Art. 2 
 
         Utilizzo delle risorse e programmazione interventi 
 
  1. Le risorse del Fondo FSE, complessivamente  pari  a  208.250.000
euro, sono relative al periodo 2018-2021 e ripartite  per  annualita'
come segue: 
    a) per l'anno 2018: 5.000.000 di euro, in conto residui; 
    b) per l'anno 2019: 68.000.000 di euro; 
    c) per l'anno 2020: 120.000.000 di euro; 
    d) per l'anno 2021: 15.250.000 di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono da destinare  agli  interventi
da effettuarsi, per le attivita'  di  propria  competenza,  da  parte
delle regioni e da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo la seguente ripartizione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Gli esiti di competenza  delle  regioni,  da  realizzarsi  anche
promuovendo accordi interregionali ai  fini  della  razionalizzazione
dello sviluppo delle infrastrutture, riguardano: 
    a) la digitalizzazione e indicizzazione  dei  documenti  sanitari
regionali sia degli erogatori  pubblici  che  privati  convenzionati,
inclusa la relativa conservazione ai sensi dell'art. 44 del CAD; 
    b) l'interoperabilita' del FSE con INI; 
    c) la corretta gestione delle anagrafi regionali degli  assistiti
e interconnessione con l'ANA  ovvero,  nelle  more  dell'operativita'
dell'ANA, con l'anagrafe assistiti del Sistema TS; 
    d) l'attivazione  di  canali  alternativi  per  il  rilascio  del
consenso da parte dell'assistito; 
    e) la diffusione del FSE per gli assistiti e  operatori  SSN  del
territorio regionale, nonche' campagna di comunicazione regionale. 
  4. Gli interventi a carico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze riguardano: 
    a. l'interoperabilita' di INI con i FSE regionali e conservazione
dei documenti digitali; 
    b.  diffusione   sul   territorio   nazionale   e   campagna   di
comunicazione nazionale.