Art. 3 Riparto delle risorse alle regioni 1. Le risorse destinate alle regioni di cui all'art. 2, comma 2 sono ripartite alle regioni adottando i seguenti criteri: a) il 90%, pari complessivamente a euro 183.766.500,00, in proporzione alla popolazione assistita 2018 di ciascuna regione (fonte Sistema TS); b) il 10%, pari complessivamente a euro 20.418.500,00, in proporzione al numero delle regioni. 2. Le quote di riparto per ciascuna regione, in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono riportate per ciascuna annualita' nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.