Art. 1-quinquies 
 
Disposizioni in  materia  di  contenzioso  concernente  il  personale
  docente e per la copertura di posti  vacanti  e  disponibili  nella
  scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di contemperare  la  tutela  dei  diritti  dei  docenti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a  esaurimento
o di istituto e le esigenze di continuita'  didattica,  le  decisioni
giurisdizionali   in   sede   civile   o   amministrativa    relative
all'inserimento  nelle  predette  graduatorie,  che   comportino   la
decadenza dei contratti di lavoro di docente a  tempo  determinato  o
indeterminato stipulati presso le  istituzioni  scolastiche  statali,
sono eseguite entro quindici giorni dalla data di  notificazione  del
provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. 
  1-bis.  Al  fine  di   salvaguardare   la   continuita'   didattica
nell'interesse   degli   alunni,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e  nei  limiti
dei posti vacanti e disponibili, a  dare  esecuzione  alle  decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate  successivamente
al ventesimo  giorno  dall'inizio  delle  lezioni  nella  regione  di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di  ciascun
anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo  determinato
stipulati con i docenti di cui al  comma  1,  in  modo  tale  che  il
relativo termine non sia posteriore al  30  giugno  di  ciascun  anno
scolastico»; 
    b) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di contenzioso concernente il  personale  docente  e  per  la
copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti  per  la  dignita'
          dei  lavoratori   e   delle   imprese),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Disposizioni  in  materia   di   contenzioso
          concernente il personale docente  e  per  la  copertura  di
          posti vacanti e disponibili nella  scuola  dell'infanzia  e
          nella scuola primaria). - 1. Al  fine  di  contemperare  la
          tutela dei diritti dei  docenti  inseriti  a  pieno  titolo
          nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di  istituto
          e  le  esigenze  di  continuita'  didattica,  le  decisioni
          giurisdizionali in sede civile  o  amministrativa  relative
          all'inserimento nelle predette graduatorie, che  comportino
          la decadenza dei contratti di lavoro  di  docente  a  tempo
          determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
          scolastiche statali, sono eseguite  entro  quindici  giorni
          dalla   data    di    notificazione    del    provvedimento
          giurisdizionale     al      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
          (Comma introdotto dalla presente legge) 
              1-bis.  Al  fine  di   salvaguardare   la   continuita'
          didattica  nell'interesse  degli   alunni,   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
          nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a
          dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali  di  cui  al
          comma 1, quando  notificate  successivamente  al  ventesimo
          giorno  dall'inizio  delle   lezioni   nella   regione   di
          riferimento, trasformando i contratti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1  in
          contratti di lavoro a tempo determinato con termine  finale
          fissato al 30 giugno di ciascun  anno  scolastico,  nonche'
          modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i
          docenti di cui al comma 1, in modo  tale  che  il  relativo
          termine non sia posteriore al 30  giugno  di  ciascun  anno
          scolastico. 
              1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento
          dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi
          compresi quelli di potenziamento, che  di  sostegno,  nella
          scuola  dell'infanzia  e  in  quella  primaria  e'  coperto
          annualmente, sino  al  loro  esaurimento,  attingendo  alle
          graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  caso  di  esaurimento
          delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i  posti
          rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili  per  le
          procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente
          articolo. 
              1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente
          vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi  quelli  di
          potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia
          autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia  e  in
          quella  primaria  e'  coperto   annualmente   mediante   lo
          scorrimento delle  graduatorie  di  merito  delle  seguenti
          procedure concorsuali, attribuendo priorita'  a  quella  di
          cui alla lettera a): 
                a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art.
