Art. 2 
 
Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  dirigenziale
  scolastico e  tecnico  dipendente  dal  Ministero  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
  delle istituzioni scolastiche 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso  selettivo  di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso  selettivo  per
titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al  corso-concorso»
sono soppresse; 
    d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Le  prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che  conseguano,
in  ciascuna  prova,  il  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o
equivalente.»; 
    e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
    f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  le
modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
le  prove  e  i   programmi   concorsuali,   la   valutazione   della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo  di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in ruolo». 
  2. E' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  180  mila  euro  annui  a
decorrere  dal  2021,  per  la  formazione  iniziale  dei   dirigenti
scolastici. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato  a  bandire,  nell'ambito  della  vigente   dotazione
organica,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti
tecnici, nonche', a decorrere dal  2023,  di  ulteriori  ottantasette
dirigenti tecnici,  con  conseguenti  maggiori  oneri  per  spese  di
personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022 e a  euro  19,55  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  fermo
restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi  3  e
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata  la  spesa  di  170
mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del
concorso. 
  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma  3,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  94,  quinto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  rifinanziata  nella
misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel
2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui  al  medesimo
comma 94. I contratti stipulati a valere  sulle  risorse  di  cui  al
primo periodo hanno termine all'atto  dell'immissione  in  ruolo  dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31  dicembre
2020. 
  5. All'articolo  58  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «29 febbraio 2020»; 
    b) al comma 5-bis,  la  parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite
le seguenti: «, per l'espletamento delle  procedure  selettiva  e  di
mobilita' di cui ai successivi commi»; 
    c) al comma 5-ter, le  parole:  «per  titoli  e  colloquio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263  posti  di   collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297»,la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:  «marzo»,  le
parole: «non puo' partecipare» sono sostituite dalle  seguenti:  «non
possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27  dicembre  2017,  n.
205»   sono   inserite   le   seguenti:   «,il   personale    escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,   nonche'   i
condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  i
condannati  per  taluno   dei   delitti   indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice  penale  e  gli  interdetti  da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni
ufficio o servizio in istituzioni o  strutture  pubbliche  o  private
frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole:  «modalita'  di
svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»; 
    d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui
al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale.  Nel  limite
di spesa di cui al comma 5-bis,  primo  periodo,  e  nell'ambito  del
numero  complessivo  di  11.263,  i  posti  eventualmente   residuati
all'esito della procedura  selettiva  di  cui  al  comma  5-ter  sono
utilizzati  per  il  collocamento,  a  domanda   e   nell'ordine   di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del  punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima  che,  in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero  nella  provincia  in
virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti  instaurati
a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative,  se
non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse  che  derivino
da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno  scolastico  2019/2020  e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto  ai  sensi  del
comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la  trasformazione  a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in  ruolo  ai
sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne'  a
quelli economici,  al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale
dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»; 
    e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: 
  «5-quinquies. Nel limite di spesa di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito del numero complessivo di  11.263  posti,  per
l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum,  operazioni  di
mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da  apposito  accordo
sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora  disponibili  in
esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma   5-quater.   Nelle   more
dell'espletamento   delle   predette    operazioni    di    mobilita'
straordinaria, al fine di garantire lo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore
residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. 
