Art. 5 
 
              Semplificazioni in materia universitaria 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  6,  le  parole  «dell'ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal  nono»  sono
sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 
  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica  nazionale,  di
cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  conseguiti
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano  gli  artt.  16  e  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del  sistema  universitario),pubblicata  nella
          GU. N. 10 del 14 gennaio 2011, S.O. come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei  professori.
          (Comma cosi' modificato dalla presenta legge). 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
          le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
          conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai  criteri
          di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                a)  l'attribuzione  dell'abilitazione  con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                c)    meccanismi     di     verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                d)   la   presentazione   della   domanda   per    il
          conseguimento dell'abilitazione senza scadenze  prefissate,
          con le modalita' individuate nel regolamento  medesimo;  il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
                e) i termini e le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
                f) l'istituzione  per  ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                g) il divieto  che  della  commissione  di  cui  alla
          lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
                h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla  lettera
          f)  all'interno  di  liste,   una   per   ciascun   settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
                i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
                l)  il  divieto  per  i  commissari  di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
                m) la preclusione, in caso di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
                m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
                n)  la  valutazione  dell'abilitazione  come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; 
                o)   lo   svolgimento   delle   procedure   per    il
          conseguimento dell'abilitazione presso  universita'  dotate
          di idonee strutture e l'individuazione delle procedure  per
          la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
          le strutture e il supporto di segreteria nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.» 
              «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
                a) pubblicita' dei bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
          sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli   del   Ministero   e
          dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale
          e  di   un   eventuale   profilo   esclusivamente   tramite
          indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
          informazioni dettagliate  sulle  specifiche  funzioni,  sui
          diritti e i doveri e sul relativo trattamento  economico  e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
                b)  ammissione  alle  procedure  dei  possessori  del
          titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,  ovvero,
          per i settori interessati, del diploma di  specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
                c)  valutazione  preliminare   dei   candidati,   con
          motivato giudizio analitico sui titoli,  sul  curriculum  e
          sulla produzione  scientifica,  ivi  compresa  la  tesi  di
          dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti  anche
          in  ambito  internazionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministro,  sentiti  l'ANVUR  e  il  CUN;  a  seguito  della
          valutazione   preliminare,   ammissione    dei    candidati
          comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
          10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
          inferiore a sei unita', alla discussione  pubblica  con  la
          commissione dei titoli e della  produzione  scientifica;  i
          candidati sono tutti ammessi alla  discussione  qualora  il
          loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di  un
          punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle  pubblicazioni
          presentate  dai  candidati  ammessi  alla  discussione,   a
          seguito della stessa; possibilita' di prevedere  un  numero
          massimo,   comunque   non   inferiore   a   dodici,   delle
          pubblicazioni che ciascun candidato puo'  presentare.  Sono
          esclusi esami scritti e orali, ad eccezione  di  una  prova
          orale volta  ad  accertare  l'adeguata  conoscenza  di  una
          lingua straniera; l'ateneo puo' specificare  nel  bando  la
          lingua straniera di  cui  e'  richiesta  la  conoscenza  in
          relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso  ovvero
          alle esigenze didattiche dei  corsi  di  studio  in  lingua
          estera;  la  prova  orale  avviene   contestualmente   alla
          discussione dei titoli e delle  pubblicazioni.  Nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui  al  primo  periodo,  si
          applicano i parametri e  criteri  di  cui  al  decreto  del
          Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma  7,  del
          decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
                d) formulazione della proposta di chiamata  da  parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima  e  di  seconda  fascia  e
          approvazione della stessa con  delibera  del  consiglio  di
          amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
                b) contratti triennali,  riservati  a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'art. 16 della presente legge, ovvero  che
          sono in possesso del  titolo  di  specializzazione  medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno usufruito di assegni di ricerca  ai  sensi  dell'art.
          51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  o  di
          assegni di ricerca di cui all'art. 22 della presente legge,
          o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata  nel
          ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
          1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
          il titolare del contratto, alla scadenza dello  stesso,  e'
          inquadrato  nel  ruolo   dei   professori   associati.   La
          valutazione  si  svolge  in   conformita'   agli   standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'art. 18,  comma  2,  assicura  la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo,  la
          procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata  per  la
          chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda  fascia
          di professori di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
          indeterminato in servizio  nell'universita'  medesima,  che
          abbiano  conseguito  l'abilitazione  scientifica   di   cui
          all'art. 16. A tal fine le universita'  possono  utilizzare
          fino  alla  meta'  delle  risorse  equivalenti   a   quelle
          necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
          ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'universita'  puo'
          utilizzare le risorse corrispondenti fino  alla  meta'  dei
          posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
          cui al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti  di  cui
          al   presente   articolo,   nel   periodo   di   astensione
          obbligatoria per maternita', sono sospesi e il  termine  di
          scadenza e' prorogato per  un  periodo  pari  a  quello  di
          astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
          dall'anno 2018, mediante corrispondente  riduzione  di  1,5
          milioni  di  euro  dello  stanziamento   annuale   previsto
          dall'art. 29, comma 22, secondo periodo.»