Art. 8 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di  euro  8,426
milioni nell'anno 2019. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019. 
  3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.  315,  le
parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000  al  2018,  di
euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni  annui
a decorrere dal 2020». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni
nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9. 
  5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo le parole «di ruolo» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  con
contratti a  tempo  determinato  annuale  o  sino  al  termine  delle
attivita' didattiche». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  601  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. 27 dicembre
          2006, n. 299, S.O.: 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema  nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni  legislative   vigenti.),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  «La  Buona
          Scuola»  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 3 agosto 1998 n.  315
          (Interventi finanziari per  l'universita'  e  la  ricerca),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1998,  n.
          202, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa: 
                a) di lire 36 miliardi per  il  1998,  di  lire  82,8
          miliardi per il 1999 e di lire 89,4  miliardi  a  decorrere
          dal 2000,  finalizzata  all'incremento  dell'importo  delle
          borse concesse per la frequenza ai corsi  di  dottorato  di
          ricerca, secondo misure e criteri determinati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, assicurando anche, a partire  dal  1°  gennaio
          1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni
          di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della  legge  8
          agosto 1995, n. 335 , nonche' di cui all'art. 59, comma 16,
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  ,  e  successive
          modificazioni; 
                b) di lire 1,170 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          1998, 1999 e 2000, per la copertura degli  oneri  derivanti
          da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti  di
          ricerca universitaria  di  rilevante  interesse  nazionale,
          nonche'  dall'attribuzione  di   compensi   ai   componenti
          dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti
          incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi
          e' determinato con decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica; 
                c) di lire 2,8  miliardi  per  il  1998,  di  lire  1
          miliardo per il 1999 e di lire  1  miliardo  per  il  2000,
          finalizzata al  funzionamento  degli  istituti  scientifici
          speciali e per l'acquisto, il rinnovo  ed  il  noleggio  di
          attrezzature didattiche; 
                d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire  3,830
          miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi  a  decorrere
          dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di
          supporto  alla   programmazione,   al   riordino   e   alla
          valutazione della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  da
          ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei
          limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si
          provvede alla copertura di oneri per  il  funzionamento  di
          organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca
          scientifica e tecnologica, ivi compresi  i  compensi  o  le
          indennita' per  i  componenti,  per  attivita'  di  studio,
          indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi
          e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel
          predetto  settore,   nonche'   per   assunzioni   a   tempo
          determinato, per le predette  attivita'  e  nel  limite  di
          quindici  unita',  secondo  la  normativa  vigente  per  le
          pubbliche amministrazioni; 
                e) di lire 4,7 miliardi per  il  1998,  di  lire  5,4
          miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per
          l'attuazione del progetto Large  Binocular  Telescope,  con
          contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri; 
                f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999
          e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale  per  la  ricerca
          applicata, di cui all'art. 4 della legge 25  ottobre  1968,
          n. 1089 , e successive modificazioni; 
                g) di lire 38,3 miliardi per il 1998,  di  lire  74,3
          miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per  il  2000,
          per il finanziamento di progetti di  ricerca  universitaria
          di rilevante interesse nazionale e di  grandi  attrezzature
          scientifiche universitarie; 
                h) di lire 1,7  miliardi  per  il  1998  e  lire  3,2
          miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000  da  destinare
          ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico  di
          Torino nella sede di Mondovi'; 
                i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  1998,
          1999 e 2000, da assegnare all'Universita' degli  studi  «La
          Sapienza» di Roma, finalizzati ad interventi per  opere  di
          edilizia  ed  in  particolare   all'acquisizione   o   alla
          ristrutturazione della sede distaccata di  Latina  e  delle
          relative strutture. 
              2. All'art. 5, comma 2,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449  ,  le  parole:  «e)  e  g)»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «e),  senza  la   limitazione
          all'ambito  territoriale  di  cui   all'obiettivo   1   del
          regolamento (CEE) n. 2052/88, e  successive  modificazioni,
          nonche' g)». 
              3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126 ,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni e integrazioni: 
                a)  all'art.  1,  comma  1,  dopo  le   parole:   «di
          proprieta' pubblica», sono inserite  le  seguenti:  «ovvero
          per l'acquisto»; 
                b)  all'art.  1,  comma  1,  all'inizio  del  secondo
          periodo sono premesse le seguenti parole: «Qualora  intenda
          procedere alla realizzazione dell'immobile,»; 
                c)  all'art.  2,  comma  1,  dopo  le   parole:   «da
          realizzare», sono inserite le seguenti: «o da acquistare». 
              4. Le universita' possono utilizzare personale  docente
          in servizio presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di
          svolgere  compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e   di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999,  di  euro  25,8
          milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni  annui
          per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni  annui  a  decorrere
          dal 2020. In sede di prima applicazione delle  disposizioni
          del presente comma, tali modalita' sono  individuate  nella
          concessione di esoneri parziali dal servizio.  Gli  atenei,
          con proprie disposizioni, adottano  apposite  procedure  di
          valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
          utilizzare, sulla  base  di  criteri  generali  determinati
          dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9
          maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le  modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati  dall'amministrazione  scolastica.  5.
          Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere  altresi'
          utilizzati per periodi  non  superiori  a  un  quinquennio,
          docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare,  su
          richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di
          cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto
          dall'art. 456, comma 13,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297   .   Le
          utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di  cui  al
          comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali
          per effetto dell'applicazione del comma 6. 
              6.  Il  personale  dirigente  e   docente   di   scuola
          elementare  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e'  assegnato  ad   esercitazioni   presso
          cattedre di pedagogia e psicologia  delle  universita',  ai
          sensi dell'art. 5, primo  comma,  della  legge  2  dicembre
          1967, n. 1213 , cessa da tale posizione alla  scadenza  del
          quinquiennio  di  durata  dell'assegnazione  stessa.   Sono
          abrogate le norme della medesima legge  n.  1213  del  1967
          incompatibili con la presente legge. 
              7. All'art. 17, comma 117, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127 , dopo le parole: «delle Accademie di  belle  arti,»
          sono inserite le seguenti: «degli Istituti superiori per le
          industrie artistiche,». 
              8.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 128, della legge 13 luglio
          2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
          formazione e delega  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative vigenti), pubblicata nella G.U. n. 162  del  15
          luglio 2015, come modificato dalla presente legge: 
              «128. La somma di cui al comma 127, definita bonus,  e'
          destinata a valorizzare il merito del personale docente  di
          ruolo nonche' con contratti a tempo determinato  annuale  o
          sino  al   termine   delle   attivita'   didattiche   delle
          istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha  natura
          di retribuzione accessoria.»