Art. 7 
 
           Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il  comma
9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo  non  determina
un incremento della dotazione organica complessiva  e  non  determina
l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni  di  fatto
oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo  1,  comma  69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92
          (Introduzione dell'insegnamento scolastico  dell'educazione
          civica), pubblicata nella G.U. 21 agosto 2019, n. 195, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Istituzione dell'insegnamento  dell'educazione
          civica). - 1. Ai fini di cui all'art. 1, a decorrere dal 1°
          settembre del primo anno scolastico successivo  all'entrata
          in vigore della presente legge, nel  primo  e  nel  secondo
          ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale
          dell'educazione civica, che sviluppa  la  conoscenza  e  la
          comprensione  delle  strutture  e  dei   profili   sociali,
          economici, giuridici, civici e ambientali  della  societa'.
          Iniziative   di   sensibilizzazione    alla    cittadinanza
          responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia. 
              2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
          formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma  1.  A
          tal fine, all'art. 18, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  le  parole:  «di
          competenze linguistiche» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «di competenze civiche, linguistiche». 
              3. Le istituzioni scolastiche prevedono  nel  curricolo
          di  istituto  l'insegnamento  trasversale   dell'educazione
          civica, specificandone anche, per ciascun  anno  di  corso,
          l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue,  da
          svolgersi  nell'ambito  del   monte   orario   obbligatorio
          previsto dagli  ordinamenti  vigenti.  Per  raggiungere  il
          predetto orario gli istituti scolastici  possono  avvalersi
          della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 
              4.  Nelle  scuole  del  primo   ciclo,   l'insegnamento
          trasversale  dell'educazione   civica   e'   affidato,   in
          contitolarita', a docenti sulla base del curricolo  di  cui
          al  comma  3.  Le  istituzioni  scolastiche  utilizzano  le
          risorse  dell'organico  dell'autonomia.  Nelle  scuole  del
          secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai   docenti
          abilitati all'insegnamento delle discipline  giuridiche  ed
          economiche,  ove  disponibili   nell'ambito   dell'organico
          dell'autonomia. 
              5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti  a
          cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione  civica,  un
          docente con compiti di coordinamento. 
              6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e'
          oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste  dal
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   62,   e   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente  coordinatore
          di cui al comma 5 formula la proposta di voto  espresso  in
          decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti  a  cui
          e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
              7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione
          e  la  coerenza  con  il   Piano   triennale   dell'offerta
          formativa. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale
          scolastico,  ne'  ore  d'insegnamento  eccedenti   rispetto
          all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
          Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di  cui  al
          comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che  la
          contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri
          a  carico  del  fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
          formativa. 
              9.  A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo   anno
          scolastico successivo all'entrata in vigore della  presente
          legge,  sono  abrogati  l'art.  1  del   decreto-legge   1°
          settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,  nonche'  il  comma  4
          dell'art.  2  e  il  comma  10  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
              9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo  non
          determina   un   incremento   della   dotazione    organica
          complessiva e  non  determina  l'adeguamento  dell'organico
          dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti  del
          contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge  13
          luglio 2015, n. 107.»