Art. 1-quater 
 
            Disposizioni urgenti in materia di supplenze 
 
  1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attribuzione  degli  incarichi  di
supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e,
in  subordine,  a  decorrere  dall'anno  scolastico   2020/2021,   si
utilizzano le graduatorie provinciali per  le  supplenze  di  cui  al
comma 6-bis»; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e  posti  di
insegnamento mediante le supplenze di  cui  ai  commi  1  e  2,  sono
costituite specifiche graduatorie provinciali distinte  per  posto  e
classe di concorso». 
  2.   Una    specifica    graduatoria    provinciale,    finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai
soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
  3. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  provinciali  di  cui  al
comma 6-bis dell'articolo 4  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
introdotto dalla lettera  b)  del  comma  1  del  presente  articolo,
indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di  circolo  o
di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino
a venti istituzioni scolastiche della  provincia  nella  quale  hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi  di
concorso cui abbiano titolo. 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «In   occasione
dell'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2019/2020,
l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per  posto  comune
nella scuola secondaria  e'  riservato  ai  soggetti  precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in  possesso
dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e  2,  lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3  maggio
          1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di  personale
          scolastico), pubblicata nella G.U. 10 maggio 1999, n.  107,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e dei posti di insegnamento  che  risultino  effettivamente
          vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre  e  che
          rimangano   prevedibilmente   tali   per   l'intero    anno
          scolastico, qualora non sia  possibile  provvedere  con  il
          personale  docente  di  ruolo  delle  dotazioni   organiche
          provinciali o mediante  l'utilizzazione  del  personale  in
          soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia  stato
          gia' assegnato a qualsiasi titolo personale  di  ruolo,  si
          provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
          attesa dell'espletamento delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di personale docente di ruolo. 
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento  non  vacanti  che   si   rendano   di   fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno scolastico si provvede mediante  il  conferimento
          di supplenze temporanee fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento   di
          supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche per la copertura delle ore di  insegnamento  che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1  e  2
          si provvede con supplenze temporanee. 
              4. I posti delle dotazioni  organiche  provinciali  non
          possono essere coperti in nessun caso  mediante  assunzione
          di personale docente non di ruolo. 
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, il Ministro della pubblica  istruzione  emana
          un regolamento per la  disciplina  del  conferimento  delle
          supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri  di
          cui ai commi seguenti. 
              6. Per il conferimento delle supplenze annuali e  delle
          supplenze  temporanee  sino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui
          all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal  comma  6
          dell'art. 1  della  presente  legge,  e,  in  subordine,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano  le
          graduatorie provinciali per le supplenze di  cui  al  comma
          6-bis. 
              6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e
          posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
          1 e 2, sono costituite specifiche  graduatorie  provinciali
          distinte per posto e classe di concorso. 
              7. Per il conferimento delle  supplenze  temporanee  di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
          formazione di tali graduatorie sono improntati  a  principi
          di  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure   con
          riguardo anche all'onere di documentazione a  carico  degli
          aspiranti. 
              8. Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti di  cui  all'art.  401  del  testo  unico,  come
          sostituito dal comma 6 dell'art. 1  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,  comma  2,  della
          legge  27  dicembre  1997,  n.   449   ,   hanno   diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui hanno presentato le relative domande. Per gli  istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e' attribuita limitatamente alle classi di  concorso  nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti. 
              9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli  per
          l'accesso all'insegnamento nella  scuola  elementare  siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato  la  prova  facoltativa  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari provvedono all'insegnamento di una  corrispondente
          lingua straniera. 
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di   servizio.   La   relativa
          retribuzione spetta  limitatamente  alla  durata  effettiva
          delle supplenze medesime. 
              11. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario (ATA). Per il conferimento  delle  supplenze  al
          personale della terza qualifica  di  cui  all'art.  51  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5  settembre  1995,   si
          utilizzano le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali  per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico. 
              12. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          Accademie e dei Conservatori. 
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
          di musica di Bolzano, le norme particolari  in  materia  di
          conferimento delle supplenze adottate in  attuazione  dello
          Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 
              14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 5 sono abrogati gli articoli  272,  520,  521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 
              14-bis. I contratti a tempo determinato  stipulati  per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall' art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  107,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  pubblicata  nella  G.U.
          n.162 del 15 luglio 2015, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «107.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2022/2023,
          l'inserimento nelle graduatorie di circolo  e  di  istituto
          puo' avvenire esclusivamente a  seguito  del  conseguimento
          del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento
          previsto  nell'anno  scolastico  2019/2020,   l'inserimento
          nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella
          scuola secondaria e' riservato ai soggetti  precedentemente
          inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in
          possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 1, lettera b),
          e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
          59». 
              - Per il testo dell'art. 5, del decreto legislativo  13
          aprile 2017,  n.  59  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1.