Art. 12 
 
  Le  sezioni  di  tesoreria   dello   Stato   sono   autorizzate   a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico  documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa  e  rilasciano  nello  stesso
giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto quietanze
d'entrata per l'importo nominale emesso. 
  La spesa per gli  interessi  passivi  gravera'  sul  capitolo  2215
(unita' di voto 21.1) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  dell'esercizio  finanziario
2020. 
  L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al capo X,
capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto  2.1.3),  con  valuta  pari  al
giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1,  comma  1  del
presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente  Sezione
di tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.