Art. 3 
 
           Pagamento dei rimborsi mediante accreditamento 
          delle somme in conto corrente bancario o postale 
 
  1. Il pagamento dei  rimborsi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  e'
eseguito dalla Banca d'Italia  mediante  bonifico  sulla  base  degli
elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate. 
  2. Le somme che le banche e Poste Italiane  S.p.a.  sono  tenute  a
restituire alla Banca d'Italia a fronte di bonifici non andati a buon
fine affluiscono automaticamente ai pertinenti  capitoli  di  entrata
del bilancio dello Stato. 
  3. In caso di pagamento non andato a  buon  fine,  l'Agenzia  delle
entrate ne da' comunicazione al beneficiario  indicando  le  relative
cause.