. 16.866.000 se composto da due persone; L. 21.363.000 se composto da tre persone; L. 23.612.400 se composto da quattro persone; per ogni persona in piu' il reddito va maggiorato di L. 2.248.800; per i possessori di una sola unita' immobiliare accatastata nelle categorie A04 e A05 e relativa pertinenza nel cui nucleo familiare sia presente una persona con inabilita' assoluta e permanente, i redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%. (Omissis). 1A586335 Il comune di SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 sulla prima casa. (Omissis). 1A586336 Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2001, la determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 1A586337 Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ===================================================================== CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA % |DETRAZIONI ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta | 6,5| - --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale e | | pertinenze quali: | 5,5|220.000 (2) --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari destinate | | in modo durevole a servizio | | dell'abitazione principale, | | ancorchè, possedute a titolo| | di proprietà o di altro | | diritto reale da persone | | fisiche conviventi con il | | possessore della predetta | | abitazione principale (1); | | --------------------------------------------------------------------- Si considerano pertinenziali| | anche le unità immobiliari | | iscritte in categoria | | catastale C/2 (depositi, | | cantine e simili), C/6 | | (stalle, scuderia, rimesse | | ed autorimesse) e C/7 | | (tettoie chiuse o aperte, | | soffitte e simili), e | | sebbene ubicate in edifici | | diversi da quello in cui è | | situata l'abitaziione | | principale | | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito agli affini entro | | il secondo grado (suoceri; | | genitori e nuore; cognati) | | (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito ai parenti in linea| | retta e collaterale fino al | | terzo grado (genitori e | | figli, nonni e nipoti, zii | | e nipoti) (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito al coniuge, | | ancorchè, separato o | | divorziato (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprietà o di usufrutto | | da anziani o disabili che | | acquistano la residenza in | | istituti di ricovero o | | sanitari a seguito di | | ricovero permanente, a | | condizione che non risultino| | locate (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale, per | | coloro che ne facciano | | documentata richiesta, entro| | il termine | 5,5|350.000 (2) --------------------------------------------------------------------- previsto per il pagamento | | dell'acconto, e che | | rientrino in tutte le | | seguenti condizioni: | | --------------------------------------------------------------------- 1) siano pensionati | | ultrasessantenni; | | --------------------------------------------------------------------- 2) siano titolari di reddito| | del nucleo familiare per un | | reddito lordo non superiore | | a L. 18.000.000; | | --------------------------------------------------------------------- Alloggi appartenenti alle | | cooperative edilizie a | | proprietà indivisa, adibite | | ad abitazione principale dei| | soci assegnatari (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi regolarmente | | assegnati dagli istituti | | autonomi per le case | | popolari a residenti in San | | Francesco al Campo (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprietà o di usufrutto | | da cittadini italiani non | | residenti nel territorio | | dello Stato, a condizione | | che non risultino locate (1)| 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili e | Imposta ridotta del 50 per| inabitabili | cento| - --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari, inagibili| | e/o inabitabili per almeno | | il 75% della superficie | | utile dell'unità medesima, | | costruiti anteriormente al | | 1° gennaio 1967 e per cui è | | stata o verrà rilasciata | | concessione edilizia per il | | relativo recupero, | 4 oltre alla riduzione del| risanamento e/o |50 per cento per inagibilità| ristrutturazione | e/o inabilità| - --------------------------------------------------------------------- Il pagamento dell'I.C.I. | | ridotta decorre dal momento | | di inizio lavori e fino | | all'ultimazione degli | | stessi, e comunque non oltre| | la validità della | | concessione edilizia, la | | richiesta di riduzione dovrà| | essere inoltrata | | contestualmente alla | | denuncia di inizio lavori | | Attenzione: Nessun contribuente, con l'eccezioine dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di L. 220.000 annue. (1) Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5, 5 per mille, sulle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovra' presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I. (2) Per l'importo massimo della detrazione, di L. 220.000 o L. 350.000, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6. (Omissis). 1A586338 Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli; nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale. (Omissis). 1A586339 Il comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586340 Il comune di SAN GIORIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 1A586341 Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586342 Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: aliquota: 5,5 per mille (le abitazioni cedute ad uso gratuito a parenti in linea retta si considerano abitazione principale); aliquota: 6,5 per mille per unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale ivi comprese le relative pertinenze e per le aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'unita' immobiliare ceduta ad uso gratuito ad un parente in linea retta fino al quarto grado in L. 230.000. (Omissis). 1A586343 Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586344 Il comune di san martino di venezze (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586345 Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare e confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. come segue: a) abitazione principale comprese pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto: 4,5 per mille [(per abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata si intendono anche gli immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado)], rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione. La condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso autocertificazione; b) altri immobili: 6,9 per mille; c) immobili sfitti: 7 per mille; 3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992, estendendola ai casi di seguito indicati: a) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) alloggi regolarmente assegnati n locazione dall'A.T.E.R.; c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi: a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde; b) nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale; c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66% convivente. (Omissis). 