Art. 4 
 
              Obblighi in materia di salute e sicurezza 
 
  1. Ai beneficiari del  Rdc  impegnati  nei  PUC  si  applicano  gli
obblighi in materia di salute e sicurezza previsti  in  relazione  ai
soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le  previsioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124. 
  2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei  progetti
idonee  coperture  assicurative  presso  l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  contro  gli
infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle
attivita' previste dal PUC, nonche'  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi. 
  3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e  le  malattie
professionali e' fissato, con successivo  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL,  un  premio
speciale unitario, a norma dell'art. 42 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  4. Agli oneri per le coperture assicurative si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo Poverta' e del  PON  Inclusione,  secondo  le
indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.