(all. 1 - art. 1) (parte 4)
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e
soci  di  cooperative  a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare
non  direttamente  adibita ad abitazione principale ma abitata, anche
saltuariamente  nel  corso  dell'anno  dal  proprietario  o  da  suoi
familiari;
aliquota  del  7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e
soci  di  cooperative  a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare
non  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale e non abitata,
anche  saltuariamente  nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi
familiari;
2. di stabilire che:
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).
1A586400
Il  comune  di  TRISSINO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 17
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare per il 2001 l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille
alle  unita'  residenziali  destinate  ad  abitazione  principale. Si
intende   abitazione   principale   quella   posseduta  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto
persona  fisica  risiede  abitualmente.  Si  considera  inoltre quale
abitazione principale:
a)  alloggio  regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case
popolari;
b)  abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
c)  unita'  immobiliare  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in
Italia  da  cittadino  italiano  non  residente, a condizione che non
risulti locata;
e)  solamente  ai  fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e
non  della  detrazione,  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito ai
parenti  in  linea  retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di
tale  aliquota  ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 da
presentarsi  a  pena  di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per
l'anno  solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati
generalita'   e   codice  fiscale  del  soggetto  passivo  d'imposta,
generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi
e  precisi  dell'immobile  e  deve  essere  sottoscritta dal soggetto
passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca;
f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della
detrazione  le pertinenze, di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento
per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e cosi' come
definite  dall'art.  817 del Codice civile, a condizione che siano al
servizio  dell'abitazione  principale  e  direttamente utilizzate dal
contribuente.   Per   pertinenze   si  intendono  in  particolare  le
autorimesse,   ancorche'  distintamente  iscritte  in  catasto  (C6),
nonche'  le  cantine,  i solai, lastrici solari e sottotetti, purche'
accatastati   unitamente   all'abitazione   principale.  L'estensione
dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di due unita';
2.  di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.), pari al 6,5 per
mille alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per
almeno sei mesi nel corso dell'anno;
3.  di  applicare  per  l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) pari al 3 per
mille  alle  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili sulle quali
sono  in  corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi
di  ristrutturazione  secondo  la  definizione  di  cui  all'art. 31,
lettera  d)  della legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata
la  concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio
lavori  cosi'  come  denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1,
comma  5  della  legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero
del patrimonio edilizio;
4.  di  confermare  per  tutte le unita' diverse da quelle precedenti
l'aliquota ordinaria (I.C.I.) pari al 5 per mille;
5.  di  confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;
6.  di  confermare  la  detrazione annua per gli alloggi regolarmente
assegnati  in  locazione degli Istituti autonomi per le case popolari
(A.T.E.R.),  che  costituiscono  abitazione principale per i soggetti
assegnatari nella misura pari a L. 500.000.
(Omissis).
1A586401
Il  comune  di  UMBERTIDE  (provincia  di Perugia) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, come modificato
dalIart.  3  del  decreto-legge  11  marzo 1997, n. 50 convertito con
modificazioni  in  legge  9 maggio 1997, n. 122, le seguenti maggiori
detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui
all'art.  8,  secondo  comma  del  decreto  legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992 secondo le seguenti modalita':
A)  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono L.
320.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
di  piu'  soggetti  passivi  la  detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i
seguenti requisiti:
proprietario   di   un'unica   abitazione   e   relativa  pertinenza,
nell'intero  territorio  nazionale,  adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e  dei  componenti  il  nucleo  familiare; la
proprieta'  su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione
dal diritto;
il  valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare
adibita  ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile
per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;
il  reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o
tassati  alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e
dei  soggetti  residenti  nella  stessa  unita' immobiliare, relativo
all'anno  di  riferimento  dell'imposta  ovvero all'anno precedente a
quello  in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non
sia superiore a L. 26.000.000;
B)  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono L.
410.000  apportate  al  periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
di  piu'  soggetti  passivi  la  detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i
seguenti requisiti:
proprietario   di   un'unica   abitazione   e   relativa  pertinenza,
nell'intero  territorio  nazionale,  adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e  dei  componenti  il  nucleo  familiare; la
proprieta'  su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione
dal diritto;
il  valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare
adibita  ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile
per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;
il  reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o
tassati  alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e
dei  soggetti  residenti  nella  stessa  unita' immobiliare, relativo
all'anno  di  riferimento  dell'imposta  ovvero all'anno precedente a
quello  in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non
sia superiore a L. 20.000.000;
C)  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono L.
