Art. 2 
 
                 Modalita' di pagamento dei rimborsi 
 
  1. Il pagamento dei rimborsi avviene  mediante  bonifico  su  conto
corrente bancario o postale. 
  2. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le coordinate
del  conto  corrente,  bancario  o  postale,  nonche'   le   relative
variazioni,  da  utilizzare  per  tutti  i  rimborsi  da  pagare   al
beneficiario medesimo. 
  3. L'erogazione dei rimborsi  alle  persone  fisiche,  in  caso  di
mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali di  cui  al
comma 2, avviene tramite titoli  di  credito  a  copertura  garantita
emessi da Poste Italiane S.p.a. 
  4. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali  tramite  titoli
di credito emessi da Poste Italiane S.p.a.  costituiscono  operazioni
afferenti il servizio di tesoreria dello Stato, la cui esecuzione  e'
affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge   1°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.