Art. 2 Forme e caratteristiche dei PUC 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti, utili alla collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, che puo' avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1. 3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attivita' di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attivita' previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 5. I soggetti obbligati non possono svolgere attivita' in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita' di lavoro. 6. Non possono essere oggetto dei PUC le attivita' connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche gia' oggetto di appalto, ovvero attivita' sostitutive di analoghe attivita' affidate esternamente dal comune o dall'ente.