Art. 7 Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella G.U. 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica). - 1. Ai fini di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia. 2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche». 3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il comma 4 dell'art. 2 e il comma 10 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»