Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a),  2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e  4,  nonche'  dalle
lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076  milioni  di  euro
per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022 e 19,730 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e  a  23,736  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a euro 13,5 milioni  per  l'anno  2019,  a  euro  8,260
milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per  l'anno
2019, a 12,092 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e  4,
e 8, comma 3; 
    b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c)  quanto  a  euro  4,260  milioni  per  l'anno  2019   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) quanto a 8,426 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
    e) quanto a 5,040 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
    e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 601, della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato»
          (Legge finanziaria 2007), si veda nei riferimenti normativi
          all'art. 8. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 202, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti», si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 8. 
              - Si riporta l'art. 19, del citato decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 59: 
              «Art. 19 (Copertura finanziaria). - 1. Per la copertura
          degli oneri di  cui  al  presente  decreto  legislativo  e'
          autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
          13.426.000  euro  annui   a   decorrere   dal   2019,   che
          costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri  di
          organizzazione  dei  concorsi,  compresi  i   compensi   ai
          componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici  e
          gli  eventuali  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della
          commissione nazionale di esperti di cui all'art.  3,  comma
          6. 
              2. 
              3.  Dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni  del
          presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta  l'art.  20  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione
          scolastica  degli  studenti  con   disabilita',   a   norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107), pubblicato  nella  G.  U.  16  maggio
          2017, n. 112, S.O.: 
              «Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita'  di
          cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera   a),   sono   svolte
          dall'organico  dell'autonomia  esclusivamente   nell'ambito
          dell'organico dei posti di sostegno, con  la  procedura  di
          cui all'art. 10 del presente decreto, fermo restando quanto
          previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015,
          n. 107. 
              2. Le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
          c) e d) e comma 3 sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse
          umane e finanziarie disponibili. 
              3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
          di cui all'art. 15  della  legge  n.  104  del  1992,  come
          sostituito dal  presente  decreto,  nonche'  ai  componenti
          dell'Osservatorio permanente  per  l'inclusione  scolastica
          non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
          rimborso  spese  e  qualsivoglia   altro   emolumento.   Il
          personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
          GLIR e del GLI non  puo'  essere  esonerato  dall'attivita'
          didattica o di servizio. 
              4. I  componenti  dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle
          attivita' didattiche.  Ai  predetti  componenti  spetta  un
          compenso per le funzioni svolte, avente natura  accessoria,
          da definire con apposita  sessione  contrattuale  nazionale
          nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
              5.  Dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni  del
          presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 202, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti», si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 8.