410.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
di  piu'  soggetti  passivi  la  detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i
seguenti requisiti:
soggetto  passivo portatore di handicap o anziano non autosufficiente
con certificazione medica della U.S.L.;
proprietario   di   un'unica   abitazione   e   relativa  pertinenza,
nell'intero,  territorio  nazionale, adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e  dei  componenti  il  nucleo  familiare; la
proprieta'  su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili  oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione
dal diritto;
il  valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare
adibita  ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile
per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 80.000.000;
il  reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o
tassati  alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e
dei  soggetti  residenti  nella  stessa  unita' immobiliare, relativo
all'anno  di  riferimento  dell'imposta  ovvero all'anno precedente a
quello  in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non
sia superiore a L. 6.000.000;
2.   i   livelli   di   reddito   indicati  alle  lettere  A)  e  B),
rispettivamente  di  L. 26.000.000 e L. 20.000.000, vengono innalzati
di:
L. 1.500.000 per ogni persona a carico;
L.  2.500.000  per  ogni soggetto portatore di handicap o anziano non
autosufficiente con certificazione medica della U.S.L. che compongono
il nucleo familiare.
(Omissis).
1A586402
Il  comune  di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
30   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  nel  modo che segue, le aliquote e le detrazioni
(I.C.I.) per l'anno 2001:
A) aliquota del 6 per mille:
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'   immobiliare   utilizzata   direttamente  quale  abitazione
principale;
ai  soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta
la  detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996.
B)  aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che
vengono  dati  in locazione, con contratto regolarmente registrato, a
famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo;
C) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  dare  atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione
per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e'
determinata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
1A586403
Il  comune  di  USSEGLIO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 24
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 55, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  l'ammontare della detrazione da applicarsi
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
1.  di  determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della
legge   23   dicembre  1996,  n.  662,  per  l'anno  2001  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
1A586404
Il  comune  di  VALBREMBO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5
per mille;
2.  di  mantenere  inalterate  le misure relative alle detrazioni per
abitazione principale e loro pertinenze:
L. 200.000 per casi ordinari;
L.  500.000  esclusivamente  per  le  abitazioni  principali  e  loro
pertinenze  possedute  a  titolo di proprieta' o di diritto reale, da
pensionati  che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che
il  nucleo  familiare  di  appartenenza  si  trovi  in una situazione
economica  equivalente,  calcolata  in  base  a  quanto  previsto dal
regolamento   I.S.E.E.   approvato   dal   consiglio   comunale   con
deliberazione  n.  69  del  29  novembre  1999,  non  superiore  a L.
18.000.000 e comprovata da idonea autocertificazione da recapitare al
comune  entro  e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge
per la dichiarazione (I.C.I.).
(Omissis).
1A586405
Il  comune  di  VALERA  FRATTA  (provincia di Lodi) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  l'aliquota  comunale  unica,  sugli
immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,75 per mille, rapportata
al valore degli immobili.
(Omissis).
1A586406
Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato, il
1o   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota agevolata I.C.I., per
l'abitazione  principale  nella  misura  del 5 per mille e l'aliquota
ordinaria per gli altri immobili nella misura del 6 per mille;
2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione di cui all'art.
8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art.
58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
1A586407
Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
6   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquote agevolate:
5  per  mille  per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di
proprieta' di residenti;
4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(Omissis).
1A586408
Il  comune  di  VAL  SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 2001,
in misura pari al 6 per mille.
(Omissis).
1A586409
Il  comune  di  VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis),  per  l'anno  2001  le  sottoelencate
aliquote,  salvo  diverse determinazioni da assumersi entro i termini
di approvazione del bilancio:
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 7 per mille;
l'aliquota  ridotta  nella  misura  del 5,5 per mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma
1,  della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione del
comma  56,  dell'art.  3,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, in
favore  dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
l'aliquota  ridotta  nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art.
