Art. 5 Disposizioni finali 1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalita' individuate negli atti di gestione del programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147 del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e' possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita' di attuazione dei PUC. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 22 ottobre 2019 Il Ministro: Catalfo Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221