1A586346 Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille; 2) di determinare, sempre per l'anno 2001, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000, confermando quanto gia' deliberato per l'anno 2000. (Omissis). 1A586347 Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, anche per l'anno 2001, nelle misura deI 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili; 2) di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586348 Il comune di SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge. (Omissis). 1A586349 Il comune di SANREMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Sanremo, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota deI 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10); 2) di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recuperi di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del D.M. 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti; 3) di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sara' richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2); 4) di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in sede locale e depositati presso il comune di Sanremo, a condizione che il contribuente renda idonea dichiarazione al servizio tributi corredata da copia del contratto di locazione registrato; 5) di elevare per il 2001 a L. 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2001; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586350 Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i terreni; 2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati. 4. Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. Detrazioni: 1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. a' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11. (Omissis). 1A586351 Il comune di SAN TOMASO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'anno 2001: ordinaria nella misura del 7 per mille; abitazione principale nella misura del 6 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 1A586352 Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI.: a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile di seguenti immobili: aree fabbricabili; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case); ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (fabbricati della categoria D - negozi - laboratori - magazzini - uffici - ecc.); b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 4 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2, lettera a), dell'art. 6 del regolamento I.C.I. con la detrazione di L. 300.000: 1) unita' immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche' le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'A.I.R.E., adibite ad abitazione principale, a condizione che tale abitazione non sia locata; 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000; 4) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potra' usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale. 5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale. (Omissis). 1A586353 Il comune di SANTA GIUSTINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con l'applicazione della detrazione per la casa di abitazione nella misura di L. 250.000. (Omissis). 1A586354 Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 ed il 30 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille; 2. di fissare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alla abitazioni principali: unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996); alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996); unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto legge n. 16/1993 conv. Legge n. 75/1993). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva; 3. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi: agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i 12 mesi. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota ordinaria, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante copia del contratto di locazione; alle unita' immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione ( seconda casa ). (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2001 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari; 2. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 annui. La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 2001. (Omissis). 1A586355 Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (Omissis) di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto che il consiglio comunale con la deliberazione con la deliberazione di approvazione del bilancio 2001, nell'allegato C), ha individuato le categorie di contribuenti che, con effetto dal 1o gennaio 2001, beneficiano dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Allegato Categorie beneficiarie, con effetto dal 1o gennaio 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a nonna dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 lorde; pensionato con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lorde; portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente; disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente. Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7; B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione; C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare. Le modalita' applicative relativamente alla concessione della agevolazione sono le seguenti: a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione del- l'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2001; b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; c) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'Amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge. (Omissis). 1A586356 Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586357 Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente: aliquota pari al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota pari al 6 per mille per le unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale C1; aliquota del 4 per mille per le unita' immmobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1997, nella misura di L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586358 Il comune di SANTHIâ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno di imposta 2001 le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per fabbricati destinati ad abitazione principale del proprietario o comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione d'imposta c. c. n. 52/1998 5,5 per mille; immobili destinati ad attivita' produttive 7 per mille; di confermare la misura della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). 