(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                     Norma di prima applicazione 
 
    1. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  gli  Istituti
possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato  di  cui  al  comma  1,  della  procedura   speciale   di
reclutamento disciplinata dall'art. 1,  comma  432,  della  legge  n.
205/2017, nel rispetto delle  condizioni  e  dei  presupposti,  anche
finanziari, ivi previsti e secondo le modalita' e i criteri stabiliti
con il decreto del Ministro della salute adottato ai sensi  dell'art.
1, comma 427 delle legge prima richiamata. 
    2. Il personale  reclutato  con  la  speciale  procedura  di  cui
all'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017,  non  e'  soggetto  a
periodo di prova.