(all. 1 - art. 1) (parte 3)
dicembre 1992,
n.  504,  e  successive modificazioni, nella misura unica del 6,5 per
mille;
di  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione per l'unita' immobiliare
adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;
(Omissis).
1A586277
Il   comune  di  OZZANO  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  (omissis)  per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.l.),  nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo
la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  nella  misura  minima  fissata  dalla legge in L. 200.000
(pari ad e 103,29);
(Omissis).
1A586278
Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato,
l'8   febbraio   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 come segue:
a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
b)  aliquota  del  5,5  per mille da applicare all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
c)  aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private,
magazzini,  ecc.,  accatastati  alle  categorie  C2  e  C6  asserviti
all'abitazione principale;
di  confermare  in  L.  220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
(Omissis).
1A586279
Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato,
il 28 febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:
5  per  mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  e  proprieta' indivisa residenti nel
comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare  adibita  direttamente ad
abitazione principale;
5,5  per  mille per tutti gli atri soggetti passivi per le abitazioni
diverse  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale,
comprese le relative pertinenze;
5  per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di
immobili);
(Omissis).
1.  Di  determinare,  per l'anno 2001, in L. 420.000 la detrazione di
imposta  per  l'unita'  abitativa  adibita direttamente ad abitazione
principale  per  le  persone  fisiche,  soggetti passivi ed i soci di
cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune;
(Omissis).
1A586280
Il  comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella  misura  di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
1A586281
Il  comune  di  PALMANOVA  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 10
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per il 2001 un'aliquota I.C.I. unica;
di  determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per
le motivazioni sopra menzionate;
di   determinare  nella  misura  di  L.  200.000  la  detrazione  per
l'abitazione principale;
(Omissis).
1A586282
Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  21  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
A)  5  per  mille  per  gli  immobili adibiti a prima casa e relative
pertinenze;
B) 5,5 per mille negli altri casi;
(Omissis).
1A586283
Il  comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquote:
1) 4 per mille: per abitazione principale, intende:
abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
abitazione   utilizzata   dai   soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.;
abitazione  concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari
(parenti  fino  al  terzo  grado  ed  affini  fino al secondo grado),
purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito;
abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662);
2)  7  per  mille:  alloggi  non  locati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
3)  5,1  per  mille: immobili diversi dalle abitazioni (es.: terreni,
negozi, ecc.);
4)  5,1  per  mille:  abitazioni  di proprieta' date in locazione con
regolare contratto debitamente registrato;
5)  1  per  mille: unita' immobiliari situate in zona A , inagibili o
inabitabili,  oggetto di interventi di recupero, ai sensi della legge
5  agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre
1997).
Non  paga  I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del
comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.
Le  pertinenze  sono  considerate  parte  integrante dell'abitazione,
ancorche' distintamente iscritte in catasto.
Detrazioni:
1)  abitazione  principale  L.  200.000;  spetta  la  detrazione  per
abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa
in  uso  gratuito  dal  possessore ai suoi familiari (parenti fino al
terzo  grado  ed  affini fino al secondo grado), purche' fra le parti
sia stipulato un contratto di uso gratuito;
2) per nuclei famigliari:
a)  la  detrazione  viene  elevata  a  L.  250.000 per i contribuenti
proprietari  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale,  che  non  abbiano  tra i componenti del nucleo familiare
proprietari  di  altri  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  (non
costituisce  proprieta'  il diritto delle nuda proprieta' da parte di
uno  dei  componenti  del  nucleo)  ed  il  cui  nucleo familiare sia
composto   e  disponga  di  un  reddito  netto,  escluso  il  reddito
dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:
1 persona:	 L. 18.530.000
2 persone:	 L. 25.942.000
3 persone:	 L. 31.486.000
4 persone:	 L. 37.059.000
5 persone:	 L. 40.765.000
6 persone:	 L. 44.471.000
7 persone e oltre:	L. 48.177.000
b)  la detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare
sono  presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della
domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
c)  la detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare
sono  presenti  3  o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data
della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
d) la detrazione e' elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare,
costituito  dal  richiedente  e  dai  conviventi,  e  con i limiti di
reddito  di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale
carico  di  enti  pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti
autorita' per le seguenti categorie:
invalidi civili non inferiori al 100%
sordomuti
ciechi assoluti
grandi  invalidi  con  invalidita'  non  inferiore  all'80 per cento,
invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80 per cento;
inabili INPS con invalidita' non inferiore all'80 per cento;
titolari  di  pensione  privilegiata  di  guerra o ordinaria di prima
categoria - tabella A;
portatori  di  handicap con connotazione di gravita', legge 5 gennaio
1992, n. 104;
nel   calcolo   del  reddito  non  si  tiene  conto  dell'assegno  di
accompagnamento;
pensionati:  la  detrazione  e' elevata a L. 400.000 per i pensionati
che  abbiano  compiuto 60 anni di eta' al 1o gennaio 2001, possessori
di  una  sola  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed
eventuale garage o posto macchina alla data del 1o gennaio 2001 e con
redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra;
disoccupati:  la detrazione e' elevata a L. 350.000 per i disoccupati
da  almeno  6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al
1o  gennaio  2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei
limiti della tabella di cui sopra;
3) abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a
L.  400.000 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione
principale del contribuente.
Indicazioni per il contribuente:
Aliquote:
1)  per  poter  usufruire  dell'agevolazione  sull'aliquota di cui al
punto  4  (abitazioni  di  proprieta'  date in locazione con regolare
contratto debitamente registrato) e' necessario presentare domanda in
carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto:
a)  per  le  locazioni  o  affittanze  gia'  in  corso  alla data del
versamento  dell'acconto:  entro  il  termine  di scadenza della rata
d'acconto alla data del versamento dell'acconto;
b)  per  le  nuove  locazioni  o affittanze: in qualsiasi momento (1o
luglio-31   dicembre).   In  questo  caso  l'aliquota  ridotta  sara'
applicata a partire dalla data di inizio della locazione;
2)  per  poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (unita'
immobiliari  situate  in  zona  A, inagibili o inabitabili oggetto di
interventi  di  recupero)  e'  necessario presentare domanda in carta
semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato.
In  questo  caso  l'aliquota  ridotta  sara'  applicata dalla data di
presentazione della domanda.
Detrazioni:
1) e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente;
2)  le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare
dimorante   nell'abitazione   possieda   al  1o  gennaio  2001  altri
fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene
richiesta la detrazione;
3)  nel  calcolo  del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene
conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze;
4)  per  poter  usufruire  delle  maggiori  detrazioni  e' necessario
presentare  domanda  in  carta semplice al comune di Pasian di Prato,
corredata  della documentazione attestante il possesso dei requisiti,
entro  il  termine  per  il pagamento dell'acconto dell'imposta per i
contribuenti  gia'  in  possesso  dei  requisiti  al 1o gennaio 2001,
mentre  per  i  nuovi  contribuenti  (in  quanto  nuovi possessori di
abitazione  principale) in qualsiasi momento (1o luglio-31 dicembre).
In questo caso la maggiore detrazione sara' applicata a partire dalla
data di presentazione della domanda.
N.B.  Il  versamento in acconto dovra' comunque essere effettuato dal
contribuente  tenendo  conto  delle  agevolazioni, salvo conguaglio a
seguito  delle  determinazioni  che  l'amministrazione  provvedera' a
comunicare  in  tempo utile per permettere il versamento del saldo di
dicembre, dopo aver valutato le singole domande.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto, si fa
riferimento   alle  norme  contenute  nel  regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili approvato con
deliberazione consiliare n. 103/1998.
(Omissis).
1A586284
Il  comune  di  PAVIA  ha  adottato,  il 7 febbraio 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 6,5 per mille;
2.  di stabilire per l'anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille
per gli alloggi sfitti;
3. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille
a   favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
estesa  anche  ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  l'abitazione  non  risulti  locata,  e agli immobili
concessi  in  uso  gratuito  ai parenti in linea retta entro il primo
grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
4. di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota pari al 2 per mille per i
proprietari  di  immobili  concessi  in  locazione mediante contratti
stipulati  sulla  base  dell'accordo  territoriale denominato Accordo
locale  per  la  citta'  di  Pavia  e  utilizzati dai conduttori come
abitazione principale;
5.  di  stabilire  per  l'anno  2001  la  detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000;
6.   di   confermare  alle  stesse  seguenti  categorie  (cosi'  come
individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del
29  febbraio  2000),  la  maggiore  detrazione  d'imposta  di seguito
indicata:
a)  L. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di
particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il
cui  reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, aumentati
di  L.  3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000
qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
b)  L.  500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone
con  un  reddito  complessivo da lavoro dipendente ai fini I.R.P.E.F.
2000,  fino  a  L.  35.000.000,  aumentati  di  L. 3.000.000 per ogni
familiare  a  carico,  elevati  a  L.  6.000.000 qualora la persona a
carico sia portatore di handicap;
7.  di  escludere,  come  lo scorso anno, dal beneficio della maggior
detrazione   i  possessori,  anche  a  titolo  di  usufrutto,  uso  o
abitazione  di  altri  immobili  o quote di immobili siti su tutto il
territorio   nazionale   (ad   esclusione   del   box  di  pertinenza
dell'abitazione  principale) e i proprietari di immobili classificati
in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
(Omissis).
13.  di  dare atto che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui
all'art.  3  deI regolamento (abitazione concessa in uso gratuito dal
possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi
utilizzata  come  abitazione  principale)  le  istanze  devono essere
presentate  su  apposito  modulo  prestampato  al  servizio tributi -
ufficio  I.C.I.,  dal  2  maggio  al 30 giugno 2001. Per gli immobili
concessi  in  uso  gratuito  dopo tale data, la domanda dovra' essere
presentata dal 1o al 20 dicembre 2001.
(Omissis).
1A586285
Il  comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato,
il  14  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a)  aliquota  ridotta:  5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad
abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze
elencate  al  comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   approvato   con  propria
deliberazione  n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale;
b)  aliquota  maggiorata:  7  per  mille  per  gli alloggi e relative
pertinenze  C/2,  C/6  e  C/7  non  locati,  o  locati per soddisfare
esigenze  abitative  di natura transitoria e per finalita' turistiche
ai  sensi  delle  norme  vigenti  in materia di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;
c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli
indicati nei suindicati punti a) e b).