  5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,
dopo le  operazioni  di  mobilita'  straordinaria  di  cui  al  comma
5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato ad avviare  una  procedura  selettiva  per  la
copertura dei posti eventualmente residuati,  graduando  i  candidati
secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva
di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere  alle  dipendenze
dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale  impegnato
per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano  il
2018 e il  2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, per lo svolgimento di servizi di  pulizia  e  ausiliari,  in
qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti  servizi.  Alla
procedura  selettiva  non  puo'  partecipare  il  personale  di   cui
all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
nonche' il personale che e' stato inserito  nelle  graduatorie  della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono,  altresi',  partecipare
alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico  attivo,
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti per aver conseguito la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui  all'articolo  73
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati
dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del  codice  penale  e  gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e  grado
o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la  procedura  di
cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo  parziale  e  i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono  essere  trasformati
in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per
la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi  del
comma 5-ter  e  del  presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della
predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  attivita'   didattiche   in   idonee   condizioni
igienico-sanitarie, i  posti  e  le  ore  residuati  all'esito  delle
procedure  di  cui  al  comma  5-quinquies  sono  ricoperti  mediante
supplenze  provvisorie   del   personale   iscritto   nelle   vigenti
graduatorie. Il personale immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a  quelli  economici,
al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale  dipendente  delle
imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di
pulizia  e  ausiliari.  Successivamente   alle   predette   procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»; 
    f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021  e'  autorizzato
lo scorrimento della graduatoria della  procedura  selettiva  di  cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per
la  copertura  di  ulteriori quarantacinque  posti  di  collaboratore
scolastico. Dalla medesima data e' disposto il  disaccantonamento  di
un numero  corrispondente  di  posti  nella  dotazione  organica  del
personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo. 
  6-ter. All'onere derivante dal  comma  6-bis,  pari  a  euro  0,452
milioni per l'anno 2020 e a euro  1,355  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020  e  a  euro  1,355
milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  il  funzionamento  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) quanto a euro 1,355 milioni per  l'anno  2021  e  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
  5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro  88
milioni per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di
saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli  stanziamenti  di
bilancio riferiti al pagamento  di  stipendi,  retribuzioni  e  altri
assegni fissi al personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  a
tempo indeterminato; 
    b) quanto a euro 60 milioni,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori  dei
servizi  generali   e   amministrativi   del   personale   assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo  pieno  le  funzioni
dell'area di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le  graduatorie  risultanti
dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine
a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la  percentuale  di  idonei  e'
elevata al 30 per cento dei posti messi a  concorso  per  la  singola
regione, con arrotondamento all'unita' superiore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  29,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella  G.U.  del  9
          maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). -  1.
          Il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si   realizza
          mediante  concorso   selettivo   per   titoli   ed   esami,
          organizzato  su  base  regionale,  bandito  dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti  i
          posti  vacanti  nel  triennio,  fermo  restando  il  regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. Al concorso puo'  partecipare  il
          personale   docente   ed   educativo   delle    istituzioni
          scolastiche ed educative statali in possesso  del  relativo
          diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in
          base  al  previgente  ordinamento,   che   abbia   maturato
          un'anzianita' complessiva  nel  ruolo  di  appartenenza  di
          almeno  cinque  anni.  E'  previsto  il  pagamento  di   un
          contributo, da parte dei  candidati,  per  le  spese  della
          procedura concorsuale. Il  concorso  puo'  comprendere  una
          prova preselettiva e comprende una o  piu'  prove  scritte,
          cui sono ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale
          preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione
          dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate
          dai  candidati  che  conseguano,  in  ciascuna  prova,   il
          punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti le  modalita'  di  svolgimento
          del concorso e dell'eventuale preselezione, le  prove  e  i
          programmi concorsuali, la valutazione  della  preselezione,
          delle prove e dei titoli,  la  disciplina  del  periodo  di
          formazione e prova  e  i  contenuti  dei  moduli  formativi
          relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 39,  commi  3  e  3-bis
          della Legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nella
          G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del   part-time).   -
          Omissis. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4,  commi  3,  3-bis  e
          3-quinquies  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125 pubblicata nella G.U.  30  ottobre  n.
          255: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Omissis. 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'art. 33  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              Omissis». 
              - Si riportano i commi 300, 302 e 344 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021.),  pubblicata  nella
          G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
              «300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
          competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
          per il reclutamento del personale di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le  procedure
          concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'art. 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298  del  presente  articolo,  sono  svolte,   secondo   le
          indicazioni   dei   piani   di   fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,
          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.» 
