Art. 3 Pagamento dei rimborsi mediante accreditamento delle somme in conto corrente bancario o postale 1. Il pagamento dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1, e' eseguito dalla Banca d'Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate. 2. Le somme che le banche e Poste Italiane S.p.a. sono tenute a restituire alla Banca d'Italia a fronte di bonifici non andati a buon fine affluiscono automaticamente ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. 3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.