(Omissis).
1A586286
Il comune di PECOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
b) aliquota abitazione principale: 4,7 per mille per:
unita'  immobiliare  destinata  ad  abitazione principale posseduta a
titolo di proprieta', usufrutto altro diritto reale di godimento o in
qualita' di locatario finanziario;
detrazione di imposta L. 200.000;
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
detrazione di imposta L. 200.000;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
detrazione di imposta L. 200.000;
unita'  immobiliare  posseduta  nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
detrazione di imposta L. 200.000;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  o  comunque  utilizzata a fini
abitativi;
detrazione di imposta L. 200.000;
abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al
1o  grado  (genitori,  figli)  che  la occupano quale loro abitazione
principale;
detrazione di imposta L. 200.000;
c) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille
intendendosi  per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione
principale  e non occupati o a disposizione, cioe' utilizzati in modo
saltuario  o  privi  di  regolare  contratto di affitto. Sono esclusi
dall'applicazione  dell'aliquota  del  7  per  mille  gli alloggi non
locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili;
(Omissis).
1A586287
Il  comune  di  PEDAVENA  (provincia  di  Belluno) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima
casa che saranno applicate in questo comune, come segue:
a)  aliquota nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale, con le agevolazioni previste dal
regolamento  in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato
con  deliberazione  consiliare  n.  78  del  18  dicembre  1998, come
modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 1999;
b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili;
c)  aliquota  nella  misura  del  6  per  mille  per  tutti gli altri
immobili;
d)   detrazione  di  L.  320.000  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
2. Di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal Comune
di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale di
sviluppo  del  comprensorio  feltrino,  approvato  con  deliberazione
consiliare  n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti
aderenti  al Patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per
mille) per la durata di cinque anni.
(Omissis).
1A586288
Il  comune  di PEIO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
6 per mille: aliquota ordinaria;
4  per  mille:  aliquota  ridotta,  in  favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
Di  stabilire  per  l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione d'imposta
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale.
(Omissis).
1A586289
Il  comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 9 novembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  (omissis) a valere per l'anno 2001 la detrazione
per  l'abitazione  principale  riguardante  l'imposta  comunale sugli
immobili in L. 500.000;
2.  di  mantenere  inalterata  l'applicazione dell'aliquota del 4 per
mille.
(Omissis).
1A586290
Il  comune  di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il   9  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.   di   stabilire  che,  nell'ambito  territoriale  di  competenza,
l'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 2001 risulta confermata
come in appresso:
aliquota  del  4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo e per quelle assimilate
alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
aliquota  del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle
del  punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel
comune impositore;
aliquota  del  7  per  mille  per  tutti  gli altri immobili comunque
soggetti all'imposta di cui trattasi;
2.  di  fissare  nella  misura di L. 200.000 la detrazione di imposta
concessa  nel  periodo  di riferimento per le abitazioni principali e
per quelle ad esse assimilate.
(Omissis).
1A586291
Il  comune  di  PERINALDO  (provincia  di Imperia) ha adottato, il 13
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6
per mille per le abitazioni principali;
di  confermare,  altresi',  in  L.  200.000  la detrazione di imposta
sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e l'aliquota
del   6   per  mille  per  l'abitazione  secondaria  e  per  le  aree
fabbricabili.
(Omissis).
1A586292
Il  comune  di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato,
il   14   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota da applicare:
per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi ed i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 5 per
mille;
per  le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
3.  aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;
5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi
senza  scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta
previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi
nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;
5.2.  cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
6.   aliquota   agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per
mille;
b)  al  recupero di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico: 5 per mille;
c)   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti  auto  anche
pertinenziali: 5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
7.  aliquota  da  applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
8.  aliquota  agevolata  speciale  del  5  per  mille  per  le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998;
9.  aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni.
(Omissis).
III.  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune, con raccomandata A.R. la data di utilizzazione dei lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla
quale  l'immobile  e'  comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura del 4 per mille, per un
periodo  non  superiore  a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  di beni. Per beneficiare
dell'aliquota   agevolata   l'impresa   deve   effettuare   immediata
dichiarazione al comune della data di ultimanzione della costruzione,
con  avviso  che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni
dalla  cessioine dell'immobile l'impresa deve comunicare ala comune i
dati  relativi  agli  acquirenti  e  la data del contatto. L'aliquota
stabilita  dal  presente  capo e' applicata dalla data di ultimazione
della costruzione a quella del contratto di vendita;
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu' soggetti, la detrazione
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la detrazioine medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   d'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta' usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
La  disposizione  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alla   cooperativa  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis).
VII.  viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
1A586293
Il  comune  di  PESCINA  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille  con  la detrazione per l'abitazione principale di L. 250.000 e
L.  300.000  per l'abitazione principale esclusivamente e solo per le
famiglie ove e' presente grave portatore di handicap.
(Omissis).
1A586294
Il  comune  di  PESCOPAGANO  (provincia di Potenza) ha adottato, il 7
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.   di  determinare,  (omissis),  nella  misura  del  5  per  mille,
l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001
e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita
per  legge  di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
1A586295
Il  comune  di  PESSINETTO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  unica  del  5,8 per mille, nonche' di
confermare  la detrazione per l'abitazione principale nella misura di
L. 230.000.
(Omissis).
1A586296
Il  comune  di  PIANICO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come
appresso:
abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
altri fabbricati: 5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000.
2.  L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali  condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
diachiarazione.   In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva  nella  quale deve indicare la
data  d'inizio  delle  condizioni,  che  rendono inabitale o comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribunete ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
costruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque   utilizzo.   Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
(Omissis).
1A586297
Il  comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da applicare per
tutti  i  fabbricati  ed  aree  cadenti  nel  territorio  comunale ed
assoggettabili a tale imposta;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura minima di legge pari a L. 200.000.
(Omissis).
1A586298
Il  comune  di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
10   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
conferma per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. unica del
6 per mille, con detrazione di L. 200.000.
(Omissis).
1A586299
Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare,  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  indifferenziata per l'anno 2001,
confermando   anche   in  L.  200.000  la  detrazione  spettante  per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586300
Il  comune  di  PIOMBINO  DESE  (provincia  di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'I.C.I.  da
applicarsi  in  questo  comune  in  misura unica del 5 per mille e le
agevolazioni di cui in premessa.
(Omissis).
1A586301
Il  comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  fissare  nel  6  per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e di
proporre  di  non  avvalersi  della  facolta'  di apportare eventuali
riduzioni di imposta o elevazioni della detrazione d'imposta.
(Omissis).
1A586302
Il  comune  di  PIVERONE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 23
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nella seguente
misura:
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale,
aliquota   del   5  per  mille  per  gli  altri  fabbricati  ed  aree
edificabili;
2)  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.
nella misura di L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
1A586303
Il  comune  di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 23
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  unica dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2001  nella  misura  del 6 per mille, con effetto dal 1o
gennaio  2001,  da  applicarsi sulle rendite catastali degli immobili
cosi'  come  gia'  rivalutate  nel  1997 del 5% e del 25% dei redditi
dominicali  dei  terreni  e  di  stabilire altresi' la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di
L. 200.000;
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dei  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
1A586304
Il  comune  di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato,
il   31  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  confermare,  (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al
valore  degli  immobili,  con  la  concessione della detrazione di L.
200.000 per le abitazioni principali.
(Omissis).
1A586305
Il  comune  di  POGNO  (provincia di Novara) ha adottato, il 20 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1)  di  determinare  per  l'anno  2001,  giusti i motivi e le ragioni
esposte  in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(LC.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura seguente:
aliquota  5,7 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione
principale;
aliquota  del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione
principale  o  per  gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale;
aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti.
(Omissis).
3)  di provvedere alla esazione dell'imposta in questione mediante la
seguente  modalita'  prevista  dall'art.  7  del  vigente regolamento
sull'I.C.I.:
tramite il concessionario della riscossione tributi.
(Omissis).
1A586306
Il  comune  di  PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella
misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
1A586307
Il  comune  di  PONTINVREA  (provincia  di Savona) ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  confermare  per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
6 per mille: abitazione principale del proprietario;
6  per  mille per le unita' immobiliari non comprese nelle precedenti
casistiche:  alberghi,  boxes,  magazzini, negozi, aree fabbricabili,
uffici e studi (categoria A/10) ecc.;
7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case);
2) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita'
immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal
proprietario.
(Omissis).
1A586308
Il  comune  di  PORNASSIO  (provincia  di Imperia) ha adottato, il 13
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
l'aliquota  I.C.I. al 5,5 per mille, con la conferma della detrazione
di L. 300.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale.  Si  da'  atto  che  l'imposta  in oggetto e'
ridotta  del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il   quale   viene   accertata  la  sussistenza  di  tali  condizioni
dall'ufficio   tecnico   del   comune,   con  perizia  a  carico  del
proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
2)  di  riservarsi,  sempre  con  riferimento all'I.C.I., di valutare
l'applicazione  di  aliquote  agevolate per i proprietari di immobili
inagibili  o  inabitabili  che  eseguono interventi volti al recupero
degli stessi o alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali.
(Omissis).
1A586309
Il  comune  di  PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di adottare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. del 6 per
mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del
6,8  per  mille  per  le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri
fabbricati.
(Omissis).
1) di determinare in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dell'imposta
dovuta  per  I'  I.C.I.  2001  per  le  unita' immobiliari e relative
pertinenze  adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le
unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze possedute da cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari  nonche'  per  gli  alloggi  regolarmente assegnati
dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta'
o  usufrutto,  purche' non locate, da anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per
le  unita'  immobiliari  possedute da cittadini italiani residenti al
estero  a  titolo  di  proprieta'  o usufrutto in Italia, purche' non
locate;
2)  di  dare  atto  che  la  detrazione  puo'  essere  utilizzata per
diminuire   l'imposta   dovuta   sulle  pertinenze  per  le  seguenti
fattispecie:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
unita'  immobiliari  possedute  da  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari
nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
3)  di  dare  atto  che,  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili o
inabitabili  e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica
una riduzione del 50 per cento.
(Omissis).
1A586310
Il  comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.l.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del:
6 per mille per tutti gli immobili.
