Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico 1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.». 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni puo' essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), pubblicata nella G.U. 22 giugno 2019, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). - 1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalita', non eccedenza e gradualita' sanciti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalita' previsto dall'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalita' di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalita' attuative del presente comma, nel rispetto dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'art. 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonche' a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalita' di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1. 3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo. 5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.), pubblicato nella G.U. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: «Art. 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita'). - 1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilita', per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita' sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della piu' vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio e' assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.» - Si riporta l'art. 1, commi da 819 a 826 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'art. 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo art. 1 della legge n. 232 del 2016. 824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia. 825. L'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo art. 43-bis. 826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.».