Art. 2 1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2014. 2. La stipula del contratto, e' subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi: attualita' dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validita' del progetto ovvero necessita' di apportare modifiche o integrazioni a cio' funzionali; persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilita' economico-finanziaria dei proponenti; 3. Ove le attivita' progettuali risultino concluse, la stipula del contratto e' subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validita' dei risultati conseguiti e della regolarita' delle attivita' svolte nonche', per i progetti proposti da Grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca. 4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 6. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortannento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. 7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto. 8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.