2)  di  confermare  per  l'anno  2001 la detrazione di L. 300.000 per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586311
Il  comune  di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  12  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  nel  territorio  comunale di Postal ai sensi delle relative
vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;
2)   di   applicare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 850.000.
(Omissis).
1A586312
Il  comune  di  POZZOLEONE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2001 le previgenti aliquote, tariffe e
detrazioni  in  vigore  nell'anno  2000  cosi'  come risultanti dalle
seguenti   delibere   di   giunta   comunale  e  consiglio  comunale,
relativamente a:
l.C.l.:  G.C.  n.  29  del 24 febbraio 1998 e C.C. n. 13 del 12 marzo
1998 che cosi' stabiliscono:
aliquota unica 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000;
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata .
(Omissis).
1A586313
Il  comune  di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote a valere ai fini
dell'applicazione I.C.I.:
5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria ca-
tastale D;
4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.
3,5  per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti
al   recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  di
interesse  storico  o  architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  dei sottotetti, per la durata di
tre anni dall'inizio lavori.
3.  di  stabilire  anche  per il 2001 un aumento della detrazione per
abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze, specificate
nell'art.  8  del  vigente  regolamento  comunale  per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:
a  L.  300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare
lordo,   relativo  all'anno  1999,  non  superiore  a  L.  20.000.000
aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano
proprietari  di  altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di
cilindrata  superiore  a  1600 cc, di moto con cilindrata superiore a
125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes;
4.  di  stabilire  come  per  reddito  familiare  lordo si intenda il
reddito  lordo  imponibile  ai  fini  I.R.P.E.F., relativo all'intero
nucleo  familiare  dimorante  di  fatto nell'abitazione oggetto della
detrazione;
5.  di  stabilire  che  la  maggiore detrazione verra' concessa a chi
presentera' richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso
dei  requisiti  fissati  dall'art.  2  entro  la  data fissata per la
presentazione  della  dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e
fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2001);
6.  di  stabilire  l'applicazione  della  detrazione  per  abitazione
principale   anche  alle  unita'  immobiliari  concesse  in  comodato
gratuito  a  parenti  in  linea  retta o collaterale, sino al secondo
grado  di  parentela  e  fino al primo grado di affinita' rispetto al
proprietario,  a  norma  di  quanto  previsto dal vigente regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
(Omissis).
2)  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione avente ad oggetto:
Adozione  aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2001 , allegata alla presente
deliberazione  per  farne  parte integrante e sostanziale, tranne per
quanto  riguarda  l'aumento  dell'aliquota  al  5  per  mille per gli
immobili  appartenenti  alla  categoria  catastale  D, per i quali si
conferma l'aliquota del 4,5 per mille.
(Omissis).
1A586314
Il  comune  di  PRASCO  (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 6 per mille;
2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale rimane fissata in L. 200.000;
3)  di  fissare  a  L. 240.000 la detrazione d'imposta per i soggetti
possessori  di  sola  prima  casa e con reddito annuale imponibile ai
fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000.
(Omissis).
1A586315
Il  comune  di  PRIVERNO  (provincia  di  Latina)  ha adottato, il 13
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
determinare (omissis) per il 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota  ridotta  al 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  contribuente  e  le relative pertinenze,
anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto  e per gli altri casi
contemplati dall'art. 5 del regolamento;
aliquota  ridotta  al  4  per  mille  per  i fabbricati realizzati da
soggetti  persone  fisiche  o  giuridiche nell'esercizio di attivita'
commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre
anni  di  imposta  decorrenti  dalla data di ultimazione dei lavori a
condizione  che  gli  stessi  risultano iscritti contabilmente tra le
rimanenze e non siano concessi in locazione;
aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi
che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili.
Determinare come appresso le detrazioni di imposta:
L.  200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  contribuente  e  le  relative pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto  e  per  gli altri casi contemplati nell'art. 6
regolamento I.C.I.;
L.  300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari
situazioni  di disagio economico e sociale, descritte nel citato art.
6 del regolamento I.C.I. di questo ente.
(Omissis).
1A586316
Il  comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 1o marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
riconfermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  I.C.I.  nelle seguenti
percentuali:
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
5,5 per mille;
immobili adibiti a tutti gli altri usi 6,5 per mille.
Dare  atto  che  rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586317
Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
7  per  mille  sui  fabbricati  inutilizzati,  e relative pertinenze,
destinati ad abitazione;
5,5 per mille su tutti gli altri immobili;
di mantenere la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  nella  misura di L. 200.000 stabilita per
legge.
(Omissis).
1A586318
Il  comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 nella misura deI 6,5 per mille.
(Omissis).
1A586319
Il comune di RIFREDDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 2001 al 4 per mille, da applicarsi in misura unica su tutte le
basi imponibili.
(Omissis).
1A586320
Il  comune  di ROCCA PIETORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota I.C.I. per l'anno 2001:
ordinaria nella misura del 7 per mille;
abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L.
250.000.
Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come
abitazione principale le seguenti unita' immobiliari:
le  pertinenze  dell'abitazione  principale,  anche  se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantine,  soffitte,
ripostigli, ecc.);
le   unita'   immobiliari,   in   precedenza  adibite  ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
le  unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  fino  al 1o grado di parentela adibite a loro
abitazione principale.
(Omissis).
1A586321
Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille;
di  confermare  la  detrazione di imposta per l'abitazione principale
nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale permane tale destinazione.
(Omissis).
1A586322
Il  comune  di  ROLO  (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille;
aliquota altri immobili 6,8 per mille,
dando  atto  che  sull'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono  fino  a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal
comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).
(Omissis).
1A586323
Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
sono state determinate le seguenti aliquote:
6 per mille immobili di categoria D;
5,5 per mille A10, C1, C3, C4;
5 per mille per tutti i restanti immobili,
e'  stata  confermata la detrazione per l'abitazione principale di L.
200.000.
(Omissis).
1A586324
Il  comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   17  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura  del  5  per  mille e secondo le modalita' di cui all'allegato
foglio di istruzioni;
2)  di  confermare  altresi'  per  l'anno 2001 l'aumento a L. 270.000
della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti
ad  abitazione  principale per i soggetti passivi dell'imposta che si
trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
a)  reddito  familiare derivante esclusivamente da pensione e che non
superi   l'importo  di  due  pensioni  integrate  INPS  (nel  reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
b)   possesso   solo   ed  esclusivamente  di  abitazione  principale
appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/2 Abitazioni di tipo civile;
A/3 Abitazioni di tipo economico;
A/4 Abitazione di tipo popolare;
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare;
A/6 Abitazione di tipo rurale.
(Omissis).
1A586325
Il  comune  di  RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale
sugli  immobili  -  I.C.I.  con  aliquota deI 6 per mille, secondo le
modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
(Omissis).
1A586326
Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione
principale con relative pertinenze anche per l'anno 2001.
2) di confermare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art.
30,  comma  12,  della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per
l'anno  2001  le  aliquote  di  cui  alla  deliberazione di consiglio
comunale n. 13 del 29 febbraio 2000, esecutiva, vale a dire:
applicazione  dell'aliquota  I.C.I.  nella misura del 5 per mille per
l'abitazione principale con relative pertinenze;
applicazione  dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per
gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.
3)   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
4)  di  esonerare  dal  pagamento  dell'I.C.I.  le organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  riconosciute  tali  (ONLUS), di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
(Omissis).
1A586327
Il  comune  di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  5,5  per  mille, con detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione  principale  compresi coloro che sono ospiti in istituti
geriatrici o case di riposo.
(Omissis).
1A586328
Il  comune  di  S.  MARCO  DEI  CAVOTI  (provincia  di  Benevento) ha
adottato,  il  3  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota minima del 4 per
mille   per   quanto  riguarda  il  gettito  I.C.I.  senza  ulteriori
detrazioni o aumenti;
di  stabilire  l'applicazione  della  detrazione  di  L.  200.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ed  in L.
400.000  la  detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori
di handicap riconosciuti al 100%.
(Omissis).
1A586329
Il  comune  di  SALA  COMACINA (provincia di Como) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare la detrazione in L. 200.000 per quanto riguarda
l'abitazione  principale, ai sensi dei commi dal 48 al 59 dell'art. 3
della legge n. 662 per l'anno 2001;
2)  di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 4 per mille per
le sole abitazioni principali e la differenziazione dell'aliquota per
tutte  le  altre abitazioni (esclusa l'abitazione principale) e per i
terreni edificabili al 5 per mille.
(Omissis).
1A586330
Il  comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
15   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
6 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
(Omissis).
1A586331
Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
aliquota  del  4  per  mille per l'abitazione principale e pertinenze
adibite  a  servizio  delle  abitazioni  principali e classificate in
catasto in cat. C/2, C/6 e C/7;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  viene  determinata  per  l'anno  2001  in  L.
250.000.
(Omissis).
1A586332
Il  comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
15   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione  di  cui all'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo in L. 500.000.
(Omissis).
1A586333
Il  comune  di  SAN  BIAGIO  DI  CALLALTA  (provincia  di Treviso) ha
adottato,  il  19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 15 del 29
gennaio   2001   sono  state  determinate,  ex  art.  6  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, le aliquote per il periodo di
imposta  2001  nella misura del 4 per mille per tutti i beni soggetti
all'imposta  ad  eccezione  degli immobili catastalmente classificati
nelle  categorie  da  A1  ad  A8 e relative pertinenze non adibite ad
abitazione  principale  dal  soggetto  passivo  avente  titolo, salvo
quelle  cadute  in uso gratuito quale abitazione principale a parenti
di primo grado in linea diretta o collaterale, per i quali l'aliquota
viene determinata al 5 per mille.
2.  di  determinare  ai  sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 504 la detrazione per abitazione principale, cosi'
come  definita  all'art.  8  comma 2 del vigente regolamento comunale
I.C.I., nella misura di L. 250.000 annue.
3.  di  determinare  inoltre  una detrazione d'imposta per abitazione
principale di L. 500.000 per i nuclei familiari che dichiarino:
di aver percepito nell'anno d'imposta precedente solamente redditi da
pensione,  per  un  importo  complessivo  non superiore all'ammontare
della  pensione  minima  INPS comprensiva della maggiorazione sociale
(se  il  nucleo  e'  composto da una sola persona) o non superiore al
doppio  di  tale  ammontare  (se  il nucleo e' composto da due o piu'
persone);
di non possedere altre unita' immobiliari;
di  non  avere  altri  redditi  oltre  a quello derivante dall'unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale  e  sue  eventuali
pertinenze;
di  non  possedere  titolo  e/o depositi bancari e postali di importo
superiore a L. 30.000.000.
