Art. 5 Semplificazioni in materia universitaria 1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»; b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.
Riferimenti normativi - Si riportano gli artt. 16 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario),pubblicata nella GU. N. 10 del 14 gennaio 2011, S.O. come modificati dalla presente legge: «Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. (Comma cosi' modificato dalla presenta legge). 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri di cui al comma 3. 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR; b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio; d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa; m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.» «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche' delle attivita' di ricerca. 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione telematica delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9. 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', sono sospesi e il termine di scadenza e' prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'art. 29, comma 22, secondo periodo.»