Art. 3 Modalita' attuative 1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita' e numero di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1, sono comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui all'Allegato 1, dalla interoperabilita' delle citate Piattaforme, che costituiscono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalita' attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108. 2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti gli obblighi appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di priorita': a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti agli obblighi; b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del Rdc maggiore. 3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito, con aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si procede all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della Piattaforma, e' preventivamente individuata da ciascun comune una quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per l'impiego territorialmente competenti. 4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonche', in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta salva l'affidabilita' e la verificabilita' delle informazioni riportate, possono essere adottate modalita' di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e' titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalita' di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario e' considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019. 5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticita' evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, e' facolta' del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.