4.  di  considerare  per l'anno 2001, cosi' come previsto dall'art. 8
comma   3   del   vigente  regolamento  comunale  I.C.I.,  abitazione
principale  ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unita'
immobiliari,  oltreche'  quelle indicate nell'articolo 8, comma 2 del
predetto regolamento:
a)  le  pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente
iscritte  al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla   stessa   abitazione  (ad  esempio  garage,  cantina  soffitta,
ripostigli ecc.);
b)  le  unita'  immobiliari  in precedenza gia' adibite ad abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  prorprieta'  o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o
collaterale,  fino  al  primo  grado  di  parentela,  adibite  a loro
abitazione  principale,  dimostrabile  in  base  alle  risultanze dei
registri anagrafici.
5.  di  dare  atto  che le aliquote e le detrazioni da applicarsi per
l'anno  2001  sono  analiticamente  riportate nell'allegato prospetto
sub. B), che forma parte integrante del presente provvedimentol;
6.  di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel
bilancio di previsione 2001 puo' essere cosi' sintetizzato:

=====================================================================
             |             | Previsione  |             |
             | Rendiconto  |2000 (su dati| Previsione  | Differenza
             |    1999     | 1° acconto) |    2001     | 2000/ 2001
=====================================================================
             |     aliquota|             |             |
             |      abitaz.|             |             |
a)           |       princ.|  4 per mille|  4 per mille|  4 per mille
---------------------------------------------------------------------
gettito      |            -|  800.000.000|  832.000.000| + 32.000.000
---------------------------------------------------------------------
             |  aliquota 2a|             |             |
b)           |      abitaz.| 	4 per mille|  4 per mille|  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
gettito      |            -|  518.000.000|  673.000.000|+ 155.000.000
---------------------------------------------------------------------
             |     aliquota|             |             |
             |        altri|             |             |
c)           |     immobili|  4 per mille|  4 per mille|  4 per mille
---------------------------------------------------------------------
gettito      |            -|1.042.000.000|1.080.000.000| + 38.000.000
---------------------------------------------------------------------
d) totale    |             |             |             |
detraz.      |            -|  490.124.000|  625.124.000|- 135.000.000
---------------------------------------------------------------------
gettito      |             |             |2.450.000.000|
I.C.I.       |2.270.000.000|2.360.000.000|          (*)| + 90.000.000
(*) rispetto dell'aumento previsionale su base regionale del 4% annuo
in  quanto  il maggior gettito previsto al punto b) dato dall'aumento
di  un  punto  percentuale  dell'aliquota  per i fabbricati adibiti a
seconda  abitazione  sara' interamente riassorbito dall'aumento da L.
200.000 a L. 250.000 della detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
1A586334
Il  comune  di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato, il 14
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, l'aliquota unica pari al 6 per mille;
2.  di  elevare  a  L.  500.000,  e  comunque  fino  alla concorrenza
dell'imposta  dovuta  per  la  predetta  unita', la detrazione di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente all'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo (e relativa
pertinenza),  qualora sia proprietario di una sola unita' immobiliare
accatastata  nelle  categorie  A04  e  C06,  e  versi  in  una  delle
condizioni previste nel seguente punto n. 3.
3.  di  elevare  la  detrazione  di  cui al punto 2) sino all'importo
massimo  di  L.  500.000  nei  confronti  dei  possessori  di  unita'
immobiliari  come  sopra  indicate  ed  il  cui  nucleo  familiare di
appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a:
L. 11.281.000 se composto da una sola persona;
L. 16.866.000 se composto da due persone;
L. 21.363.000 se composto da tre persone;
L. 23.612.400 se composto da quattro persone;
per ogni persona in piu' il reddito va maggiorato di L. 2.248.800;
per  i  possessori  di  una sola unita' immobiliare accatastata nelle
categorie  A04  e  A05 e relativa pertinenza nel cui nucleo familiare
sia  presente  una  persona  con  inabilita' assoluta e permanente, i
redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%.
(Omissis).
1A586335
Il  comune  di  SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille e
la detrazione d'imposta di L. 230.000 sulla prima casa.
(Omissis).
1A586336
Il  comune  di  SAN  FELICE  A  CANCELLO  (provincia  di  Caserta) ha
adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di   riconfermare,   anche   per   l'anno   2001,  la  determinazione
dell'aliquota  I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione
di L. 200.000 per la prima casa.
(Omissis).
1A586337
Il  comune  di  SAN  FRANCESCO  AL  CAMPO  (provincia  di  Torino) ha
adottato,  il  19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).

=====================================================================
  CASISTICA DEGLI IMMOBILI  |         ALIQUOTA %         |DETRAZIONI
=====================================================================
Regime ordinario            |                            |
dell'imposta                |                         6,5|          -
---------------------------------------------------------------------
Alloggi adibiti ad          |                            |
abitazione principale e     |                            |
pertinenze quali:           |                         5,5|220.000 (2)
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliari destinate |                            |
in modo durevole a servizio |                            |
dell'abitazione principale, |                            |
ancorchè, possedute a titolo|                            |
di proprietà o di altro     |                            |
diritto reale da persone    |                            |
fisiche conviventi con il   |                            |
possessore della predetta   |                            |
abitazione principale (1);  |                            |
---------------------------------------------------------------------
Si considerano pertinenziali|                            |
anche le unità immobiliari  |                            |
iscritte in categoria       |                            |
catastale C/2 (depositi,    |                            |
cantine e simili), C/6      |                            |
(stalle, scuderia, rimesse  |                            |
ed autorimesse) e C/7       |                            |
(tettoie chiuse o aperte,   |                            |
soffitte e simili), e       |                            |
sebbene ubicate in edifici  |                            |
diversi da quello in cui è  |                            |
situata l'abitaziione       |                            |
principale                  |                            |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in uso     |                            |
gratuito agli affini entro  |                            |
il secondo grado (suoceri;  |                            |
genitori e nuore; cognati)  |                            |
(1)                         |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in uso     |                            |
gratuito ai parenti in linea|                            |
retta e collaterale fino al |                            |
terzo grado (genitori e     |                            |
figli, nonni	 e nipoti, zii |                            |
e nipoti) (1)               |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi concessi in uso     |                            |
gratuito al coniuge,        |                            |
ancorchè, separato o        |                            |
divorziato (1)              |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi posseduti a titolo  |                            |
di proprietà o di usufrutto |                            |
da anziani o disabili che   |                            |
acquistano la residenza in  |                            |
istituti di ricovero o      |                            |
sanitari a seguito di       |                            |
ricovero permanente, a      |                            |
condizione che non risultino|                            |
locate (1)                  |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi adibiti ad          |                            |
abitazione principale, per  |                            |
coloro che ne facciano      |                            |
documentata richiesta, entro|                            |
il termine                  |                         5,5|350.000 (2)
---------------------------------------------------------------------
previsto per il pagamento   |                            |
dell'acconto, e che         |                            |
rientrino in tutte le       |                            |
seguenti condizioni:        |                            |
---------------------------------------------------------------------
1) siano pensionati         |                            |
ultrasessantenni;           |                            |
---------------------------------------------------------------------
2) siano titolari di reddito|                            |
del nucleo familiare per un |                            |
reddito lordo non superiore |                            |
a L. 18.000.000;            |                            |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi appartenenti alle   |                            |
cooperative edilizie a      |                            |
proprietà indivisa, adibite |                            |
ad abitazione principale dei|                            |
soci assegnatari (1)        |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi regolarmente        |                            |
assegnati dagli istituti    |                            |
autonomi per le case        |                            |
popolari a residenti in San |                            |
Francesco al	Campo (1)      |                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggi posseduti a titolo  |                            |
di proprietà o di usufrutto |                            |
da cittadini italiani non   |                            |
residenti nel territorio    |                            |
dello Stato,	 a condizione  |                            |
che non risultino locate (1)|                         5,5|    220.000
---------------------------------------------------------------------
Immobili inagibili e        |  Imposta ridotta del 50 per|
inabitabili                 |                       cento|          -
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliari, inagibili|                            |
e/o inabitabili per almeno  |                            |
il 75% della superficie     |                            |
utile dell'unità medesima,  |                            |
costruiti anteriormente al  |                            |
1° gennaio 1967 e per cui è |                            |
stata o verrà rilasciata    |                            |
concessione edilizia per il |                            |
relativo	 recupero,         |  4 oltre alla riduzione del|
risanamento e/o             |50 per cento per inagibilità|
ristrutturazione            |               e/o inabilità|          -
---------------------------------------------------------------------
Il pagamento dell'I.C.I.    |                            |
ridotta decorre dal momento |                            |
di inizio lavori e fino     |                            |
all'ultimazione degli       |                            |
stessi, e comunque non oltre|                            |
la validità della           |                            |
concessione edilizia, la    |                            |
richiesta di riduzione dovrà|                            |
essere inoltrata            |                            |
contestualmente alla        |                            |
denuncia di inizio lavori	  |                            |

Attenzione:  Nessun  contribuente,  con l'eccezioine dell'ATC e delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di
una detrazione di L. 220.000 annue.
(1)  Per  l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  del 5, 5 per mille,
sulle  unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle
pertinenze,  il contribuente dovra' presentare idonea documentazione,
entro  e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto,
dal  quale  risultino  le  condizioni atte a far rientrare l'immobile
nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I.
(2)  Per  l'importo  massimo  della  detrazione,  di  L. 220.000 o L.
350.000,  concorrono  anche  le relative pertinenze accatastate nella
categoria C/6.
(Omissis).
1A586338
Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato,
il   21   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
nella  misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, le aree
fabbricabili e i terreni agricoli;
nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati;
2.  di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, applicabile secondo i
criteri definiti dall'apposito regolamento comunale.
(Omissis).
1A586339
Il  comune  di  SAN  GIORGIO  DI  LOMELLINA  (provincia  di Pavia) ha
adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura
del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di
legge pari a L. 200.000.
(Omissis).
1A586340
Il comune di SAN GIORIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il
5   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per mille per tutte le unita'
immobiliari,  confermando  in  L.  200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta.
(Omissis).
