Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi
quelli  derivanti  dalle   assicurazioni   presso   l'INAIL   e   per
responsabilita' civile  dei  partecipanti,  come  meglio  specificati
nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo  poverta',  nei
limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo  le
indicazioni contenute nei decreti  di  riparto  del  Fondo  medesimo,
oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON  inclusione,
secondo  le  modalita'  individuate  negli  atti  di   gestione   del
programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto  tutte  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. In esito ad un primo  periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sulla  base  delle  eventuali
criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito  della  cabina  di
regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147
del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e'  possibile  procedere
all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita'  di
attuazione dei PUC. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 22 ottobre 2019 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221