Art. 8 Disposizioni contabili 1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019. 2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019. 3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020». 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9. 5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonche' con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attivita' didattiche».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» - Si riporta l'art. 1 della legge 3 agosto 1998 n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1998, n. 202, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa: a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonche' di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni; b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche; d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennita' per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni; e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri; f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni; g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovi'; i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture. 2. All'art. 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: «e) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g)». 3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «di proprieta' pubblica», sono inserite le seguenti: «ovvero per l'acquisto»; b) all'art. 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,»; c) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «da realizzare», sono inserite le seguenti: «o da acquistare». 4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6. 6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita', ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge. 7. All'art. 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dopo le parole: «delle Accademie di belle arti,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti superiori per le industrie artistiche,». 8.». - Si riporta l'art. 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2015, come modificato dalla presente legge: «128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo nonche' con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.»