          1,  comma  114,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,
          limitatamente a coloro che  hanno  raggiunto  il  punteggio
          minimo previsto dal bando, sino  al  termine  di  validita'
          delle  graduatorie  medesime,  fermo  restando  il  diritto
          all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 
                b)  concorso  straordinario,  bandito   in   ciascuna
          regione, al quale, al netto dei posti di cui  alla  lettera
          a),  e'  destinato  il  50  per  cento  dei  posti  di  cui
          all'alinea  sino  a  integrale  scorrimento   di   ciascuna
          graduatoria regionale; ciascuna  graduatoria  regionale  e'
          soppressa al suo esaurimento; 
                c) concorsi ordinari per titoli  ed  esami,  banditi,
          con cadenza biennale, ai  sensi  dell'art.  400  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13
          luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto  dei
          posti di cui alla lettera a), il 50  per  cento  dei  posti
          vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i  posti
          rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure
          di cui alle lettere a) e b). 
              1-quinquies.     Il     Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato  a  bandire
          il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
          b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie,  che
          rimangono ferme per le successive immissioni in  ruolo,  in
          ciascuna   regione   e   distintamente   per   la    scuola
          dell'infanzia e per quella primaria, per la  copertura  dei
          posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
          di  sostegno.  Il  concorso  e'  riservato  ai  docenti  in
          possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
          della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
                a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito
          presso i  corsi  di  laurea  in  scienze  della  formazione
          primaria  o  analogo   titolo   conseguito   all'estero   e
          riconosciuto in Italia ai sensi  della  normativa  vigente,
          purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli  abbiano
          svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
          due   annualita'   di   servizio   specifico,   anche   non
          continuative, su posto comune  o  di  sostegno,  presso  le
          istituzioni scolastiche statali, valutabili  come  tali  ai
          sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
          124; 
                b) diploma magistrale con valore  di  abilitazione  o
          analogo titolo  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in
          Italia  ai  sensi  della  normativa  vigente,   conseguiti,
          comunque, entro  l'anno  scolastico  2001/2002,  purche'  i
          docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
          corso  degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno   due
          annualita' di servizio specifico, anche  non  continuative,
          su posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni
          scolastiche  statali,  valutabili  come   tali   ai   sensi
          dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai  posti
          di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in
          possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b)  del
          comma  1-quinquies,  nonche'  dello  specifico  titolo   di
          specializzazione sul sostegno  conseguito  ai  sensi  della
          normativa vigente o di analogo titolo  di  specializzazione
          conseguito all'estero e riconosciuto  in  Italia  ai  sensi
          della normativa vigente. 
              1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso
          di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione  per  tutte
          le  tipologie  di  posto  per  le  quali  sia  abilitato  o
          specializzato. 
              1-octies. Le graduatorie di merito  regionali  relative
          al concorso di cui al comma  1-quinquies  sono  predisposte
          attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e  30  punti  alla
          prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli
          valutabili rientrano il superamento di tutte  le  prove  di
          precedenti concorsi per il ruolo docente e il  possesso  di
          titoli  di  abilitazione  di  livello  universitario  e  di
          ulteriori  titoli  universitari   ed   e'   particolarmente
          valorizzato  il  servizio  svolto  presso  le   istituzioni
          scolastiche del sistema nazionale di istruzione,  al  quale
          sono riservati sino a  50  dei  70  punti  complessivamente
          attribuibili ai titoli. 
              1-novies. Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e  le
          modalita'  di  presentazione  delle   domande,   i   titoli
          valutabili, le modalita' di svolgimento della prova  orale,
          i criteri di valutazione dei titoli e della prova,  nonche'
          la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea
          misura del  contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
          disciplinati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente   decreto.   L'entita'   del
          contributo e' determinata in  misura  tale  da  consentire,
          unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato  di
          previsione del  Ministero,  la  copertura  integrale  degli
          oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
              1-decies.  L'immissione  in  ruolo  a   seguito   dello
          scorrimento di  una  delle  graduatorie  di  cui  al  comma
          1-quater comporta la decadenza dalle altre  graduatorie  di
          cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto
          e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma
          605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-undecies.  Per  la  partecipazione   alle   procedure
          concorsuali di cui al comma  1-quater,  lettere  b)  e  c),
          continua ad applicarsi quanto disposto  all'art.  1,  commi
          111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».