1,  comma  5,  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  e  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori;
l'aliquota  ridotta  nella  misura  del  5,5  per mille per i terreni
agricoli.
(Omissis).
1A586410
Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato, il
2   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  ai  sensi  del  comma 1, dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001, in questo comune
sara'  applicata  l'imposta  comunale sugli immobili l'aliquota nella
misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
1A586411
Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2001,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  con  l'aliquota  unica del 5,5 per mille,
secondo  le  modalita'  delle vigenti disposizioni legislative, dando
atto  che  la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in
L.200.000.
(Omissis).
1A586412
Il  comune  di  VERNASCA  (provincia  di Piacenza) ha adottato, il 30
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
di   determinare,   nella  misura  di  seguito  indicata,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per  l'anno  2001,  per  le
motivazioni  tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita'
di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente:
A) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
B)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  e  le relative pertinenze
destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per
mille;
2.  di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi
dell'art.  8,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre
1996, n. 662.
(Omissis).
1A586413
Il  comune  di  VESTENANOVA  (provincia  di  Verona)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2.  di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
a)  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) aree fabbricabili: 6 per mille;
3. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
1A586414
Il  comune  di  VEZZA  D'ALBA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2001, nella misura unica del 5,75 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.l.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, da applicarsi a tutte le basi imponibili;
2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per le
abitazioni principali;
3.  di  dare  atto  che l'ammontare della detrazione, se non trova la
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere
computato,   per   la  parte  residua,  sull'imposta  dovuta  per  le
pertinenze.
(Omissis).
1A586415
Il  comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il
5  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
4,8  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazioni
principali;
4,8  per  mille  per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a
parenti entro il primo grado;
abitazioni affittate ai sensi della legge 431/1998: 2 per mille;
abitazioni affittate fuori campo applicazione legge 431/1998: 6,5 per
mille;
abitazioni a disposizione: 7 per mille;
abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille;
La  detrazione  e'  fissata  in L. 200.000, salve le differenziazioni
previste dal regolamento.
(Omissis).
1A586416
Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il
12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria al 5 per mille;
aliquota  diversificata  al  5,5  per  mille per gli immobili diversi
dall'abitazione principale;
aliquota  agevolata  al  2  per  mille  per  gli immobili strumentali
rientranti  nel  patrimonio  delle  impresi commerciali, artigiane ed
industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attivita';
stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale con esclusione delle
pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate.
(Omissis).
1A586417
Il  comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il
18   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2001, nella seguente misura:
immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze 6 per mille;
immobili  adibiti  ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per
mille;
ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze 6 per mille;
2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita
dal  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in L. 200.000.
(Omissis).
1A586418
Il  comune  di  VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001,  (omissis),  le  aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle
misure seguenti:
a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
b)  4,8  per  mille  aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel   comune,   esclusivamente  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale e le sue
pertinenze;
c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate;
2.  di  precisare che, anche per il 2001, la detrazione di L. 200.000
spetta  per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  nonche'  per  le fattispecie
aggiunte   dall'art.  14,  comma  1,  del  regolamento  comunale  con
esclusione  di quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in
uso gratuito a parenti e affini... ;
3. di aggiungere la possibilita' di effettuare i versamenti (I.C.I.),
sia  in  autotassazione  che  a seguito di accertamento, direttamente
presso  la  tesoreria  comunale  Banca  -  CRV  Cassa di Risparmio di
Vignola.
(Omissis).
