Art. 4 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 14  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  19  maggio  2017,  n.  214,  e'
istituito il  «registro  unico  degli  ispettori  di  revisione»  che
assolve la funzione di  elenco  informatico  di  registrazione  degli
ispettori e delle informazioni ad essi associati e che sara' regolato
con atti dell'Autorita' competente. 
  2. Il «registro unico degli  ispettori  di  revisione»  permettera'
almeno le seguenti funzioni: 
    a) identificazione dell'ispettore anche in forma digitale; 
    b)  controllo   della   rispondenza   dei   veicoli   controllati
all'autorizzazione ricevuta; 
    c) monitoraggio delle attivita' di formazione obbligatorie; 
    d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni. 
 
      Roma, 11 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

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Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 115