l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586400 Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per il 2001 l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille alle unita' residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale: a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi; c) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata; e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca; f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e cosi' come definite dall'art. 817 del Codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorche' distintamente iscritte in catasto (C6), nonche' le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purche' accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di due unita'; 2. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.), pari al 6,5 per mille alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno; 3. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) pari al 3 per mille alle unita' immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera d) della legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi' come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio; 4. di confermare per tutte le unita' diverse da quelle precedenti l'aliquota ordinaria (I.C.I.) pari al 5 per mille; 5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; 6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.E.R.), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a L. 500.000. (Omissis). 1A586401 Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dalIart. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 secondo le seguenti modalita': A) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000; B) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 apportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000; C) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: soggetto passivo portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L.; proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero, territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 80.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 6.000.000; 2. i livelli di reddito indicati alle lettere A) e B), rispettivamente di L. 26.000.000 e L. 20.000.000, vengono innalzati di: L. 1.500.000 per ogni persona a carico; L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L. che compongono il nucleo familiare. (Omissis). 1A586402 Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni (I.C.I.) per l'anno 2001: A) aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996. B) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo; C) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586403 Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 1A586404 Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5 per mille; 2. di mantenere inalterate le misure relative alle detrazioni per abitazione principale e loro pertinenze: L. 200.000 per casi ordinari; L. 500.000 esclusivamente per le abitazioni principali e loro pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di diritto reale, da pensionati che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in una situazione economica equivalente, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento I.S.E.E. approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 1999, non superiore a L. 18.000.000 e comprovata da idonea autocertificazione da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione (I.C.I.). (Omissis). 1A586405 Il comune di VALERA FRATTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota comunale unica, sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,75 per mille, rapportata al valore degli immobili. (Omissis). 1A586406 Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata I.C.I., per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille e l'aliquota ordinaria per gli altri immobili nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586407 Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquote agevolate: 5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprieta' di residenti; 4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis). 1A586408 Il comune di VAL SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 2001, in misura pari al 6 per mille. (Omissis). 1A586409 Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 1A586410 Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare ai sensi del comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001, in questo comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 1A586411 Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota unica del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L.200.000. (Omissis). 1A586412 Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente: A) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; B) aliquota per le unita' immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 1A586413 Il comune di VESTENANOVA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree fabbricabili: 6 per mille; 3. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586414 Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi a tutte le basi imponibili; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova la capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 1A586415 Il comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 4,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado; abitazioni affittate ai sensi della legge 431/1998: 2 per mille; abitazioni affittate fuori campo applicazione legge 431/1998: 6,5 per mille; abitazioni a disposizione: 7 per mille; abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; La detrazione e' fissata in L. 200.000, salve le differenziazioni previste dal regolamento. (Omissis). 1A586416 Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5 per mille; aliquota diversificata al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; aliquota agevolata al 2 per mille per gli immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle impresi commerciali, artigiane ed industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attivita'; stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate. (Omissis). 1A586417 Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per mille; ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 200.000. (Omissis). 1A586418 Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure seguenti: a) 6,2 per mille aliquota ordinaria; b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate; 2. di precisare che, anche per il 2001, la detrazione di L. 200.000 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini... ; 3. di aggiungere la possibilita' di effettuare i versamenti (I.C.I.), sia in autotassazione che a seguito di accertamento, direttamente presso la tesoreria comunale Banca - CRV Cassa di Risparmio di Vignola. (Omissis). 1A586419 Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per gli immobili sfitti e non locati al 9 per mille; 3. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti, al 6 per mille; 4. di fissare inoltre, con decorrenza 1o gennaio 2001, in L. 300.000 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1o gennaio 2001, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa; b) lavoratori cassintegrati o disoccupati; c) portatori di handicap; d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 5. di fissare, con decorrenza 1o gennaio 2001, in L. 500.