              «302. Al fine di evitare l'effettuazione di  assunzioni
          oltre   i   limiti   di   spesa   assegnati   a    ciascuna
          amministrazione di cui al comma 301 le stesse  trasmettono,
          entro il 31 marzo di ciascuno  anno,  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare
          e quelli concernenti il personale dirigenziale  di  livello
          non generale e non dirigenziale da assumere,  in  relazione
          al  fabbisogno  e  nell'ambito  della   propria   dotazione
          organica,  nonche'  la  spesa  annua  lorda,  per  ciascuna
          annualita' e a regime, effettivamente da sostenere  per  il
          trattamento economico complessivo, tenuto conto  del  costo
          unitario annuo  per  ciascuna  qualifica  di  personale  da
          assumere. All'esito delle verifiche  operate  dai  predetti
          Dipartimenti,  le  amministrazioni  sono   autorizzate   ad
          assumere.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'art.
          1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo. In relazione alle assunzioni di cui alla  lettera
          b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli  obblighi
          di comunicazione previsti dal comma 322.» 
              «344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298
          a 342 e i relativi oneri, ai fini  dell'assegnazione  delle
          risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai
          sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di
          quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320,
          321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo il comma  94  dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: «Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicato nella GU n.162 del 15 luglio 2015: 
              «94.  Il  nucleo  per  la  valutazione  dei   dirigenti
          scolastici e' composto secondo  le  disposizioni  dell'art.
          25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e puo' essere articolato con una  diversa  composizione  in
          relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La
          valutazione e' coerente con l'incarico triennale e  con  il
          profilo professionale ed e' connessa alla  retribuzione  di
          risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di
          supporto  alle  scuole  impegnate  per  l'attuazione  della
          presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
          assicurare la valutazione dei  dirigenti  scolastici  e  la
          realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio  2016-2018
          possono essere attribuiti incarichi temporanei  di  livello
          dirigenziale non generale di durata  non  superiore  a  tre
          anni per le  funzioni  ispettive.  Tali  incarichi  possono
          essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica  dei
          dirigenti   tecnici    del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ai  sensi  dell'art.  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, e successive modificazioni, anche in  deroga,  per  il
          periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali  ivi
          previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di  cui
          al  presente  comma  e'  autorizzata,   per   il   triennio
          2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro
          per ciascun  anno  del  triennio.  La  percentuale  di  cui
          all'art.  19,  commi  5-bis  e  6,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, per i  dirigenti  tecnici  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e'  rideterminata,  nell'ambito  della   relativa
          dotazione organica, per il triennio  2016-2018,  in  misura
          corrispondente ad una maggiore  spesa  non  superiore  a  7
          milioni di euro per ciascun  anno.  Gli  incarichi  per  le
          funzioni  ispettive  di  cui  ai  periodi  precedenti  sono
          conferiti in base alla procedura pubblica di  cui  all'art.
          19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165,  e  successive  modificazioni,  mediante   valutazione
          comparativa dei curricula  e  previo  avviso  pubblico,  da
          pubblicare  nel   sito   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, che renda conoscibili  il
          numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione
          centrale e uffici scolastici regionali, nonche'  i  criteri
          di scelta da adottare per la valutazione comparativa.» 
              - Si riporta l'art.  58  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di  ricerca).  -  1.  Al
          fine di favorire lo sviluppo del  sistema  universitario  e
          della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 13-bis, le  parole  «triennio  2012-2014»
          sono sostituite dalle seguenti  «biennio  2012-2013»  e  le
          parole «per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti
          «per gli anni 2014 e 2015»; 
                b) al comma 14,  le  parole  «quadriennio  2011-2014»
          sono sostituite dalle seguenti «triennio  2011-2013»  e  le
          parole «per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti
          «per gli anni 2014 e 2015». 
              2.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
          230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: 
              «Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla vincita del programma.». 
              3-bis.  All'art.  6,  comma  12,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  «soggetti  privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca». 
              4. Ai maggiori oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
              5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,  e  sino
          al  29  febbraio  2020,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano, ai sensi dell'art.  1,  comma
          449, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di collaboratore scolastico accantonati ai sensi  dell'art.