1A586359 Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: 1) aliquota del 5,5 per mille: a) abitazione principale e sue pertinenze (C2-C6); b) gli immobili e relative pertinenze concessi ad uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, risultante da scrittura privata registrata, e da questi adibiti ad abitazione principale; c) gli immobili e relative pertinenze nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione tali da non consentire l'uso dell'unita' ai fini abitativi per tutta la durata dei lavori; d) gli immobili di qualsiasi tipologia inagibili o inabitabili per i quali i proprietari eseguono interventi per il loro recupero o per la realizzazione di rimesse o posti auto anche pertinenziali; e) terreni agricoli; 2) aliquota del 6 per mille: a) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale non locati e non utilizzati; 3) aliquota del 7 sette per mille: a) altri fabbricati e loro pertinenze locati, la locazione deve risultare da regolare contratto registrato; b) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale locali o utilizzati direttamente dal proprietario; c) aree fabbricabili; d) immobili e loro pertinenze non locati. Detrazioni per abitazioni principali L. 200.000 escluso gli immobili di cui al punto 1 lettera b). Detrazione per abitazione principale per i soggetti titolari di un'unica unita' immobiliare ad uso di residenza che abbiano minori in affido o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74% L. 350.000. Dare atto che le agevolazioni cui al punto 1 lettera b) saranno oggetto di modifica da apportare al regolamento dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 3 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 1A586360 Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre e 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria nella misura deI 5,3 per mille; aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in modo saltuario; 2. di determinare una detrazione pari a L. 350.000 (e 180,76) per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fattispecie equiparate. (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, la maggiore detrazione di L. 100.000 (e 51,65) per la sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e fattispecie equiparate, di coloro che rispondono alle caratteristiche di disagio economico, individuate nella prima parte della presente deliberazione. (Omissis). 1A586361 Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno 2001, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586362 Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6,5 per mille; c) aree edificabili: 6,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586363 Il comune di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria 5,5 per mille; b) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari di proprieta' di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000. (Omissis). 1A586364 Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 16 marzo 1999, sono equiparate alla categorie principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) a coniuge, ancorche' separato o divorziato. (Omissis). 1A586365 Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota prima casa: 5,75 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille (altre unita' immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili); 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586366 Il comune di SEDILO (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 l'applicazione di un'unica aliquota d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, in misura del 4,4 per mille; 2. di voler applicare per l'anno 2001 la maggiore detrazione di L. 50.000 rispetto a quella prevista per legge pari a L. 200.000, portando quindi la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000. (Omissis). 1A586367 Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 1A586368 Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4.5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4.5 per mille, per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia e inquilini; 6 per mille per gli altri immobili. 2. di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento (I.C.I.) che: si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad una unita' per categoria suddetta; si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado. (Omissis). 1A586369 Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale; c) 6 per mille per le aree edificabili; d) 5 per mille per altri fabbricati diversi; e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento; f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto territoriale di sviluppo. (Omissis). 1A586370 Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 5,5 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione. (Omissis). 1A586371 Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). di confermare l'aliquota (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504 e s.m.i., per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, come gia' determinata per l'anno 2000. (Omissis). 1A586372 Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, in attuazione del decreto Ministero dell'interno del 21 dicembre 2000, per l'anno 2001 (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sotto indicate: a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 4,5 per mille aliquota ridotta: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti anagraficamente nel comune; per le sole unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale; c) 5,5 per mille: per le unita' immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4, direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno; per le unita' immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno 9 mesi; 2. di stabilire, a valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi complessivo ai fini I.R.P.E.F. (riferiti all'anno 2000) di L. 11.500.000 se il nucleo e' monofamiliare e di L. 16.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. sulla sola abitazione principale, escluse pertanto le pertinenze, e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in piu', fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare (immobile appartenente alla cat. A), posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e/o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata; 4. di stabilire che l'istanza prodotta dal richiedente (auto certificazione con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita) ai sensi dell'art. 4 deI regolamento sull'imposta comunale sugli immobili debba essere presentata per l'anno 2001 entro e non oltre il temine di versamento dell'imposta a saldo solo da coloro i quali rientrino nella fattispecie prevista ex novo o che abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999 o nel 2000; 5. di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l'anno 2001 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita' e copia dichiarazione redditi o se non obbligati alla dichiarazione il certificato unico dei redditi (CUD) relativi all'anno 2000. (Omissis). 1A586373 Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2001, le seguenti aliquote: a) 4,4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi residenti nel comune; b) 4,4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti-tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b) e c); 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 304/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000; 4. di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata a L. 250.000 a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni: a) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2000, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2001 ai fini I.R.P.E.F. 2000, non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico e' portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.; b) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze; c) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali; d) il contribuente in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. (Omissis). 