Art. 6 
 
                 Disposizioni urgenti sul personale 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Con riferimento alle  procedure  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma
1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto  anche  dalla
idoneita', in relazione al medesimo profilo o livello  professionale,
in graduatorie vigenti alla data del  31  dicembre  2017  relative  a
procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di  un  bando  competitivo
per il quale e' prevista l'assunzione per chiamata diretta  da  parte
dell'ente  ospitante,  nonche'  dall'essere  risultati  vincitori  di
selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o  per  assegno
di ricerca, per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca  connesse  a
progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle  iniziative
di stabilizzazione del personale assunto mediante  procedure  diverse
da quelle di cui al predetto comma 1, lettera  b),  dell'articolo  20
del  decreto  legislativo  n.  75  del  2017,  si   provvede   previo
espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneita'. 
  4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma
1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  poste  in  essere
dagli enti pubblici di ricerca, il  requisito  di  cui  al  comma  1,
lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per
il conteggio dei  periodi  prestati  alle  dipendenze  dell'ente  che
procede all'assunzione, si tiene conto  anche  dei  periodi  relativi
alle collaborazioni coordinate  e  continuative  e  agli  assegni  di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da  altri  enti
pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle  collaborazioni
coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con  il
sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca. 
  4-quater. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il  termine  del  31  dicembre
2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.». 
  1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di  ricerca  in
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato). -   1.   Qualora   la
stipulazione di contratti a tempo determinato o  il  conferimento  di
assegni di  ricerca  abbiano  avuto  ad  oggetto  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente  puo',  previa  procedura
selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di  tre  anni
anche non continuativi  negli  ultimi  cinque  anni,  trasformare  il
contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti  stabiliti  del
fabbisogno di personale, nel rispetto dei  principi  enunciati  dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE
della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel  rispetto  dei
principi di pubblicita' e trasparenza. 
  2. Al fine di garantire l'adeguato accesso  dall'esterno  ai  ruoli
degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il  50  per
cento delle  risorse  disponibili  per  le  assunzioni  nel  medesimo
livello,  indicate  nel  piano  triennale   di   attivita'   di   cui
all'articolo 7. 
  3. Al fine di  completare  le  procedure  per  il  superamento  del
precariato poste in atto dagli enti,  in  via  transitoria  gli  enti
medesimi possono  attingere  alle  graduatorie,  ove  esistenti,  del
personale  risultato  idoneo  nelle  procedure  concorsuali  di   cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma  1  del  presente
articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'  art.  12  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
          13 della legge 7 agosto 2015,  n.  124),  pubblicato  nella
          G.U. n. 276. del 25 novembre 2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 12 (Disposizioni sul personale). - 1. Al comma  4
          dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          sono  soppressi  i  seguenti  periodi:  «Per  gli  enti  di
          ricerca,   l'autorizzazione   all'avvio   delle   procedure
          concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e' concessa,  in
          sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del
          personale e  della  consistenza  dell'organico,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti. Per gli  enti  di  ricerca  di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  31  dicembre
          2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma  e'
          concessa in sede di approvazione  dei  Piani  triennali  di
          attivita' e del piano di fabbisogno del personale  e  della
          consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4,  del
          medesimo decreto.» 
              2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del  comma
          4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni  relative
          all'avvio delle procedure di reclutamento e  alle  relative
          assunzioni sono comunicate al Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              3. Il Ministro per la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  acquisito   il   parere   dei   Ministeri
          vigilanti,  in  sede  di  revisione  dell'attuale   modello
          contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in
          essi  operano,   individua   criteri   di   merito   e   di
          valorizzazione dell'attivita' di  ricerca,  in  conformita'
          con le migliori prassi internazionali 
              4. La facolta' degli Enti  di  reclutare  il  personale
          corrispondente al proprio fabbisogno nei  limiti  stabiliti
          dall'art. 9, commi 2 a 4, non  e'  sottoposta  a  ulteriori
          vincoli. 
              4-bis. Con riferimento alle procedure di  cui  all'art.
          20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          poste  in  essere  dagli  enti  pubblici  di  ricerca,   il
          requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto  art.
          20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in  relazione  al
          medesimo profilo o livello  professionale,  in  graduatorie
          vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure
          concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del  decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero  dalla  vincita
          di  un  bando  competitivo  per  il   quale   e'   prevista
          l'assunzione  per  chiamata  diretta  da  parte   dell'ente
          ospitante,  nonche'  dall'essere  risultati  vincitori   di
          selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per
          assegno di ricerca, per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          ricerca connesse a progetti  a  finanziamento  nazionale  o
          internazionale.  Alle  iniziative  di  stabilizzazione  del
          personale assunto mediante procedure diverse da  quelle  di
          cui al predetto comma  1,  lettera  b),  dell'art.  20  del
          decreto legislativo n. 75  del  2017,  si  provvede  previo
          espletamento    di     procedure     per     l'accertamento
          dell'idoneita'. 
              4-ter. Con riferimento alle procedure di  cui  all'art.
          20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          poste  in  essere  dagli  enti  pubblici  di  ricerca,   il
          requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto  art.
          20, si interpreta nel  senso  che,  per  il  conteggio  dei
          periodi prestati  alle  dipendenze  dell'ente  che  procede
          all'assunzione, si tiene conto anche dei  periodi  relativi
          alle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  e   agli
          assegni di ricerca  di  cui  all'art.  22  della  legge  30
          dicembre 2010,  n.  240,  posti  in  essere  dall'ente  che
          procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o
          dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e
          continuative prestate presso  fondazioni  operanti  con  il
          sostegno   finanziario   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              4-quater.  Con  riferimento  alle  procedure   di   cui
          all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n.  75,  poste  in  essere  dagli  enti  pubblici  di
          ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31
          dicembre 2021.».