          4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno  scolastico  il
          numero di posti  accantonati  non  e'  inferiore  a  quello
          dell'anno  scolastico  2012/2013.  In  relazione  a  quanto
          previsto dal presente  comma,  le  risorse  destinate  alle
          convenzioni per i servizi esternalizzati  sono  ridotte  di
          euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-bis. A decorrere dal 1° marzo  2020,  le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'art.  4  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
          procedure selettiva e di mobilita'  di  cui  ai  successivi
          commi. Il  predetto  limite  di  spesa  e'  integrato,  per
          l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020. 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'art. 554 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata  ad
          assumere alle dipendenze dello Stato, a  decorrere  dal  1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui  all'art.  1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
              5-quater.  Le  assunzioni,  da  effettuare  secondo  la
          procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a
          tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263, i posti  eventualmente  residuati  all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter. 
              5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
          una  tantum,  operazioni  di  mobilita'   straordinaria   a
          domanda,  disciplinate  da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
              5-sexies. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          gennaio 2021, il  personale  impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di cui all'art. 1,  comma
          622, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
          per  le  esigenze  di   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche e per le supplenze brevi. 
              6-bis. A decorrere dall'anno  scolastico  2020/2021  e'
          autorizzato  lo   scorrimento   della   graduatoria   della
          procedura selettiva di cui all'art.  1,  comma  622,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
              6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
          0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni  annui
          a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
                a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno  2020  e  a
          euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'art. 1, comma 763,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145; 
                b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno  2021  e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'art. 1,  comma  202,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
          in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
          delle aziende sperimentali  connesse  allo  svolgimento  di
          attivita' agricole, nell'ambito delle risorse  di  bilancio
          disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
          dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
          di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il  cui
          rapporto di lavoro e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
          e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione  puo'
          avvenire solo per l'esecuzione di lavori di  breve  durata,
          stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
          temporali e dei vincoli previsti  dalla  normativa  vigente
          per ciascuna tipologia di contratto.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  22,  comma  15  del
          decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   75   recante:
          «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a),
          c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e  z),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella G.U.  7
          giugno 2017, n. 130: 
              «15.  Per   il   triennio   2018-2020,   le   pubbliche
          amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
          interne,  possono  attivare,  nei  limiti   delle   vigenti
          facolta'   assunzionali,   procedure   selettive   per   la
          progressione tra le aree riservate al personale  di  ruolo,
          fermo restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti
          per l'accesso dall'esterno. Il numero  di  posti  per  tali
          procedure selettive riservate non puo' superare il  20  per
          cento di quelli previsti  nei  piani  dei  fabbisogni  come
          nuove  assunzioni  consentite  per  la  relativa   area   o
          categoria. In ogni caso, l'attivazione di  dette  procedure
          selettive riservate determina, in relazione  al  numero  di
          posti  individuati,  la  corrispondente   riduzione   della
          percentuale di riserva  di  posti  destinata  al  personale
          interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
          progressioni tra le aree di cui  all'art.  52  del  decreto
          legislativo n.  165  del  2001.  Tali  procedure  selettive
          prevedono  prove  volte  ad  accertare  la  capacita'   dei
          candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
          soluzione  di  problemi  specifici  e  casi  concreti.   La
          valutazione positiva conseguita dal dipendente  per  almeno
          tre anni, l'attivita'  svolta  e  i  risultati  conseguiti,
          nonche' l'eventuale  superamento  di  precedenti  procedure
          selettive,   costituiscono   titoli   rilevanti   ai   fini
          dell'attribuzione  dei  posti   riservati   per   l'accesso
          all'area superiore.» 
              - Si riporta il comma 605 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020.), pubblicata  nella  G.U.  29  dicembre
          2017, n. 302, S.O.: 
              «605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a
          carico della finanza pubblica,  un  concorso  pubblico  per
          l'assunzione  di  direttori   dei   servizi   generali   ed
          amministrativi, nei limiti delle facolta'  assunzionali  ai
          sensi dell'art.  39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti  amministrativi  che,
          alla data di entrata in vigore della presente legge,  hanno
          maturato almeno tre interi anni di  servizio  negli  ultimi
          otto nelle mansioni di direttore dei  servizi  generali  ed
          amministrativi   possono   partecipare    alla    procedura
          concorsuale di cui al primo periodo anche in  mancanza  del
          requisito culturale di  cui  alla  tabella  B  allegata  al
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale del  Comparto  scuola  sottoscritto  in  data  29
          novembre 2007, e successive modificazioni.»