Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.