Art. 4 
 
          Pagamento dei rimborsi mediante titolo di credito 
        a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.a. 
 
  1. Il titolo di cui all'art. 2, comma 3, e'  emesso  e  inviato  al
beneficiario da Poste  Italiane  S.p.a.,  sulla  base  degli  elenchi
trasmessi dall'Agenzia delle entrate. La somma puo' essere  incassata
presso tutti gli uffici postali oppure  versata  sul  conto  corrente
bancario o postale indicato dal beneficiario. 
  2. Gli importi dei titoli di credito non riscossi alla scadenza del
termine  di  validita'  degli  stessi  sono  riaccreditati  da  Poste
Italiane S.p.a. sul conto corrente in essere intestato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche per
un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. In caso di pagamento non andato a  buon  fine,  l'Agenzia  delle
entrate ne da' comunicazione al beneficiario  indicando  le  relative
cause.