Art. 2 Modalita' di pagamento dei rimborsi 1. Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. 2. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonche' le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo. 3. L'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali di cui al comma 2, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a. 4. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.a. costituiscono operazioni afferenti il servizio di tesoreria dello Stato, la cui esecuzione e' affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.