1A586374 Il comune di SIENA ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2001 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996: aliquota ordinaria 6 per mille: a) abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996): 4,6 per mille; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; art. 4, comma 3, del regolamento I.C.I.): 4,6 per mille; c) l'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di primo grado, o viceversa, a condizione che tale unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1, del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille; d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in linea retta di primo grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2, del regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille; e) immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni (alla data del 1o gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 7 per mille; f) immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 9 per mille; g) unita' immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997): 3,9 per mille; di stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), l'aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene determinata, a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del 4,6 per mille, su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,4 per mille); detrazione per abitazione principale L. 200.000; 2. di precisare: a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; b) che qualora le pertinenze (garage C6 o box C7 o posto auto C7, soffitta C2, cantina C2, ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come modificato); c) che l'aliquota stabilita per gli interventi, ex art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, e' a valere per le fattispecie seguenti: interventi di recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate ma recuperabili; interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978; d) che la detrazione per abitazione principale e' a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. in locazione semplice; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire altresi': a) che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze; b) che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti dei contribuenti interessati, la produzione al servizio finanze del comune di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze, al versamento I.C.I. per l'anno 2001, e piu' specificatamente: i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lettere c) e d): apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati, con relativo codice fiscale; i soggetti che si trovino nella fattispecie di cui alla lettera g) apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati: 1) per il recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili : a) dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile; b) dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita'; c) estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia; d) estremi della denuncia di inizio lavori; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici: a) estremi dell'atto di notifica del Ministero dei beni ambientali e architettonici (decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939); b) estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia in base all'art. 31, lettera c) della legge n. 457/1978); c) estremi della denuncia di inizio lavori; 4. di precisare che: sono esclusi dalla effettuazione delle citate comunicazioni coloro che nelle annualita' pregresse hanno gia' proceduto a detti adempimenti avendo quindi gia' beneficiato delle agevolazioni di che trattasi e per le quali non risultano nell'anno 2001 essere intervenute variazioni rispetto agli scorsi anni; sono per contro, obbligati a procedere alle comunicazioni di che trattasi e alle scadenze come sopra indicate, i contribuenti che non siano nell'anno 2001 piu' in possesso dei requisiti prescritti ai fini delle agevolazioni citate, fermo restando tuttavia l'obbligo da parte degli stessi di effettuare la denuncia di variazione I.C.I., secondo l'apposito modello ministeriale, allorche' siffatta variazione sia intervenuta nel corso dell'anno 2000. (Omissis). 1A586375 Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura minima stabilita dalla legge. (Omissis). 1A586376 Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 3. di estendere l'agevolazione di cui al precedente punto 2. alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figlio). (Omissis). 1A586377 Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 e 29 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 260.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire che la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di nuclei familiari in cui vive un invalido oltre il 75%, o portatore di handicap non abile al lavoro, con un reddito familiare non superiore a L. 50.000.000 (imponibile fiscale), sia di L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di prendere atto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 determinate dalla giunta comunale sono: 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche; 5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali); 7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo; 4,5 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili nonche' per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero; 3 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo locale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998). (Omissis). 1A586378 Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per mille e l'aliquota pari al 7 per mille sugli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative detrazioni viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, dai proprietari ai propri genitori e/o figli; 3. di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., e' pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586379 Il comune di SPARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, mentre per tutte le altre categorie la misura viene determinata al 6 per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586380 Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; di confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586381 Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille; (Omissis). 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima di verifica; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufruito od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 1A586382 Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: ===================================================================== N. d'ord.