Art. 3 
 
                 Riparto delle risorse alle regioni 
 
  1. Le risorse destinate alle regioni di cui  all'art.  2,  comma  2
sono ripartite alle regioni adottando i seguenti criteri: 
    a) il  90%,  pari  complessivamente  a  euro  183.766.500,00,  in
proporzione alla  popolazione  assistita  2018  di  ciascuna  regione
(fonte Sistema TS); 
    b)  il  10%,  pari  complessivamente  a  euro  20.418.500,00,  in
proporzione al numero delle regioni. 
  2. Le quote di riparto per ciascuna regione,  in  applicazione  dei
criteri indicati al comma 1, sono riportate per  ciascuna  annualita'
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.