1A586341
Il  comune  di  SAN  GIULIANO  DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il  9  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2001;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586342
Il  comune  di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato,  l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella seguente misura:
aliquota:  5,5  per  mille  (le  abitazioni  cedute ad uso gratuito a
parenti in linea retta si considerano abitazione principale);
aliquota:  6,5  per  mille  per  unita'  immobiliari  non  adibite ad
abitazione  principale  ivi  comprese le relative pertinenze e per le
aree
edificabili.
2.  di  determinare  per  l'anno  2001  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale  e  per  l'unita'
immobiliare  ceduta ad uso gratuito ad un parente in linea retta fino
al quarto grado in L. 230.000.
(Omissis).
1A586343
Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il
12   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per
mille.
(Omissis).
1A586344
Il comune di san martino di venezze (provincia di Rovigo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2001  nella  misura  unica  del  4  per  mille con detrazione
dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
1A586345
Il  comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato
il   27  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.   di   determinare  e  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote
dell'I.C.I. come segue:
a)  abitazione  principale  comprese  pertinenze  anche  se  iscritte
distintamente in catasto:
4,5  per  mille [(per abitazione principale ai fini dell'applicazione
dell'aliquota  agevolata  si intendono anche gli immobili concessi in
uso  gratuito  dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea
retta  fino  al  terzo  grado)],  rapportata  al periodo in cui si e'
verificata  la  condizione.  La  condizione deve essere certificata o
sottoscritta    sotto    la    propria   responsabilita'   attraverso
autocertificazione;
b) altri immobili: 6,9 per mille;
c) immobili sfitti: 7 per mille;
3.   di   confermare   la  detrazione  di  L.  200.000  prevista  per
l'abitazione  principale  come  previsto dall'art. 8, comma 2 decreto
legislativo
n. 504/1992, estendendola ai casi di seguito indicati:
a)   unita'   immobiliari   appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
b) alloggi regolarmente assegnati n locazione dall'A.T.E.R.;
c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione per la prima
abitazione  nei  confronti  dei soggetti in situazioni di particolare
disagio  economico  e  sociale,  in  conformita'  a  quanto stabilito
dall'art.  3  del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n.
122/1997, per i seguenti casi:
a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio
nella  misura  di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non
superiore a L. 60.000.000 annue lorde;
b)  nucleo  familiare  il  cui  reddito,  derivante esclusivamente da
pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al
reddito dell'abitazione principale;
c)  nucleo  familiare  con  reddito  complessivo  non  superiore a L.
60.000.000  annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con
almeno  un  anziano  ultrasettantenne  a  carico,  o  un portatore di
handicap  riconosciuto  dal competente ufficio nella misura di almeno
il 66% convivente.
(Omissis).
1A586346
Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  20  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., istituita
con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille;
2)  di  determinare, sempre per l'anno 2001, la detrazione per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nell'importo  di  L.  200.000, confermando quanto gia' deliberato per
l'anno 2000.
(Omissis).
1A586347
Il  comune  di  SAN  PONSO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 17
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di  determinare,  anche  per  l'anno 2001, nelle misura deI 4 per
mille,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per
l'anno   2001  da  applicarsi  in  misura  unica  su  tutte  le  basi
imponibili;
2)  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23  dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997,
convertito  nella  legge  n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
1A586348
Il  comune  di  SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato,
l'8   marzo   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2) dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite
in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge.
(Omissis).
1A586349
Il  comune  di  SANREMO  (provincia  di  Imperia)  ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1)  di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota  ridotta  al  4  per  mille  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti nel comune di Sanremo, per le unita' immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate
con  contratto  registrato  ad  un  soggetto  che  le  utilizzi  come
abitazione principale;
aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da
abitazione,  appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e
per le aree fabbricabili;
aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
aliquota deI 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla
abitazione  principale  o comunque diverse dall'abitazione principale
(fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10);
2)  di  fissare,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  della legge n.
449/1997,  l'aliquota  agevolata  del  3,8  per  mille  a  favore dei
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recuperi di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi
come  soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati
nei  centri  storici  (zone  A  del P.R.G. ai sensi del D.M. 2 aprile
1968),  ovvero  volti  alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;
3)  di  precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto
2) si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli
interventi  suddetti,  per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei
lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione
che  sara'  richiesta  al fine di consentire i necessari controlli ed
acquisire  il  parere  dell'ufficio  tecnico  comunale attestante che
l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2);
4)  di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del
9  dicembre  1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unita'
immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione
a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni definite dagli
accordi  di  cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in
sede  locale  e  depositati presso il comune di Sanremo, a condizione
che  il  contribuente  renda idonea dichiarazione al servizio tributi
corredata da copia del contratto di locazione registrato;
5)  di  elevare  per  il 2001 a L. 230.000 l'importo della detrazione
d'imposta  spettante  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  504/1992, cosi come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione
non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2001;
6)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
1A586350
Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001:
1.  aliquota  ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e
relative  pertinenze,  nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i
terreni;
2.  aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili.
3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.
4. Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
Detrazioni:
1.  L.  210.000  per  l'abitazione  principale, rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale  la destinazione medesima si verifica. a'
considerata   abitazione   principale   anche   l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
2.  L.  250.000  per  coloro  che  percepiscono  la pensione minima o
sociale,  nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a
quello  derivante  dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed
eventuali  pertinenze.  Gli  interessati  ad avvalersi della predetta
agevolazione    dovranno    a    tal    fine    presentare   apposita
autocertificazione  qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per
eventuali  controlli/verifiche  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.
(Omissis).
1A586351
Il  comune di SAN TOMASO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato,
il   5  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota I.C.I. per l'anno 2001:
ordinaria nella misura del 7 per mille;
abitazione principale nella misura del 6 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L.
200.000.
Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come
abitazione principale le seguenti unita' immobiliari:
le  pertinenze  dell'abitazione  principale,  anche  se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantine,  soffitte,
ripostigli, ecc.);
le   unita'   immobiliari,   in   precedenza  adibite  ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
le  unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  fino  al 1o grado di parentela adibite a loro
abitazione principale.
(Omissis).
1A586352
Il  comune  di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il   1o   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI.:
a)  aliquota  ordinaria  del  6,9  per  mille  da applicare al valore
imponibile di seguenti immobili:
aree fabbricabili;
unita'  immobiliari  non  adibite  ad  abitazione principale (seconde
case);
ogni  altro  immobile  non  compreso nel successivo punto (fabbricati
della categoria D - negozi - laboratori - magazzini - uffici - ecc.);
b)  aliquota  inferiore  all'ordinaria  pari  al  4  per  mille per i
seguenti  immobili  previsti nel punto 2, lettera a), dell'art. 6 del
regolamento I.C.I. con la detrazione di L. 300.000:
1)  unita'  immobiliare  ad uso abitazione principale comprese le sue
pertinenze  (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche' le
unita'  immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio  dello  Stato (cittadini iscritti all'A.I.R.E., adibite ad
abitazione  principale,  a  condizione  che  tale  abitazione non sia
locata;
2)  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  aventi  la residenza anagrafica nel comune, nonche' gli
alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
3)  unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che
le utilizzano come abitazione principale. Per tali immobili non si ha
diritto alla detrazione di L. 300.000;
4) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate.
Resta  inteso  che potra' usufruire di tale agevolazione, compresa la
detrazione,  solamente  l'unita'  abitativa  che  prima dell'avvenuto
ricovero, era adibita ad abitazione principale.
5)  unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  fino al secondo grado di parentela adibite ad
abitazione principale.
(Omissis).
1A586353
Il comune di SANTA GIUSTINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) al 5 per mille con l'applicazione della detrazione
per la casa di abitazione nella misura di L. 250.000.
(Omissis).
1A586354
Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato,
il 21 ed il 30 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille;
2.  di fissare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per
le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alla
abitazioni principali:
unita'  immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa,  adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi
dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
alloggio  regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari
(ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
unita'  immobiliare  posseduta  nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per  ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi
del decreto legge n. 16/1993 conv. Legge n. 75/1993).
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Ai   fini  della  sola  applicazione  dell'aliquota  sono  equiparate
all'abitazione principale:
l'abitazione  locata,  con  contratto  registrato,  a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
l'abitazione  concessa  dal possessore in uso gratuito a parenti fino
al  secondo  grado  o  ad affini fino al primo grado, che la occupano
quale loro abitazione principale;
l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che  la  legge  obbliga  a
risiedere  in  un  altro  comune  per ragioni di servizio e/o lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore.
Il  soggetto  interessato  attesta la sussistenza delle condizioni di
diritto  e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta,
con una dichiarazione sostitutiva;
3. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi:
agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i
12 mesi.
Il  soggetto  interessato  attesta la sussistenza delle condizioni di
diritto  e  di  fatto  per  la fruizione dell'aliquota ordinaria, con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  o  mediante  copia del
contratto di locazione;
alle  unita'  immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla
abitazione principale e tenute a disposizione ( seconda casa ).
(Omissis).
1. di confermare per l'esercizio 2001 la detrazione d'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  in  L.  220.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale   si  potrae  tale  destinazione  e  al  numero  dei  dimoranti
proprietari;
2. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei:
pensionati  abitanti  nell'unica  casa  di proprieta', titolari di un
reddito  imponibile  ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000
annui.
La   detrazione   viene  riconosciuta  previa  consegna  di  apposita
autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro
il  termine  di  scadenza  del  pagamento  della  prima rata relativa
all'anno 2001.
(Omissis).
1A586355
Il  comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20
dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  (Omissis)  di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 504, con l'aliquota unica del 6 per mille per
tutte le tipologie di immobili;
2.  di  fissare  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2001  nella  misura  di  L.  300.000, rapportate al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto che il consiglio comunale con la deliberazione con la
deliberazione di approvazione del bilancio 2001, nell'allegato C), ha
individuato  le  categorie  di  contribuenti  che, con effetto dal 1o
gennaio   2001,   beneficiano   dell'aumento   della  detrazione  per
l'abitazione  principale  da  L.  300.000 a L. 500.000, rapportate ad
anno ed alla quota di possesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
Allegato
Categorie  beneficiarie,  con  effetto  dal  1o gennaio 2001, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili, dell'aumento
della  detrazione  per  l'abitazione  principale  da  L. 300.000 a L.
