(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                       Progressioni economiche 
 
    1. Nell'ambito delle fasce di cui all'art. 11, comma  1,  lettera
b),  la  progressione  economica  alle  fasce  retributive  superiori
avviene, in fase di prima applicazione,  secondo  le  procedure  e  i
criteri di valutazione definiti con il  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  427
della legge n. 205/2017, sentite le organizzazioni sindacali  di  cui
al medesimo comma 427. 
    2. Al finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma  1  si
provvede mediante quota parte  delle  risorse  finanziarie  stanziate
nell'ambito dei piani assunzionali del personale di cui alla presente
sezione, calcolate secondo le modalita' indicate al comma 3. 
    3.  Gli  istituti  definiscono,  nell'ambito  degli  stanziamenti
annuali di bilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla
presente  sezione,  le  risorse  utilizzabili  per  le   progressioni
economiche. Dette risorse, che costituiscono una  quota  della  spesa
programmata nell'ambito dei piani di cui al comma 2,  sono  calcolate
sulla  base  delle  unita'  di  personale  di  cui   e'   pianificata
l'assunzione e di un valore retributivo comprensivo anche della spesa
necessaria per sostenere l'onere delle progressioni economiche. 
    4. I piani assunzionali di cui al comma  2  sono  adottati  dagli
Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma
424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse. 
    5. I piani assunzionali di cui al comma 2  sono  adottati  previa
informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.