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: e) soggetti passivi (I.C.I.) nel cui nucleo familiare e' presente un figlio convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al 100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992; 6. di stabilire inoltre che: in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d) ed e), il nucleo familiare dovra' disporre di un reddito annuo (imponibile I.R.P.E.F.), riferito al 2000, non superiore a L. 21.000.000, aumentato di L. 1.600.000 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000; restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...); i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di godimento: dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu' di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7; di terreni agricoli per un valore imponibile (I.C.I.) pari a L. 5.000.000; di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale; l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso; l'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa; 7. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, cosi' come sopra indicati da lettera a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio ... (omissis); 8. di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione per abitazione principale di legge, pari a L. 200.000; 9. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi; 10. di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione; 11. di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sara' tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta. (Omissis). 1A586420 Il comune di VILLA AGNEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia immobili diversi dalle abitazioni ; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 1A586421 Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, nelle misure sotto indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5, dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1, legge n. 449/1997, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto; c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione; d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole; e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno 2001, cosi' come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa): A) ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; B) per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione: persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000; persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 500.000; solo per lavoratori dipendenti e pensionati con: redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000; redditi per ogni componente da L.500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000; redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000; (Omissis). 1A586422 Il comune di VILLANOVA MONDOVä (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, con decorrenza 1o gennaio 2001, nella misura del 6,25 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di non ridurre ne' di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586423 Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprieta' indivise residenti nel comune: 4 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille; immobili di cui al gruppo A posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille; 2. di dare atto che, con effetto dal 1o gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento; 3. che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586424 Il comune di VIPITENO (STERZING) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, in misura uniforme col 5,3 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in misura uniforme di L. 650.000; 3. di applicare le suddette disposizioni con decorrenza 1o gennaio 2001. (Omissis). 1A586425 Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale); sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati. (Omissis). 1A586426 Il comune di VITA (provincia di Trapani) ha adottato il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |aliquota unica | 5 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== |Tipologia degli immobili nonchè| | categorie di soggetti in | | situazioni di particolare | Detrazione d'imposta (Lire in N.D.| disagio economico- sociale | ragione annua) ===================================================================== 1 |detrazione prima casa | 200.000 --------------------------------------------------------------------- |ulteriore detrazione per la | |prima casa | 100.000 (Omissis). 1A586427 Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote vigenti per l'anno 2000, ovvero: un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta; un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive; una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, sogetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni: a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto; b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare, intendendo come tale l'insieme dei familiari e parenti conviventi risultanti all'anagrafe al 1o gennaio 2001, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2000; c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi: 1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al 1o gennaio 2001; 2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto); 3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non e' superiore a L. 20.000.000; 2-bis. di individuare, inoltre, come categorie di soggetti in particolare disagio socio economico, le famiglie che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale U.S.L. che attesti una invalidita' non inferiore al 70 per cento. Al proprietario dell'immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo e' consentito elevare a L. 400.000 la relativa detrazione, purche' presenti idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare; tale agevolazione si intende alternativa all'analoga detrazione prevista al punto 2 per i pensionati e non e' pertanto con essa cumulabile; 3. di applicare all'autorimessa, distintamente iscritta al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purche' sia strettamente pertinenziale all'abitazione stessa e sia posseduta dal medesimo contribuente, e di applicare alla stessa pertinenza anche l'eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 4. di considerare come abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; (Omissis). 1A586428 Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio e 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura gia' vigente del 6 per mille; (Omissis). 1. di elevare la detrazione per abitazione principale di L. 250.000, a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale; 2. di estendere la detrazione per abitazione principale al proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, purche' utilizzata da questi come abitazione principale e previa presentazione, all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a norma dell'art. 4, della legge n. 15/1968, con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro la scadenza della prima rata (I.C.I.) (30 giugno 2001); 3. di determinare per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per abitazione principale a L. 350.000 alla presenza delle seguenti condizioni di disagio economico-sociale: titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritti di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i vari componenti del nucleo familiare; in aggiunta al precedente punto, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd minimo vitale nella misura stabilita dal regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 dell'11 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni; la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune; i redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante autocertificazione; tale maggiore detrazione di L. 100.000 e' prevista, altresi', per le famiglie con persona portatrice di handicap (Iegge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata e presentata sempre entro il termine assegnato per la presentazione. (Omissis).