1A586419
Il  comune  di  VIGONOVO  (provincia  di  Venezia) ha adottato, il 14
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.   di   mantenere,   per   l'anno  2001,  l'aliquota  (I.C.I.)  per
l'abitazione  principale  e  per gli immobili locati con contratto di
locazione  agevolata  a seguito di accordo definito in sede locale al
4,5 per mille;
2.  di  mantenere,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  (I.C.I.)  per gli
immobili sfitti e non locati al 9 per mille;
3.  di  mantenere,  per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per immobili
che non rientrano nelle categorie precedenti, al 6 per mille;
4.  di fissare inoltre, con decorrenza 1o gennaio 2001, in L. 300.000
la  detrazione  di  imposta  di  cui all'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992,  per  le  unita'  immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale,  dei  soggetti  passivi  di  cui
all'art.  3  del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle
seguenti condizioni:
a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1o gennaio 2001, 60
anni e che siano in condizione non lavorativa;
b) lavoratori cassintegrati o disoccupati;
c) portatori di handicap;
d)  soggetti  abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione
del minimo vitale;
5.  di  fissare,  con  decorrenza  1o  gennaio 2001, in L. 500.000 la
detrazione  d'imposta  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  per  le  unita'  immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale,  dei  soggetti  passivi  di  cui
all'art.  3  del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle
seguenti condizioni:
e)  soggetti passivi (I.C.I.) nel cui nucleo familiare e' presente un
figlio  convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al
100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992;
6. di stabilire inoltre che:
in  tutti  i  casi,  ad  esclusione di quelli sub d) ed e), il nucleo
familiare   dovra'   disporre   di   un   reddito  annuo  (imponibile
I.R.P.E.F.),  riferito  al  2000,  non  superiore  a  L.  21.000.000,
aumentato  di  L.  1.600.000 per ogni persona a carico o, nel caso in
cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000;
restano  in  ogni  caso  escluse  da detta agevolazione le abitazioni
principali  classificate  in  catasto  alle categorie A/1 (abitazioni
signorili),  A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e
A/9 (castelli, palazzi...);
i  componenti  il  nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno
risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di
godimento:
dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu'
di  una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6
e C7;
di  terreni  agricoli  per  un  valore  imponibile (I.C.I.) pari a L.
5.000.000;
di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale;
l'ulteriore  detrazione,  concessa  in base al possesso dei requisiti
sopra  determinati,  viene  suddivisa  fra  tutti i membri del nucleo
familiare  considerato  (inteso  sempre  ai  fini fiscali), che siano
titolari   di  diritti  reali  sullo  stesso  fabbricato  adibito  ad
abitazione principale del nucleo stesso;
l'handicap  preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di
fatto, l'attivita' lavorativa;
7.  di  stabilire  che  le  richieste di applicazione della ulteriore
detrazione  da  parte  dei  soggetti,  cosi'  come  sopra indicati da
lettera   a)   ad   e),   dovranno   essere   inoltrate   utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio ... (omissis);
8.  di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra
descritte,  godranno  della  detrazione  per abitazione principale di
legge, pari a L. 200.000;
9.  di  fissare  il  termine  ultimo  del  31  ottobre  dell'anno  di
imposizione,  per  la  presentazione all'amministrazione comunale dei
modelli medesimi;
10.  di  stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le
determinazioni   dell'ente   entro   il   30  novembre  dell'anno  di
imposizione;
11. di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede acconto
della   ulteriore   detrazione,   fatta   salva   diversa  successiva
determinazione   dell'ente,   qualora   i   requisiti   non   fossero
soddisfatti;  in  tal  caso  il contribuente, non potendo beneficiare
della  ulteriore  detrazione,  sara'  tenuto  al  saldo dell'imposta,
versando la parte indebitamente detratta.
(Omissis).
1A586420
Il  comune  di  VILLA  AGNEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 7
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2.  di  applicare  l'aliquota  ridotta del 4 per mille per i seguenti
immobili:
abitazione principale dei soggetti residenti;
tutti  gli  immobili  inseriti  nella  categoria  catastale C6 da far
rientrare nella tipologia immobili diversi dalle abitazioni ;
3.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
250.000.
(Omissis).
1A586421
Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il
12   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di   confermare   per  l'anno  2001,  nelle  misure  sotto  indicate,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
a)  aliquota  agevolata  del  4 per mille relativamente agli immobili
indicati  dal  comma  5,  dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n.
