IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8  aprile  2016,  n.  12;oVisto  il
decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con  cui  il
dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del  direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la determina direttoriale n. 1851 del  13  dicembre  2019  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Vista la determina AIFA n. 1264 del 3 agosto 2018, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del   25   agosto   2018,   riguardante
l'inserimento del medicinale «Octreotide»  a  lunga  durata  d'azione
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,
per il rallentamento  della  progressione  dell'insufficienza  renale
associata alla malattia del  rene  policistico  autosomico  dominante
(ADPKD) in adulti con CKD di stadio 4 e aumentato rischio  di  rapida
progressione   verso   l'uremia   terminale   e   terapia   dialitica
sostitutiva; 
  Vista la determina AIFA n. 128941 del 18 novembre 2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28  novembre  2019,  di  modifica
alla  determina  AIFA  n.   1264   del   3   agosto   2018   relativa
all'inserimento del medicinale octreotide  a  lunga  durata  d'azione
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,
per il rallentamento  della  progressione  dell'insufficienza  renale
associata alla malattia del  rene  policistico  autosomico  dominante
(ADPKD) in adulti con CKD di stadio 4 e aumentato rischio  di  rapida
progressione   verso   l'uremia   terminale   e   terapia   dialitica
sostitutiva; 
  Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,  l'allegato   alla
determina AIFA n. 128941 del 18 novembre 2019 contiene  solamente  la
parte,  oggetto  di  modifica,  relativa  ai  parametri  clinici   da
monitorare nel corso della terapia con «Octreotide»  a  lunga  durata
d'azione, e non anche le restanti condizioni di impiego, che dovevano
intendersi immutate; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  garantire  maggior   chiarezza,
pubblicare per intero l'allegato corretto, con  tutte  le  condizioni
per la prescrittibilita' a carico del Sistema sanitario nazionale  ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Rettifica: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1 della determina AIFA n. 128941 del 18 novembre 2019 e'
sostituito  con  l'allegato  1  alla  presente  determina,   che   ne
costituisce parte integrante.