Art. 4 
 
                     Semplificazione in materia 
          di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 
 
  1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di
ricercae alle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente  destinati
all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450  e  452,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  in  materia  di  ricorso  alle
convenzioni-quadro  e  al   mercato   elettronico   delle   pubbliche
amministrazionie di utilizzo della rete telematica; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  512  a  516,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in  materia  di  ricorso  agli
strumenti di acquisto e negoziazione  della  Consip  S.p.a.  per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1 commi 449, 450 e 452 della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. 27 dicembre  2006,
          n. 299, S.O.: 
              «449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
              450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
          ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine
          e grado, delle istituzioni educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  per  gli
          acquisti di beni e servizi di importo pari  o  superiore  a
          5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia   di   rilievo
          comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso   al   mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          328, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Fermi
          restando gli obblighi e le facolta' previsti al  comma  449
          del presente articolo, le altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di
          beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000  euro  e
          inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute  a
          fare  ricorso  al  mercato   elettronico   della   pubblica
          amministrazione  ovvero  ad   altri   mercati   elettronici
          istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al  sistema
          telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
          riferimento per lo svolgimento  delle  relative  procedure.
          Per gli istituti e le scuole di ogni  ordine  e  grado,  le
          istituzioni  educative,  tenendo  conto  delle   rispettive
          specificita',  sono  definite,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  linee
          guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento
          degli acquisti  di  beni  e  servizi  omogenei  per  natura
          merceologica  tra  piu'  istituzioni,   avvalendosi   delle
          procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014  i
          risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono  presi
          in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse
          per il funzionamento.» 
              «452. Le  transazioni  compiute  dalle  amministrazioni
          statali  centrali  e  periferiche,  ad   esclusione   degli
          istituti e delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle
          istituzioni educative e  delle  istituzioni  universitarie,
          avvengono, per le convenzioni che hanno attivo  il  negozio
          elettronico, attraverso la rete telematica,  salvo  che  la
          stessa rete sia temporaneamente  inutilizzabile  per  cause
          non imputabili all'amministrazione procedente e  sussistano
          ragioni di imprevedibile necessita' e  urgenza  certificata
          dal responsabile dell'ufficio.» 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 512 a 516  della  legge
          28 dicembre 2015,  n.  208  recante:  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016). Pubblicata nella  G.U.  del  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
              «Omissis. 
              512.  Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e   la
          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di  cui  all'art.  9
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo art. 9 del  decreto-legge  n.  66  del
          2014. 
              513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)  predispone
          il  Piano  triennale  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  che  e'  approvato  dal   Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dal Ministro  delegato.  Il  Piano
          contiene,  per  ciascuna  amministrazione  o  categoria  di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 
              514. Ai fini di cui al  comma  512,  Consip  SpA  o  il
          soggetto  aggregatore  interessato   sentita   l'Agid   per
          l'acquisizione dei beni e servizi strategici  indicati  nel
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti
          di beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
          coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
          Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori,  sulla  base  di
          analisi delle informazioni in  loro  possesso  relative  ai
          contratti  di  acquisto  di  beni  e  servizi  in   materia
          informatica,  propongono  alle   amministrazioni   e   alle
          societa' di cui al comma 512  iniziative  e  misure,  anche
          organizzative e di processo, volte  al  contenimento  della
          spesa.  Consip  SpA  e  gli  altri   soggetti   aggregatori
          promuovono   l'aggregazione   della   domanda    funzionale
          all'utilizzo degli strumenti  messi  a  disposizione  delle
          pubbliche amministrazioni su base  nazionale,  regionale  o
          comune a piu' amministrazioni. 
              514-bis. Per i  beni  e  servizi  la  cui  acquisizione
          riveste particolare  rilevanza  strategica  secondo  quanto
          indicato nel Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,  le
          amministrazioni  statali,  centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine  e
          grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza  ed
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  ricorrono  a
          Consip Spa, nell'ambito del Programma di  razionalizzazione
          degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip  Spa  puo'
          supportare  i  soggetti  di  cui  al   periodo   precedente
          nell'individuazione    di    specifici    interventi     di
          semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei
          processi  amministrativi.  Per  le  attivita'  di  cui   al
          presente comma e' previsto un  incremento  delle  dotazioni
          destinate    al    finanziamento    del    Programma     di
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
          pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
          l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019. 
              515. La procedura di cui ai  commi  512  e  514  ha  un
          obiettivo di risparmio di  spesa  annuale,  da  raggiungere
          alla fine del triennio 2016-2018,  pari  al  50  per  cento
          della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
          settore informatico, relativa  al  triennio  2013-2015,  al
          netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
          effettuata tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
          documentata nel  Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,
          compresa quella relativa alle acquisizioni  di  particolare
          rilevanza strategica  di  cui  al  comma  514-bis,  nonche'
          tramite la societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Sono
          esclusi  dal  predetto  obiettivo  di  risparmio  gli  enti
          disciplinati  dalla  legge  9  marzo  1989,  n.  88  (237),
          nonche', per  le  prestazioni  e  i  servizi  erogati  alle
          amministrazioni committenti, la societa'  di  cui  all'art.
          83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, la societa' di cui all'art.  10,  comma  12,  della
          legge 8 maggio 1998, n.  146,  e  la  Consip  SpA,  nonche'
          l'amministrazione della giustizia in relazione  alle  spese
          di     investimento     necessarie     al     completamento
          dell'informatizzazione del processo civile e  penale  negli
          uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
          presente   comma    sono    utilizzati    dalle    medesime
          amministrazioni  prioritariamente   per   investimenti   in
          materia di innovazione tecnologica. 
              515-bis. Al fine di  facilitare  la  partecipazione  ai
          programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al  comma  510,  possono  procedere,  al  di  fuori   delle
          modalita' di cui al comma 512 e successivi,  per  attivita'
          di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere
          l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale
          della ricerca e facente  parte  della  rete  della  ricerca
          Europea GEANT, ai sensi dell'art. 40, comma 6, della  legge
          1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi  non  sono  inclusi
          nel computo della spesa annuale informatica.  La  procedura
          di affidamento segue le disposizioni del comma 516. 
              516. Le amministrazioni e le societa' di cui  al  comma
          512 possono procedere ad  approvvigionamenti  al  di  fuori
          delle modalita' di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente  a
          seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo  di
          vertice amministrativo, qualora il bene o il  servizio  non
          sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico
          fabbisogno   dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di
          necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare  la
          continuita'    della    gestione    amministrativa.     Gli
          approvvigionamenti effettuati ai sensi del  presente  comma
          sono comunicati all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
          all'Agid.»