| Tipologia degli immobili | Aliquota ===================================================================== 1 |Aliquota ordinaria | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale e sue pertinenze | 2 |immobiliari |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- |Alloggi non locati o tenuti a disposizione e | |loro pertinenze immobiliari (secondo case) di| 3 |proprietà di residenti in Strona |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- |Alloggi non locati o tenuti a disposizione e | |loro pertinenze immobiliari (seconde case | 4 |case) di proprietà di non residenti in Strona| 7 per mille 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 1A586383 Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586384 Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni: ordinaria del 4,5 per mille; per immobili non locati del 7 per mille; agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000. (Omissis). 1A586385 Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote e detrazioni (I.C.I.) anno 2001 abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille; detrazione alla somma dovuta per abitazione principale (comprese le relative pertinenze): detrazione ordinaria di L. 200.000; detrazione maggiorata di L. 240.000 per le famiglie composte da coniugi con eta' inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2000 inferiore a L. 55.000.000; detrazione maggiorata di L. 400.000 per le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente riconosciuto come tale dalla competente autorita' al 100 per cento e con indennita' di accompagnamento; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa la detrazione per abitazione principale); aree fabbricabili: 6 per mille; fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo comprese le relative pertinenze: 5,2 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, locati: 7 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, utilizzati in modo saltuario, a disposizione, non utilizzati come abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro il primo grado, privi di regolare contratto di affitto, non utilizzati, risultati vuoti: 7 per mille. (Omissis). 1A586386 Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586387 Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 7 per mille; b) aliquota ridotta del 5,5 per mille: b.1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune; b.2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b.3) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento I.C.I. ( abitazione posseduta da anziani e disabili ... ); b.4) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento I.C.I. ( abitazione concessa in uso gratuito ... ); b.5) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento I.C.I. ( unita' immobiliari locate con contratto ... ); b.6) fattispecie prevista dall'art. 8, del regolamento I.C.I. ( pertinenza dell'abitazione principale ... ); c) detrazione abitazione principale: L. 200.000 con le modalita' previste per legge; d) aliquota diversificata del 6 per mille: d.1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili; d.2) si precisa che: per immobili diversi dalle abitazioni si intendono le categorie catastali A10, B, C, D; d.3) sono escluse dall'applicazione di questa aliquota: le aree fabbricabili, alle quali si applica l'aliquota ordinaria; la pertinenza intesa ai sensi dell'art. 8 del regolamento I.C.I., alla quale si applica l'aliquota ridotta; e) detrazione da applicare ai casi previsti dall'art. 7, comma 2, del regolamento I.C.I.: L. 250.000; 3. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento I.C.I. (Omissis). 1A586388 Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 1A586389 Il comune di TOLMEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa); b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili; di confermare, per l'anno 2001, le agevolazioni concesse nell'anno 2000 alle abitazioni principale ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e localita' Navarlons, fissando in L. 250.000 la detrazione d'imposta, a fronte della detrazione pari a L. 200.000 per le abitazioni principali situate nelle restanti localita' del territorio comunale; di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota agevolata del 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con applicazione dell'aliquota agevolata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1A586390 Il comune di TORCHIAROLO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 200.000; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali: 5 per mille; unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai figli: 5 per mille, detrazione L. 200.000; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; terreni agricoli: 6,5 per mille. (Omissis). 1A586391 Il comune di TORINO DI SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586392 Il comune di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 31 gennaio 2001 e il 28 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote del 5,25 per mille dell'imposta (I.C.I.) sul reddito dell'abitazione principale e del 7 per mille sugli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili; (Omissis). 1. di modificare la propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2001, stabilendo che l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali sia ridotta dal 5,25 per mille al 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la seguente detrazione dall'imposta dovuta: L. 250.000, riducibile a L. 230.000 per le abitazioni aventi superficie superiore a mq 150, se non ancora censite nel catasto urbano, o composte di vani 8,5 ed oltre se censite; elevabile a L. 280.000 nel caso di abitazione principale posseduta da anziani soli ultrasessantacinquenni e da nuclei familiari composti esclusivamente da due o piu' componenti ultrasessantacinquenni aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi. (Omissis). 1A586393 Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). (I.C.I.): aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 1A586394 Il comune di TORRE BOLDONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001 e 2 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili, anno 2001: 6 per mille: abitazione principale e pertinenze; 7 per mille: altri immobili non rientranti nelle precedenti classificazioni; 7 per mille: terreni ed aree edificabili; 9 per mille: appartamenti non locati da almeno due anni (per alloggi posseduti e non locati si devono intendere: alloggi vuoti e, pertanto non utilizzati); 4 per mille: per il caso contenuto nell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; (Omissis). dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586395 Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille. (Omissis). 1A586396 Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di applicare l'aliquota, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001, nella misura del 6 per mille; 3. di confermare per il 2001 la detrazione per l'unita' adibita, esclusivamente, ad abitazione principale applicata nel 2000 (L. 200.000). (Omissis). 1A586397 Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare per l'anno 2001 un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano a disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini. (Omissis). 1A586398 Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1A586399 Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per