Art. 12 Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi gravera' sul capitolo 2215 (unita' di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020. L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.