449.  In  tali  casi  l'aliquota  sara'  applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  degli interventi espressamente indicati
nel  citato  comma 5, art. 1, legge n. 449/1997, per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
b)  aliquota  del  5,5  per  mille  per  le  abitazioni  principali e
pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla
abitazione   principale   e   per   altri  fabbricati  diversi  dalla
abitazione;
d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili;
2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo  n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55
dell'articolo  3 della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno
2001,  cosi'  come  segue  (casi  e  criteri  di  cui  al  precedente
provvedimento  consiliare  n.  3/1997  con  le modifiche riportate in
premessa):
A)  ai  fini  della applicazione delle detrazioni minime e massime di
cui  all'art.  8,  commi  2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992,
cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  662/1996,  si  considerano
direttamente  adibite  ad abitazioni principali le unita' immobiliari
possedute  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate;
B) per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al
reddito  dei  contribuenti  riferito  all'anno precedente a quello di
imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:
persone  o  nuclei  familiari  per  i quali nell'anno di imposta o in
quello  precedente  si  sia  verificata  una  situazione  di  carenza
economica   che   abbia   determinato  l'iscrizione  nell'elenco  dei
beneficiari  di  contributi  per  il  pagamento  di tickets sanitari:
detrazione L. 500.000;
persone  titolari  di  solo  reddito  di pensione sociale e di quello
della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella
medesima situazione reddituale: detrazione L. 500.000;
solo per lavoratori dipendenti e pensionati con:
redditi  per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L.
500.000;
redditi  per ogni componente da L.500.000 a L. 690.000: detrazione di
L. 300.000;
redditi  per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L.
200.000;
(Omissis).
1A586422
Il  comune  di VILLANOVA MONDOVä (provincia di Cuneo) ha adottato, il
31   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001, con decorrenza 1o gennaio 2001,
nella  misura  del  6,25  per mille, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n.
504  del  30  dicembre  1992  per  gli immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso
abitativo,  per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2.  di non ridurre ne' di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
1A586423
Il  comune  di  VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale da
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie e
proprieta' indivise residenti nel comune: 4 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;
immobili   di   cui   al  gruppo  A  posseduti  oltre  all'abitazione
principale: 5 per mille;
immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille;
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   e  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  e  l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni,
in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille;
2.  di dare atto che, con effetto dal 1o gennaio 1997 per determinare
la  base  imponibile  dell'imposta  comunale  sugli immobili, occorre
tenere  presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del
5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;
3.  che  dall'imposta  dovuta  per  le  unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo la detrazione e' di L.
200.000,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
(Omissis).
1A586424
Il  comune di VIPITENO (STERZING) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  20  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli
immobili in questo comune, in misura uniforme col 5,3 per mille;
2.  di  fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in
misura uniforme di L. 650.000;
3.  di  applicare  le suddette disposizioni con decorrenza 1o gennaio
2001.
(Omissis).
1A586425
Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il
22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
5  per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage,
box,  posto  auto, soffitta, cantina, ubicati nello stesso edificio o
complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione principale);
sono   considerate  abitazioni  principali  quelle  concesse  in  uso
gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;
6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.
(Omissis).
1A586426
Il  comune  di  VITA  (provincia  di Trapani) ha adottato il 23 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;

=====================================================================
   N.D.    |   Tipologia degli immobili    |   Aliquote per mille
=====================================================================
     1     |aliquota unica                 |            5
2.  di  determinare,  per  l'anno  2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
    |Tipologia degli immobili	nonchè|
    |   categorie di soggetti in    |
    |  situazioni	 di particolare   | Detrazione d'imposta (Lire in
N.D.|  disagio economico- sociale   |         ragione annua)
=====================================================================
 1  |detrazione prima casa          |                         200.000
---------------------------------------------------------------------
    |ulteriore detrazione per la    |
    |prima casa                     |                         100.000
(Omissis).