500.000,  rapportate  ad  anno  ed  alla  quota  di possesso, a nonna
dell'articolo  8,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  come  sostituito  dall'articolo 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662:
pensionato   monoreddito  e  non  in  condizione  lavorativa  che  ha
riportato  un  reddito da pensione nell'anno 2000, non superiore a L.
15.426.000 lorde;
pensionato   con  reddito  annuale  lordo  imponibile  2000  ai  fini
I.R.P.E.F.  di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a
L.   24.911.000   piu'   L.  1.906.000  per  ogni  persona  a  carico
fiscalmente;
portatore   di   handicap   (con  attestato  di  invalidita'  civile)
monoreddito  e  non  in  condizione  lavorativa  che  ha riportato un
reddito  da  pensione  nell'anno  2000  non superiore a L. 15.426.000
lorde;
portatore  di  handicap  con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai
fini  I.R.P.E.F.  di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare non
superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico
fiscalmente;
disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F di
tutti  i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000
piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente.
Per  beneficiare  dell'agevolazione  e' inoltre richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
A)  che  ne'  il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo
familiare  siano  proprietari  o usufruttuari di immobili diversi dal
fabbricato   adibito   ad   abitazione   ed   eventuale   pertinenza;
quest'ultima  classificata o classificabile nelle categorie catastali
C/2 - C/6 - C/7;
B)  che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare
non  dispongono  di  redditi  da  lavoro  autonomo,  d'impresa  o  di
partecipazione;
C)  che  il  fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo
nucleo familiare.
Le   modalita'   applicative  relativamente  alla  concessione  della
agevolazione sono le seguenti:
a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con
raccomandata  al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno
di    ogni   anno   per   l'anno   stesso,   apposita   richiesta   -
autocertificazione,  dichiarando  di essere in possesso dei requisiti
per  il  riconoscimento  del  diritto alla maggior detrazione I.C.I.,
accompagnata   da  adeguata  documentazione.  Il  termine  ultimo  di
presentazione del-
l'istanza  e'  perentorio,  pena  la  decadenza  dal  beneficio della
maggiorazione per l'anno 2001;
b)  i  contribuenti  che  abbiano  inviato  la  richiesta nei termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  delle  rate dell'I.C.I., gia'
tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
c)   le   richieste-autocertificazioni   verranno   controllate   dai
competenti uffici dell'Amministrazione, che, in caso di dichiarazioni
infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.
(Omissis).
1A586356
Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato,
il   26  gennaio  2001,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
1A586357
Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato,
il   26   marzo   2001,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili, nel modo seguente:
aliquota  pari  al  5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
aliquota  pari al 6 per mille per le unita' immobiliari iscritte alla
categoria catastale C1;
aliquota  del  4 per mille per le unita' immmobiliari di cui all'art.
1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge   n.   662/1997,  nella  misura  di  L.  280.000  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586358
Il comune di SANTHIâ (provincia di Vercelli) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   le   seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  di  imposta  2001  le seguenti misure di
aliquota:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota  per  fabbricati  destinati  ad  abitazione  principale  del
proprietario  o  comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione
d'imposta c. c. n. 52/1998 5,5 per mille;
immobili destinati ad attivita' produttive 7 per mille;
di  confermare  la  misura della detrazione per abitazione principale
nella misura di L. 220.000.
(Omissis).
1A586359
Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il
28   dicembre   2000,   le   seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
1) aliquota del 5,5 per mille:
a) abitazione principale e sue pertinenze (C2-C6);
b)  gli  immobili  e  relative  pertinenze concessi ad uso gratuito a
parenti  ed  affini  entro  il  primo  grado, risultante da scrittura
privata registrata, e da questi adibiti ad abitazione principale;
c) gli immobili e relative pertinenze nei quali siano in corso lavori
di  ristrutturazione tali da non consentire l'uso dell'unita' ai fini
abitativi per tutta la durata dei lavori;
d)  gli immobili di qualsiasi tipologia inagibili o inabitabili per i
quali i proprietari eseguono interventi per il loro recupero o per la
realizzazione di rimesse o posti auto anche pertinenziali;
e) terreni agricoli;
2) aliquota del 6 per mille:
a)  immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale non locati
e non utilizzati;
3) aliquota del 7 sette per mille:
a)  altri  fabbricati  e  loro  pertinenze  locati, la locazione deve
risultare da regolare contratto registrato;
b)  immobili  ad  uso commerciale, artigianale e industriale locali o
utilizzati direttamente dal proprietario;
c) aree fabbricabili;
d) immobili e loro pertinenze non locati.
Detrazioni  per abitazioni principali L. 200.000 escluso gli immobili
di  cui  al  punto 1 lettera b). Detrazione per abitazione principale
per  i  soggetti  titolari  di  un'unica unita' immobiliare ad uso di
residenza  che  abbiano  minori  in  affido o che abbiano nel proprio
nucleo familiare un componente portatore di handicap con attestato di
invalidita' civile non inferiore al 74% L. 350.000.
Dare  atto  che  le  agevolazioni  cui  al punto 1 lettera b) saranno
oggetto   di   modifica  da  apportare  al  regolamento  dell'I.C.I.,
approvato con atto consiliare n. 3 del 29 gennaio 1999.
(Omissis).
1A586360
Il  comune  di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
30  novembre e 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  ai fini della applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili, le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria nella misura deI 5,3 per mille;
aliquota  maggiorata  nella  misura  del  7 per mille per alloggi non
locati,   intendendosi   i   fabbricati  non  adibiti  ad  abitazione
principale  e  risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in
modo saltuario;
2.  di determinare una detrazione pari a L. 350.000 (e 180,76) per la
sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e fattispecie equiparate.
(Omissis).
1. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
n. 504/1992 e successive modificazioni, la maggiore detrazione di
L.  100.000  (e  51,65)  per  la sola unita' immobiliare destinata ad
abitazione   principale  e  fattispecie  equiparate,  di  coloro  che
rispondono  alle  caratteristiche  di  disagio economico, individuate
nella prima parte della presente deliberazione.
(Omissis).
1A586361
Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare  nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno
2001,  l'aliquota  relativa  all'applicazione  dell'imposta  comunale
sugli   immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504;
2.  di  stabilire,  per  l'anno  2001, nella misura di L. 200.000, la
detrazione  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale.
(Omissis).
1A586362
Il  comune  di  SCHILPARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
a)  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 6,5 per mille;
c) aree edificabili: 6,5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586363
Il  comune  di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 20
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
b) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e  per le unita' immobiliari di proprieta' di
persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000.
(Omissis).
1A586364
Il  comune  di  SCIOLZE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il 14
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.   di   stabilire   per  l'anno  2001,  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3.  di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dall'art.  21 del
regolamento   in  materia  I.C.I.  approvato  con  deliberazione  del
consiglio  comunale  n.  6  del  16  marzo 1999, sono equiparate alla
categorie principali:
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  cittadini  italiani  non  residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate;
sono   altresi'  equiparate  alle  abitazioni  principali  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai genitori e figli;
b) a coniuge, ancorche' separato o divorziato.
(Omissis).
1A586365
Il  comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota prima casa: 5,75 per mille;
aliquota  ordinaria:  6  per mille (altre unita' immobiliari, terreni
agricoli, aree edificabili);
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione, se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
1A586366
Il  comune  di  SEDILO  (provincia  di  Oristano)  ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  il  2001 l'applicazione di un'unica aliquota
d'imposta  comunale  sugli  immobili da applicarsi per il possesso di
fabbricati  e  di  aree  fabbricabili siti nel territorio comunale, a
qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi quelli strumentali e quelli
alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, in
misura del 4,4 per mille;
2.  di  voler  applicare per l'anno 2001 la maggiore detrazione di L.
50.000  rispetto  a  quella  prevista  per  legge  pari a L. 200.000,
portando  quindi  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a L.
250.000.
(Omissis).
1A586367
Il  comune  di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille.
(Omissis).
1A586368
Il  comune  di  SEREGNO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 28
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
4.5  per  mille,  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale,  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  usufrutto  o altro
diritto  reale,  nella  quale  il  contribuente  e  i  suoi familiari
dimorano  abitualmente  e  per  quelle  di  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che le stesse non risultino
locate;
4.5  per  mille,  per  le abitazioni date in affitto sulla base degli
accordi tra proprieta' edilizia e inquilini;
6 per mille per gli altri immobili.
2.  di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento (I.C.I.)
che:
si  considerano  parti  integranti  dell'abitazione principale le sue
pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad
una unita' per categoria suddetta;
si  considerano  abitazioni  principali  con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta  e anche della detrazione per queste previste,
quelle  concesse  in  uso  gratuito  ed  effettivamente utilizzate da
parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado.
(Omissis).
1A586369
Il  comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima
casa che saranno applicate in questo comune, come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b)  6  per  mille  per  le  abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale;
c) 6 per mille per le aree edificabili;
d) 5 per mille per altri fabbricati diversi;
e)  4  per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto
all'art. 7 del vigente regolamento;
f)  4  per  mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto
territoriale di sviluppo.
(Omissis).
1A586370
Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale,   intese   nei  sensi  voluti  dall'art.  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
5,5 per mille per le restanti unita' immobiliari;
2.  di confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo della
detrazione prevista per la prima abitazione.
(Omissis).
1A586371
Il  comune  di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 2
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001.
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1995, n. 504 e s.m.i., per l'anno 2001, nella misura del 5,5
per mille, come gia' determinata per l'anno 2000.
(Omissis).
1A586372
Il  comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare, in attuazione del decreto Ministero dell'interno del
21  dicembre  2000,  per  l'anno  2001  (omissis),  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, nelle
misure sotto indicate:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,5 per mille aliquota ridotta:
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  dalle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti anagraficamente
nel comune;
per  le  sole unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad
un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;
c) 5,5 per mille:
per le unita' immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale
appartenenti  alle  categorie  censuarie C/1, C/3 e C/4, direttamente
gestite dal titolare o locate da almeno un anno;
per  le  unita'  immobiliari  destinate ad uso alberghi e pensioni ed
appartenenti  alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta
rimangono aperti per almeno 9 mesi;
2.  di  stabilire,  a  valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato
disposto  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del
decreto  legge  n.  50/1997  convertito  nella legge n. 122/1997, che
coloro  che  abbiano redditi complessivo ai fini I.R.P.E.F. (riferiti
all'anno 2000) di L. 11.500.000 se il nucleo e' monofamiliare e di L.
