Art. 6 Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale e' prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonche' dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneita'. 4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.». 1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente puo', previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza. 2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attivita' di cui all'articolo 7. 3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella G.U. n. 276. del 25 novembre 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Disposizioni sul personale). - 1. Al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: «Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.» 2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attivita' di ricerca, in conformita' con le migliori prassi internazionali 4. La facolta' degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'art. 9, commi 2 a 4, non e' sottoposta a ulteriori vincoli. 4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto art. 20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale e' prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonche' dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneita'. 4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto art. 20, si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.».