Art. 10. Norma di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, della procedura speciale di reclutamento disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche finanziari, ivi previsti e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 1, comma 427 delle legge prima richiamata. 2. Il personale reclutato con la speciale procedura di cui all'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, non e' soggetto a periodo di prova.