16.000.000  se  il nucleo familiare e' composto da due persone, siano
esentati  dal  pagamento  dell'imposta  I.C.I.  sulla sola abitazione
principale,  escluse  pertanto  le  pertinenze, e che i redditi prima
citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in
piu', fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale dal soggetto passivo sia pari a L. 200.000;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare (immobile appartenente alla cat. A), posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da anziani e/o disabili che
abbiano  acquisito  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente, a condizione che la stessa non sia
locata;
4.   di  stabilire  che  l'istanza  prodotta  dal  richiedente  (auto
certificazione  con  allegata fotocopia carta d'identita' in corso di
validita)  ai sensi dell'art. 4 deI regolamento sull'imposta comunale
sugli  immobili  debba  essere presentata per l'anno 2001 entro e non
oltre  il  temine di versamento dell'imposta a saldo solo da coloro i
quali  rientrino nella fattispecie prevista ex novo o che abbiano una
situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999 o nel 2000;
5.  di  sancire,  al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per
l'anno  2001 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in
base  ai  redditi  minimi  come  stabiliti  dal  punto 2 del presente
dispositivo  dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione
(con  allegata  fotocopia  carta  d'identita' in corso di validita' e
copia  dichiarazione redditi o se non obbligati alla dichiarazione il
certificato unico dei redditi (CUD) relativi all'anno 2000.
(Omissis).
1A586373
Il  comune  di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il
17   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.  di  stabilire,  conseguentemente,  per l'anno di imposta 2001, le
seguenti aliquote:
a)  4,4  per  mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze
possedute  da  persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate
da  soci  assegnatari  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
anch'essi residenti nel comune;
b)  4,4  per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli
accordi  di  programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni
della  proprieta'  edilizia  e  quelle  dei  conduttori  maggiormente
rappresentative,   promossi   dal   comune   per  la  definizione  di
contratti-tipo  di  locazione  di  cui all'art. 2, commi 3 e 4, della
legge n. 431/1998;
c)  9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
d)  6,5  per  mille  per  tutti gli altri immobili non rientranti nei
punti a), b) e c);
3.  di  prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo  n.  304/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3,
della  legge  n.  662/1996,  la  detrazione per abitazione principale
resta fissata nella misura di L. 200.000;
4.  di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata a L. 250.000 a
condizione   che  ricorrano  congiuntamente  tutte  le  sottoindicate
condizioni:
a)  reddito  dell'intero  nucleo  familiare  relativo  all'anno 2000,
ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2001 ai fini I.R.P.E.F. 2000,
non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per
ogni  persona  a  carico  e/o  L. 2.000.000 se la persona a carico e'
portatore  di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente
con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.;
b)  proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di
unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4,
A5, A6 e relative pertinenze;
c) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento,
su  altri  immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale
(questo   requisito  riguarda  sia  il  richiedente,  sia  gli  altri
componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali;
d)  il  contribuente  in  possesso  dei  suddetti  requisiti dovranno
presentare  entro  i termini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi apposita autocertificazione.
(Omissis).
1A586374
Il  comune  di  SIENA  ha  adottato,  l'11  gennaio 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis),  le  seguenti  misure  di  aliquota  e
detrazione  per  abitazione  principale ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  a  valere  per  l'anno  2001  da applicare alla base
imponibile,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  5 del decreto
legislativo  n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione
del  valore  della  base  imponibile  medesima  le  relative  rendite
catastali  debbono  essere  rivalutate  del 5%, ai sensi dell'art. 3,
comma 48, della legge n. 662/1996:
aliquota ordinaria 6 per mille:
a) abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale (art. 4,
comma 1, della legge n. 556/1996): 4,6 per mille;
b)  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  le  stesse  non  risultino locate (art. 3, comma 56,
della  legge  n.  662/1996; art. 4, comma 3, del regolamento I.C.I.):
4,6 per mille;
c)  l'unita'  immobiliare  concessa  gratuitamente  ad  uso abitativo
dall'ascendente  al  discendente  in  linea  retta  di primo grado, o
viceversa,  a  condizione  che  tale  unita'  immobiliare sia l'unica
posseduta  sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto,
uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e
che  l'altro  soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza
anagrafica,  effettiva  e  stabile  dimora  (art.  4,  comma  1,  del
regolamento  sull'imposta  comunale sugli immobili, ex art. 59, comma
1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille;
d)  Le  unita'  immobiliari  ad uso abitativo, oggetto di reciproca e
gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera c)
(ascendente-discendente)  in linea retta di primo grado, a condizione
che  il  singolo  immobile  sia,  da parte del rispettivo concedente,
l'unico  posseduto  sul  territorio  comunale a titolo di proprieta',
usufrutto,  uso  od  abitazione  e  che  nell'alloggio stesso l'altro
soggetto,  con  il  grado di parentela suindicato, vi abbia residenza
anagrafica  ed  effettiva,  stabile  dimora  (art.  4,  comma  2, del
regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille;
e)  immobili  ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli
alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma
tenuti   vuoti   o  sfitti)  o  tenuti  a  disposizione  in  aggiunta
all'abitazione  principale  per  i  quali  non risultino essere stati
registrati  contratti di locazione da meno di due anni (alla data del
1o gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 7 per mille;
f) immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra
riportata)   o  tenuti  a  disposizione  in  aggiunta  all'abitazione
principale   per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati
contratti  di  locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio
2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 9 per mille;
g)  unita'  immobiliari,  inagibili  o  inabitabili,  o  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
in  ordine  ai  quali  vengono  eseguiti  da  parte  dei  proprietari
interventi  di  recupero  (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997):
3,9 per mille;
di  stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  con  contratto  tipo concordato (art. 2 della
legge  n. 431/1998), l'aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene
determinata, a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella
misura  del 4,6 per mille, su presentazione della copia del contratto
tipo,  con  effettuazione  del  rimborso  per  la differenza (1,4 per
mille);
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
2. di precisare:
a)  che  ciascuna  unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa
quale   complesso   immobiliare  unitario  e  pertanto  eventualmente
comprensiva di pertinenze;
b)  che  qualora  le  pertinenze (garage C6 o box C7 o posto auto C7,
soffitta C2, cantina C2, ancorche' distintamente iscritte in catasto)
siano  connesse  all'abitazione  principale, beneficiano dello stesso
trattamento  agevolativo e comunque per un numero non superiore a due
unita'  immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come modificato);
c)  che  l'aliquota stabilita per gli interventi, ex art. 1, comma 5,
della legge n. 449/1997, e' a valere per le fattispecie seguenti:
interventi di recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili,
consistenti  necessariamente  in  operazioni  volte  a determinare il
riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate ma recuperabili;
interventi   di   recupero   di   immobili  di  interesse  storico  o
architettonico,  tipologia  che  risulta  sottoposta  ai  vincoli del
decreto  legislativo  n.  490/1999,  art.  6,  ex legge n. 1089/1939,
localizzati    nel    centro    storico,    interventi    consistenti
necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo,
ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978;
d) che la detrazione per abitazione principale e' a valere, oltreche'
per  l'unita'  immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche  se  unico  dimorante) che la possiede a titolo di proprieta',
ovvero  di  diritto  reale  di  usufrutto,  uso o abitazione e per le
fattispecie  di  cui  alle  lettere  b), c) e d), del sopra riportato
prospetto,  afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori
casi:
per  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. in locazione
semplice;
per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3. di stabilire altresi':
a) che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano
ulteriori  detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che
l'ammontare  della  stessa  detrazione,  se non trova totale capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione  principale,  deve  essere
computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze;
b)  che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti
dei  contribuenti  interessati, la produzione al servizio finanze del
comune  di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle
prescritte  scadenze,  al  versamento  I.C.I. per l'anno 2001, e piu'
specificatamente:
i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lettere c)
e  d):  apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi
catastali   con   relativa   ubicazione   dell'immobile   oggetto  di
concessione  gratuita  e  l'indicazione dei soggetti interessati, con
relativo codice fiscale;
i  soggetti  che  si trovino nella fattispecie di cui alla lettera g)
apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati:
1) per il recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili :
a)    dati   identificativi   catastali   con   relativa   ubicazione
dell'immobile;
b) dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita';
c) estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia;
d) estremi della denuncia di inizio lavori;
2)  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di interesse
artistico o architettonico nei centri storici:
a)  estremi dell'atto di notifica del Ministero dei beni ambientali e
architettonici  (decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n.
1089/1939);
b)   estremi  dell'autorizzazione  o  concessione  edilizia  in  base
all'art. 31, lettera c) della legge n. 457/1978);
c) estremi della denuncia di inizio lavori;
4. di precisare che:
sono  esclusi  dalla  effettuazione delle citate comunicazioni coloro
che   nelle   annualita'  pregresse  hanno  gia'  proceduto  a  detti
adempimenti  avendo quindi gia' beneficiato delle agevolazioni di che
trattasi   e  per  le  quali  non  risultano  nell'anno  2001  essere
intervenute variazioni rispetto agli scorsi anni;
sono  per  contro,  obbligati  a  procedere alle comunicazioni di che
trattasi  e alle scadenze come sopra indicate, i contribuenti che non
siano  nell'anno  2001  piu'  in possesso dei requisiti prescritti ai
fini  delle agevolazioni citate, fermo restando tuttavia l'obbligo da
parte  degli  stessi  di effettuare la denuncia di variazione I.C.I.,
secondo   l'apposito   modello   ministeriale,   allorche'   siffatta
variazione sia intervenuta nel corso dell'anno 2000.
(Omissis).
1A586375
Il  comune  di  SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli
immobili;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura minima stabilita dalla legge.
(Omissis).
1A586376
Il  comune  di  SIRTORI  (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 4,8 per mille;
2.  di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le relative
pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in
sede di tassazione dell'abitazione principale.
3.  di  estendere  l'agevolazione  di cui al precedente punto 2. alle
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
primo grado (genitori e figlio).
(Omissis).