1A586427
Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato,
il   5  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2001, le aliquote vigenti per l'anno
2000, ovvero:
un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari
adibite  direttamente  ad  abitazione  principale da parte di persone
fisiche soggetti passivi dell'imposta;
un'aliquota  principale  pari  al  6 per mille per tutte le rimanenti
fattispecie impositive;
una   detrazione   di   L.  200.000  annue  dell'imposta  dovuta  per
l'abitazione principale;
2.  di  individuare  come  categorie  di  soggetti  in  situazione di
particolare  disagio  socio  economico  le  persone  fisiche, sogetti
passivi  dell'imposta,  che  siano titolari di pensione, elevando per
questi  soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale
a L. 400.000, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:
a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con
l'unica   eccezione   delle  pertinenze  dell'abitazione  principale,
qualora distintamente iscritte al catasto;
b)   che  il  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  dimorante
nell'unita' immobiliare, intendendo come tale l'insieme dei familiari
e  parenti conviventi risultanti all'anagrafe al 1o gennaio 2001, sia
non  superiore  a  L.  20.000.000,  come  risultante  dalla somma dei
redditi  dichiarati  nelle  denunce  relative  all'anno  2000, ovvero
risultante  dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante
relativo all'anno 2000;
c)   che   il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  maggiore
detrazione  produca al comune, entro il termine previsto per il primo
versamento  dell'imposta  da  effettuare,  idonea autocertificazione,
resa  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella
quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:
1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al 1o gennaio 2001;
2)  la  dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio
nazionale  (con  l'unica  eccezione  delle pertinenze dell'abitazione
principale distintamente iscritte al catasto);
3)  la  dichiarazione  che  il  reddito complessivo del nucleo non e'
superiore a L. 20.000.000;
2-bis.  di  individuare,  inoltre,  come  categorie  di  soggetti  in
particolare  disagio socio economico, le famiglie che abbiano al loro
interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della
commissione  di  prima  istanza  della  locale U.S.L. che attesti una
invalidita'   non   inferiore   al  70  per  cento.  Al  proprietario
dell'immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo e'
consentito  elevare  a  L.  400.000  la  relativa detrazione, purche'
presenti idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per
il  primo  versamento  da  effettuare;  tale  agevolazione si intende
alternativa   all'analoga  detrazione  prevista  al  punto  2  per  i
pensionati e non e' pertanto con essa cumulabile;
3.  di  applicare  all'autorimessa, distintamente iscritta al catasto
fabbricati  alla  categoria  C/6,  la  stessa  aliquota  prevista per
l'abitazione   principale   purche'  sia  strettamente  pertinenziale
all'abitazione stessa e sia posseduta dal medesimo contribuente, e di
applicare alla stessa pertinenza anche l'eventuale parte eccedente di
detrazione   che   non   trova   capienza   nell'imposta  dovuta  per
l'abitazione principale;
4.  di  considerare come abitazioni principali le unita' immobiliari,
in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di
proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
(Omissis).
1A586428
Il  comune  di  ZERMEGHEDO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19
febbraio  e  12  marzo  2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, nella misura gia' vigente del 6 per mille;
(Omissis).
1.  di elevare la detrazione per abitazione principale di L. 250.000,
a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale;
2.   di   estendere   la  detrazione  per  abitazione  principale  al
proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai
parenti  fino  al  secondo  grado,  purche' utilizzata da questi come
abitazione principale e previa presentazione, all'ufficio tributi del
comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato
gratuito   registrato   o   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  a norma dell'art. 4, della legge n. 15/1968, con la quale
si  dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro
la scadenza della prima rata (I.C.I.) (30 giugno 2001);
3.  di determinare per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per
abitazione  principale  a  L.  350.000  alla  presenza delle seguenti
condizioni di disagio economico-sociale:
titolarita'  da  parte del soggetto della sola pensione sociale oltre
al  reddito  derivante  dalla proprieta', diritti di usufrutto, uso o
abitazione  dell'immobile  adibito  a propria abitazione principale e
delle  relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i
vari componenti del nucleo familiare;
in  aggiunta al precedente punto, godimento di un reddito complessivo
del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo,  al netto delle quote
relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle
relative  pertinenze, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., per l'anno
precedente  a  quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore
al  cd minimo vitale nella misura stabilita dal regolamento approvato
con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  27  dell'11 aprile 1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
la  richiesta  documentata  della  maggior  detrazione  dovra' essere
depositata  all'ufficio  protocollo entro il termine assegnato per la
presentazione   della  relativa  dichiarazione  I.C.I.  e  verificata
dall'ufficio servizi sociali del comune;
i  redditi  di  cui  ai  punti precedenti dovranno essere documentati
mediante autocertificazione;
tale  maggiore detrazione di L. 100.000 e' prevista, altresi', per le
famiglie  con persona portatrice di handicap (Iegge n. 104/1992), con
invalidi  al  100%,  la  cui  condizione sia certificata e presentata
sempre entro il termine assegnato per la presentazione.
(Omissis).