Art. 2 
 
                   Forme e caratteristiche dei PUC 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019,
il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito  del  Patto
per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale,  la  propria
disponibilita'  per  la  partecipazione  a   progetti,   utili   alla
collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La
mancata adesione ai PUC da parte di  uno  dei  componenti  il  nucleo
familiare  comporta  la  decadenza  dal  Rdc.  La  partecipazione  e'
facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al  Rdc,
inclusi i soggetti esonerati ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai
PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1,  contenente  indicazioni
operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente  decreto,
di cui costituisce parte integrante. 
  2. L'amministrazione titolare  dei  PUC  e'  il  comune,  che  puo'
avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o  di  altri
enti pubblici, nelle modalita' individuate  nell'Allegato  1.  I  PUC
sono progettati e svolti in  ambito  culturale,  sociale,  artistico,
ambientale, formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,  secondo  le
modalita' individuate,  quanto  a  caratteristiche  e  struttura  dei
progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1. 
  3.  I  PUC  comportano,  per  il  soggetto  obbligato,  un  impegno
compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso
non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo  di  sedici
ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle
otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu'  giorni
della settimana sia su uno o piu' periodi del  mese,  fermo  restando
l'obbligo del  totale  delle  ore  previste  nel  mese,  compresa  la
possibilita' di un eventuale recupero delle ore  perse  nel  mese  di
riferimento. 
  L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma  non
puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento  dell'impegno
oltre  le  otto  ore  settimanali,  a  seguito  di  accordi  tra   il
beneficiario  ed  i  servizi.  In  tali  casi  devono  essere  svolte
settimanalmente il complesso delle ore concordate. 
  4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono  assimilabili
ad attivita' di lavoro  subordinato,  parasubordinato  o  autonomo  e
l'utilizzo dei  beneficiari  di  Rdc  nelle  attivita'  previste  dai
progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 
  5.  I  soggetti  obbligati  non  possono  svolgere   attivita'   in
sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente  o
dall'ente gestore nel caso di  esternalizzazione  di  servizi  o  dal
soggetto del privato  sociale.  I  medesimi  soggetti  obbligati  non
possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione  del
soggetto proponente il progetto e non possono  sostituire  lavoratori
assenti a causa  di  malattia,  congedi  parentali,  ferie  ed  altri
istituti, ne' possono essere utilizzati per  sopperire  a  temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'
di lavoro. 
  6. Non possono essere oggetto dei PUC le  attivita'  connesse  alla
realizzazione di lavori o opere pubbliche gia'  oggetto  di  appalto,
ovvero  attivita'  sostitutive   di   analoghe   attivita'   affidate
esternamente dal comune o dall'ente.