1A586377
Il  comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 24
e   29  novembre  2000,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  sia  di  L.  260.000  rapportata  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2.  di  stabilire che la detrazione per unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  di  nuclei  familiari in cui vive un invalido
oltre  il  75%,  o  portatore di handicap non abile al lavoro, con un
reddito familiare non superiore a L. 50.000.000 (imponibile fiscale),
sia di L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
3.   di  prendere  atto  che  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2001
determinate dalla giunta comunale sono:
5  per  mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
da parte di persone fisiche;
5,4  per  mille  per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree
fabbricabili   ed   altri   fabbricati   diversi   dalle   abitazioni
principali);
7  per  mille  per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per
mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non
locazione  per  interventi  di  risanamento  o ristrutturazione e per
accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si
intende quella non abitata a nessun titolo;
4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari inagibili o inabitabili
nonche'  per  gli  immobili  di  interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;
3  per  mille  per  le unita' abitative date in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle  condizioni definite dall'accordo locale
(art. 2, comma 4, legge n. 431/1998).
(Omissis).
1A586378
Il  comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2001, per quanto attiene l'imposta
comunale  sugli  immobili,  l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille,
l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per mille e
l'aliquota  pari  al 7 per mille sugli immobili realizzati da imprese
destinate alla rivendita;
2. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative
detrazioni  viene  applicata  anche  alle  abitazioni concesse in uso
gratuito, dai proprietari ai propri genitori e/o figli;
3.  di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per
le  abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi del regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I., e' pari a L. 200.000;
(Omissis).
1A586379
Il comune di SPARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per  l'abitazione
principale,  mentre  per  tutte  le  altre  categorie la misura viene
determinata  al  6  per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione
principale nella misura pari a L. 200.000.
(Omissis).
1A586380
Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5 per mille;
di confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale
pari a L. 200.000.
(Omissis).
1A586381
Il  comune  di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  approvare  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta  comunale  sugli immobili - in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2001:
a)  aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi
di immobili posseduti nel comune: 6 per mille;
(Omissis).
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di   presentare  la
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale destinazione medesima di verifica;
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufruito od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle unita'
immobiliari   appartenenti   alle   cooperative   edilizie  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
1A586382
Il  comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

=====================================================================
N. d'ord.|          Tipologia degli immobili           |  	Aliquota
=====================================================================
    1    |Aliquota ordinaria                           |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         |Abitazione principale e sue pertinenze       |
    2    |immobiliari                                  |5,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         |Alloggi non locati o tenuti a disposizione e |
         |loro pertinenze immobiliari (secondo case) di|
    3    |proprietà di residenti in Strona             |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         |Alloggi non locati o tenuti a disposizione e |
         |loro pertinenze immobiliari (seconde case    |
    4    |case) di proprietà di non residenti in Strona|  7 per mille
2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad
abitazione principale.
(Omissis).
1A586383
Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
1A586384
Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   2   gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni:
ordinaria del 4,5 per mille;
per immobili non locati del 7 per mille;
agevolata,  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, dell'1
per mille;
2.  di  fissare  la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000.
(Omissis).
1A586385
Il  comune  di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
Aliquote e detrazioni (I.C.I.) anno 2001
abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille;
detrazione  alla  somma dovuta per abitazione principale (comprese le
relative pertinenze):
detrazione ordinaria di L. 200.000;
detrazione  maggiorata  di  L.  240.000  per  le famiglie composte da
coniugi  con  eta' inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del
nucleo familiare relativo all'anno 2000 inferiore a L. 55.000.000;
detrazione  maggiorata  di  L.  400.000 per le famiglie con almeno un
soggetto  portatore  di  handicap  permanente  riconosciuto come tale
dalla  competente  autorita'  al  100  per  cento e con indennita' di
accompagnamento;
fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa
la detrazione per abitazione principale);
aree fabbricabili: 6 per mille;
fabbricati  diversi  da  quelli ad uso abitativo comprese le relative
pertinenze: 5,2 per mille;
fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
locati: 7 per mille;
fabbricati  ad  uso  residenziale,  comprese  le relative pertinenze,
utilizzati  in  modo  saltuario,  a disposizione, non utilizzati come
abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro
il   primo  grado,  privi  di  regolare  contratto  di  affitto,  non
utilizzati, risultati vuoti: 7 per mille.
(Omissis).
1A586386
Il  comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 30 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 6 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno  2001  la  riduzione per l'abitazione
principale in L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
1A586387
Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 16 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota ridotta del 5,5 per mille:
b.1)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  delle
persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;
b.2)  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
b.3)  fattispecie  prevista  dall'art.  7,  comma  1, lettera a), del
regolamento  I.C.I.  ( abitazione posseduta da anziani e disabili ...
);
b.4)  fattispecie  prevista  dall'art.  7,  comma  1, lettera b), del
regolamento I.C.I. ( abitazione concessa in uso gratuito ... );
b.5)  fattispecie  prevista  dall'art.  7,  comma  1, lettera c), del
regolamento I.C.I. ( unita' immobiliari locate con contratto ... );
b.6)  fattispecie  prevista  dall'art.  8,  del  regolamento I.C.I. (
pertinenza dell'abitazione principale ... );
c)  detrazione  abitazione  principale:  L.  200.000 con le modalita'
previste per legge;
d) aliquota diversificata del 6 per mille:
d.1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili;
d.2) si precisa che:
per  immobili  diversi  dalle  abitazioni  si  intendono le categorie
catastali A10, B, C, D;
d.3) sono escluse dall'applicazione di questa aliquota:
le aree fabbricabili, alle quali si applica l'aliquota ordinaria;
la  pertinenza  intesa  ai  sensi dell'art. 8 del regolamento I.C.I.,
alla quale si applica l'aliquota ridotta;
e) detrazione da applicare ai casi previsti dall'art. 7, comma 2, del
regolamento I.C.I.: L. 250.000;
3.  dare  atto  che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti
dal pagamento I.C.I.
(Omissis).
1A586388
Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 1o febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a)  nella  misura  del  4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
b)  nella  misura  del  4,5  per  mille  per tutti gli altri soggetti
passivi.
(Omissis).
1A586389
Il  comune  di  TOLMEZZO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali
(prima casa);
b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per
le aree fabbricabili;
di  confermare,  per  l'anno 2001, le agevolazioni concesse nell'anno
2000  alle  abitazioni  principale  ubicate  nelle  frazioni  alte di
Cazzaso,   Cazzaso  Nuova,  Fusea,  Illegio  e  localita'  Navarlons,
fissando  in  L.  250.000  la  detrazione  d'imposta,  a fronte della
detrazione  pari  a  L.  200.000 per le abitazioni principali situate
nelle restanti localita' del territorio comunale;
di  confermare,  per  l'anno 2001, l'aliquota agevolata del 2,875 per
mille  a  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei centri storici del capoluogo e delle
frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche   pertinenziali   oppure   all'utilizzo   di   sottotetti,  con
applicazione   dell'aliquota   agevolata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
1A586390
Il  comune  di TORCHIAROLO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 200.000;
unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazioni principali: 5 per mille;
unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito ai figli: 5 per mille,
detrazione L. 200.000;
altri fabbricati: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille;
terreni agricoli: 6,5 per mille.
(Omissis).
1A586391
Il  comune  di TORINO DI SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
1A586392
Il  comune  di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 31 gennaio
2001  e  il 28 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  riconfermare  le  aliquote  del  5,25  per mille dell'imposta
(I.C.I.)  sul  reddito  dell'abitazione  principale e del 7 per mille
sugli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili;
(Omissis).
1.  di  modificare la propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2001,
stabilendo  che  l'aliquota  I.C.I.  per le abitazioni principali sia
ridotta dal 5,25 per mille al 5 per mille.
(Omissis).
1. di stabilire per gli immobili destinati ad abitazione principale e
per  quelli  a  questa equiparati la seguente detrazione dall'imposta
dovuta:  L. 250.000, riducibile a L. 230.000 per le abitazioni aventi
superficie  superiore  a  mq  150,  se non ancora censite nel catasto
urbano,  o  composte  di vani 8,5 ed oltre se censite; elevabile a L.
280.000  nel  caso di abitazione principale posseduta da anziani soli
ultrasessantacinquenni  e da nuclei familiari composti esclusivamente
da    due    o    piu'   componenti   ultrasessantacinquenni   aventi
complessivamente  redditi  non superiori al prodotto degli importi di
una pensione sociale per il numero dei componenti stessi.
(Omissis).
1A586393
Il  comune  di  TORO  (provincia  di  Campobasso)  ha  adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
(I.C.I.):  aliquota  dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei
fabbricati,  delle  aree  fabbricabili  e dei terreni agricoli: 6 per
mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000.
(Omissis).
1A586394
Il  comune  di  TORRE BOLDONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8
febbraio 2001 e 2 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale
sugli immobili, anno 2001:
6 per mille: abitazione principale e pertinenze;
7   per   mille:  altri  immobili  non  rientranti  nelle  precedenti
classificazioni;
7 per mille: terreni ed aree edificabili;
9  per mille: appartamenti non locati da almeno due anni (per alloggi
posseduti e non locati si devono intendere: alloggi vuoti e, pertanto
non utilizzati);
4  per  mille: per il caso contenuto nell'art. 2, comma 4 della legge
n. 431/1998;
(Omissis).
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
1A586395
Il  comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato,
il   27  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  confermare  e  determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno
2001:
aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
5,5 per mille;
aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per le restanti unita'
immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille.
(Omissis).
1A586396
Il  comune  di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato,
il   23   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.  di  applicare  l'aliquota,  per  la  determinazione  dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) per il 2001, nella misura del 6 per
mille;
3.  di  confermare  per  il  2001 la detrazione per l'unita' adibita,
esclusivamente,  ad  abitazione  principale  applicata  nel  2000 (L.
200.000).
(Omissis).
1A586397
Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  approvare per l'anno 2001 un'aliquota I.C.I. unica corrispondente
al 5 per mille;
2.  detrarre  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione, stabilendo che se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Per abitazione principale si intende:
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano abitualmente;
le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
l'abitazione   posseduta  nel  territorio  del  comune  a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero,
a  condizione  che  non  risulti  locata  e non risulti ceduta in uso
gratuito a parenti o affini;
l'abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto da
anziano  a  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario  a seguito di ricovero permanente a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (art.  3,  comma  56, legge n.
662/1996) e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini.
(Omissis).
1A586398
Il  comune  di  TRICASE  (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1. determinare, per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili) nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis).
1A586399
Il  comune  di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in
aree  montane  o  di  collina  delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984;
aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e
soci  di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per