Art. 4 Pagamento dei rimborsi mediante titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.a. 1. Il titolo di cui all'art. 2, comma 3, e' emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate. La somma puo' essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario. 2. Gli importi dei titoli di credito non riscossi alla scadenza del termine di validita' degli stessi sono riaccreditati da Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. 3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.