Art. 4 Obblighi in materia di salute e sicurezza 1. Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e' fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Poverta' e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.