Art. 4 Modalita' di erogazione delle risorse alle regioni 1. L'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme annuali spettanti alle regioni, tramite acconto e saldo, avviene come segue: a) a titolo di acconto, per ciascun anno, per gli importi di cui all'allegato B, corrispondenti al 20 per cento del riparto annuale assegnato nel precedente art. 3, da erogare entro il 30 novembre 2019, per le annualita' relative al 2018 e 2019 e, per le annualita' successive, entro aprile di ciascun anno; b) a titolo di saldo, per ciascun anno, per gli importi corrispondenti a ciascun esito, come riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'erogazione avviene solo a fronte dell'effettiva realizzazione, da parte di ciascuna regione, del corrispondente esito. 2. La verifica per ciascuna regione di cui al comma 1, lettera b) viene effettuata, con cadenza semestrale, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, con la partecipazione di Agid. 3. Gli esiti annuali di cui al comma 1, lettera b) e le relative modalita' di verifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. La mancata realizzazione degli interventi da parte di ciascuna regione comporta, per la medesima regione: a) l'avvio delle procedure previste dal comma 15-sexies dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) l'eventuale recupero, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti, delle quote di acconto annuali gia' erogate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2019 Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro della salute Speranza