Art. 4 1. Per le finalita' di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' istituito il «registro unico degli ispettori di revisione» che assolve la funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associati e che sara' regolato con atti dell'Autorita' competente. 2. Il «registro unico degli ispettori di revisione» permettera' almeno le seguenti funzioni: a) identificazione dell'ispettore anche in forma digitale; b) controllo della rispondenza dei veicoli controllati all'autorizzazione ricevuta; c) monitoraggio delle attivita' di formazione obbligatorie; d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni. Roma, 11 dicembre 2019 Il Ministro: De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 115