Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le indennita' di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori in corso di mandato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatte salve le indennita' riconosciute dalle camere di commercio, dalle aziende speciali e dalle unioni regionali ai componenti dei rispettivi collegi dei revisori sulla base della normativa previgente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le indennita' di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono, altresi', riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle nuove camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2019 Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne prev. n. 41