Art. 3 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilevazione  biometrica  delle
  presenze  del  personale  scolastico  e  di  servizi  di  trasporto
  scolastico 
 
  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi  nonche'  i
dirigenti scolastici sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del
presente articolo.». 
  2. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie per l'accesso ai  servizi  di  trasporto  degli
alunni puo' essere, in ragione  delle  condizioni  della  famiglia  e
sulla  base  di  delibera  motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti
dall'ente locale  per  l'erogazione  del  servizio,  o  anche  nulla,
purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di  cui  all'articolo
1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 giugno
          2019, n. 56 (Interventi per  la  concretezza  delle  azioni
          delle   pubbliche   amministrazioni   e   la    prevenzione
          dell'assenteismo), pubblicata nella G.U. 22 giugno 2019, n.
          145, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). - 1.
          Ai  fini  della  verifica  dell'osservanza  dell'orario  di
          lavoro, le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione dei dipendenti di cui all'art.  3  del  medesimo
          decreto e fuori dei casi di cui all'art. 18 della legge  22
          maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e della dotazione del fondo  di  cui  al  comma  5,
          sistemi  di  verifica  biometrica   dell'identita'   e   di
          videosorveglianza  degli  accessi,  in   sostituzione   dei
          diversi sistemi di rilevazione automatica,  attualmente  in
          uso, nel rispetto dei  principi  di  proporzionalita',  non
          eccedenza e gradualita' sanciti dall'art. 5,  paragrafo  1,
          lettera c), del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  del
          principio di proporzionalita' previsto dall'art.  52  della
          Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e previo parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali ai sensi  dell'art.  154  del
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sulle
          modalita'  di  trattamento  dei   dati   biometrici,   sono
          individuate le modalita' attuative del presente comma,  nel
          rispetto dell'art. 9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  e
          delle misure di garanzia definite dal predetto Garante,  ai
          sensi dell'art. 2-septies  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 196 del 2003. 
              2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          adeguano la propria prestazione lavorativa  nella  sede  di
          lavoro alle esigenze  dell'organizzazione  e  dell'incarico
          dirigenziale  svolto  nonche'  a  quelle  connesse  con  la
          corretta  gestione  e  il  necessario  coordinamento  delle
          risorse umane. Per le finalita' di cui al  presente  comma,
          ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli  appartenenti
          alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, si  applicano  i  sistemi  di  verifica
          biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui  al
          comma 1. 
              3.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  per   espressa
          previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi  di
          pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  all'attuazione
          delle misure di cui ai commi 1 e 2 con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, avvalendosi  dei  servizi  di  rilevazione  delle
          presenze  forniti  dal  sistema   «NoiPA»   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze.  Le  altre  amministrazioni
          pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui  ai
          commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  dei
          servizi di rilevazione delle presenze forniti  dal  sistema
          «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Il personale degli istituti scolastici ed  educativi
          nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito  di
          applicazione del presente articolo. 
              5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai  commi
          1 e 4, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito   fondo   da
          ripartire, con una dotazione di  35  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019.  L'utilizzo  del  fondo  e'  disposto,  previa
          ricognizione dei fabbisogni, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione
          alle esigenze presentate. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35  milioni
          di   euro   per   l'anno   2019,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
          2017,  n.  63  (Effettivita'  del   diritto   allo   studio
          attraverso la definizione delle prestazioni,  in  relazione
          ai servizi alla persona, con particolare  riferimento  alle
          condizioni di disagio e  ai  servizi  strumentali,  nonche'
          potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art.
          1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015,
          n. 107.), pubblicato nella G.U. 16  maggio  2017,  n.  112,
          S.O.: 
              «Art. 5 (Servizi di trasporto e forme  di  agevolazione
          della mobilita'). - 1. Nella programmazione dei servizi  di
          trasporto e delle forme di  agevolazione  della  mobilita',
          per le alunne e gli alunni, le studentesse e  gli  studenti
          sono incentivate  le  forme  di  mobilita'  sostenibile  in
          coerenza con quanto previsto dall'art.  5  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne
          e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire
          loro il raggiungimento della piu' vicina sede di erogazione
          del servizio  scolastico.  Il  servizio  e'  assicurato  su
          istanza di  parte  e  dietro  pagamento  di  una  quota  di
          partecipazione diretta, senza nuovi o  maggiori  oneri  per
          gli enti territoriali interessati. 
              3. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico
          disponibile e senza nuovi o maggiori  oneri  per  gli  enti
          pubblici interessati.» 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 819 a 826 della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «819. Ai fini della tutela economica della  Repubblica,
          le regioni a statuto  speciale,  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e
          i comuni concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  ai
          commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e  119,
          secondo comma, della Costituzione. 
              820. A decorrere dall'anno 2019,  in  attuazione  delle
          sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29  novembre
          2017 e n. 101 del 17 maggio  2018,  le  regioni  a  statuto
          speciale, le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano  il
          risultato  di  amministrazione  e  il   fondo   pluriennale
          vincolato  di  entrata  e  di  spesa  nel  rispetto   delle
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118. 
              821. Gli enti di cui al comma  819  si  considerano  in
          equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza
          dell'esercizio  non  negativo.  L'informazione  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  desunta,  in  ciascun  anno,   dal
          prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato   al
          rendiconto della gestione  previsto  dall'allegato  10  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              822. Qualora risultino,  nel  corso  di  ciascun  anno,
          andamenti di spesa degli enti  di  cui  al  comma  819  non
          coerenti con gli impegni finanziari  assunti  con  l'Unione
          europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196. 
              823. A  decorrere  dall'anno  2019,  cessano  di  avere
          applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493,
          502 e da 505 a 509 dell'art.  1  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, e l'art. 6-bis del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al  saldo  non
          negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali,
          gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui  ai
          commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del
          2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso  di
          mancato conseguimento  del  saldo  non  negativo  dell'anno
          2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478  del  medesimo
          art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
              824.  Le  disposizioni  dei  commi  da  819  a  823  si
          applicano  anche  alle  regioni  a  statuto   ordinario   a
          decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
          subordinata al raggiungimento, entro il  31  gennaio  2019,
          dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano sulle risorse aggiuntive  per  il  finanziamento
          degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
          nelle materie di competenza concorrente di cui  ai  decreti
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dal
          comma 98. Decorso il predetto  termine,  in  assenza  della
          proposta  di  riparto  delle  risorse  di  cui  al  periodo
          precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano entro il 15  febbraio  2019,  le  disposizioni  del
          presente comma acquistano comunque efficacia. 
              825. L'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, e' abrogato.  Con  riferimento  al  saldo  non
          negativo degli anni 2017 e 2018,  restano  fermi,  per  gli
          enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma
          2 del medesimo art. 43-bis. 
              826. Ai fini della copertura  degli  oneri  di  cui  ai
          commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo  di  cui
          al comma 122 e' ridotto di 404 milioni di euro  per  l'anno
          2020, di 711 milioni di euro  per  l'anno  2021,  di  1.334
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.678  milioni  di  euro  per
          l'anno 2027 e di 1.500 milioni  di  euro  a  decorrere  dal
          2028.».