Art. 4 Procedura di accreditamento 1. La richiesta di accreditamento e' presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalita' definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6 dicembre di ogni anno. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo. 2. Con la richiesta di accreditamento il soggetto richiedente trasmette la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, e l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2, comma 1. 3. La Commissione di cui all'art. 3, entro il 6 marzo di ogni anno, formula per ogni richiesta un motivato parere. 4. Entro il 6 giugno di ogni anno, con provvedimento congiunto del direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del direttore generale per l'educazione e la ricerca del Ministero per i beni e le attivita' culturali, tenuto conto del parere della Commissione di cui all'art. 3, sono assunte le determinazioni in merito all'iscrizione del richiedente nell'elenco dei soggetti accreditati. 5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, da' comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.