Art. 5 Disposizioni finali e transitorie 1. Al fine dei pagamenti di cui all'art. 2, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. L'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1. 3. L'Agenzia delle entrate e Poste Italiane S.p.a. provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 3. 4. Nel fissare la remunerazione da riconoscere a Poste Italiane S.p.a. per le operazioni relative allo svolgimento del servizio di tesoreria affidate alla stessa societa', periodicamente quantificata con la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si tiene conto anche delle operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali di cui al comma 3 dell'art. 2. 5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto. 6. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2019 Il direttore generale delle Finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1537