(Disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    All'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi:
«fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore».   Sono   ammessi   i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad  evidenziare  l'operato
dei  singoli  produttori  o  le  tecniche   di   produzione,   quali:
«monovarietale»,  «raccolto  a   mano»,   «da   ulivi   monumentali»,
«denocciolato»,   ecc.,    ovvero    evidenziando    una    rilevante
caratteristica  organolettica   «fruttato»,   ecc.,   preventivamente
autorizzati dall'organismo di controllo. 
    E' consentito l'uso veritiero di nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati e/o pubblici purche' non abbiano significato laudativo e  non
siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
    L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e  loro  localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento  nell'azienda
olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole  situate  nell'area
di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  in
una percentuale almeno uguale o superiore al 51%, con olive  raccolte
negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima. 
    Il nome dell'indicazione geografica  protetta  «Olio  di  Puglia»
deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo
da  poter  essere  distinto  dal  complesso  delle  indicazioni   che
compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il
logotipo descritto nel presente art. 8 ed il  simbolo  europeo  della
I.G.P.. 
    L'etichetta dovra' riportare il simbolo europeo della I.G.P. e il
logo della I.G.P. «Olio di PUGLIA», di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il logo dell'olio extravergine di oliva I.G.P. «Olio  di  Puglia»
si sviluppa all'interno di un area circolare con uno sfondo di colore
amaranto  (Pantone  1815).  Apre  la  composizione  la   riproduzione
tridimensionale di una moneta d'oro con foglie e rami di ulivo ed una
ruota con una  fanciulla  adagiata  reggente  un  ramo  di  olivo  ad
indicare l'Apulia; nella moneta inoltre compare nella parte superiore
la dicitura in tridimensionale S•P•Q•R• OPTIMO PRINCIPI e nella parte
inferiore la dicitura in tridimensionale VIA TRAIANA.  La  moneta  e'
circondata superiormente dalla dicitura in bianco OLIO DI  PUGLIA  ed
inferiormente dalla dicitura in bianco I.G.P. Le  due  diciture  sono
separate da due foglioline di colore giallo zafferano (pantone  130).
Il font utilizzato e' Acquamax (medium). Il logo  puo'  essere  usato
anche nella versione bianco e nero. 
    I recipienti in cui e' confezionato l'olio  extravergine  d'oliva
ad  Indicazione  geografica  protetta  «Olio  di  Puglia»   ai   fini
dell'immissione  al  consumo  devono  essere  idonei  per  la   buona
conservazione del prodotto e di capacita' non superiore  a  litri  5,
sigillati e provvisti di etichetta; nel caso  di  vendita  al  canale
Horeca,  l'olio  extravergine  d'oliva  ad   Indicazione   geografica
protetta «Olio di Puglia» potra' essere confezionato  con  recipienti
di maggiore capacita'. 
    In etichetta e' obbligatorio la campagna di raccolta, sotto forma
del mese ed anno della raccolta  con  mese  corrispondente  a  quello
dell'estrazione  dell'olio  dalle  olive,  il  lotto  e  la  data  di
confezionamento. Inoltre e' obbligatorio indicare il termine  massimo
di conservazione un periodo non superiore ai 20 mesi  dalla  data  di
confezionamento. 
    E' consentito il riferimento all'olio ottenuto col  metodo  della
produzione biologica.