Art. 3 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita'  e  numero
di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita  sezione
della Piattaforma GEPI per essere reso  disponibile  ai  responsabili
della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione  del
Patto per l'inclusione sociale.  Le  informazioni  di  cui  al  primo
periodo  sono  altresi'  messe  a  disposizione,  mediante   apposite
procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la  Piattaforma  per
il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego  che  le  utilizzano
nell'ambito della definizione del Patto per il  lavoro.  I  possibili
abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del  Rdc,
individuati nell'ambito dei Patti  per  l'inclusione  sociale  e  dei
Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1,  sono
comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni  e  dei
centri  per  l'impiego   nelle   Piattaforme   di   riferimento.   Il
coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi  competenti  dei
comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui  all'Allegato  1,  dalla
interoperabilita' delle  citate  Piattaforme,  che  costituiscono  il
Sistema  informativo  del  Reddito  di  cittadinanza.  Le   modalita'
attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC  nella
Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i
Patti per il lavoro sono  disciplinate  secondo  le  indicazioni  del
presente decreto mediante integrazione del decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108. 
  2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da  parte  del  comune
sia inferiore a quello di tutti  i  componenti  tenuti  gli  obblighi
appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del  Rdc  residenti  nel
territorio  di  competenza,  si  osservano  i  seguenti  criteri   di
priorita': 
    a)  la  partecipazione  di  almeno  un  componente   per   nucleo
famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti
agli obblighi; 
    b)  l'assegnazione  prioritaria  ai  beneficiari  con  classe  di
importo del beneficio economico del Rdc maggiore. 
  3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito,  con
aggiornamento all'inizio di ciascun  mese  e  previa  identificazione
delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI
del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle
more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma,  si
procede  all'assegnazione  secondo  l'ordine  di   convocazione   dei
beneficiari da parte dei comuni e dei centri per  l'impiego  ai  fini
della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e  dei
Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della
Piattaforma, e' preventivamente individuata  da  ciascun  comune  una
quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare  ai  centri  per
l'impiego territorialmente competenti. 
  4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente  per  ogni
progetto un  apposito  registro  numerato  progressivamente  in  ogni
pagina, timbrato e firmato in  ogni  suo  foglio  dal  rappresentante
legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel  registro  sono
riportati  tutti  i  dati  indicati  al  punto  IV  dell'Allegato  1,
relativamente alla struttura del  progetto  nonche',  in  un'apposita
sezione dedicata alla registrazione delle  presenze  giornaliere  dei
beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta  salva
l'affidabilita' e la verificabilita'  delle  informazioni  riportate,
possono  essere  adottate  modalita'  di  istituzione  e  tenuta  del
registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura
la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della
reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e'  titolare.
I   dati   riportati   nel   registro   rilevano   anche   ai    fini
dell'assicurazione obbligatoria  INAIL  contro  gli  infortuni  e  le
malattie  professionali.  Le  assenze  per  malattia  o  per   motivi
personali e familiari devono  essere  giustificate  e  opportunamente
documentate. Le assenze non giustificate  sono  oggetto  di  richiamo
nelle modalita' di cui all'Allegato  1,  salvo  l'eventuale  recupero
delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso
in cui, nonostante  tre  precedenti  richiami,  si  siano  verificate
assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del
beneficiario e' considerato  equivalente  alla  mancata  adesione  al
progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la  Piattaforma
GEPI, la decadenza dal beneficio  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5,
lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  5.  A  seguito  di  esigenze  sopravvenute  ovvero  di   criticita'
evidenziate  nello  svolgimento  del  progetto,  anche  al  fine   di
migliorare  l'abbinamento,  e'  facolta'   del   soggetto   attuatore
richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.