Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le indennita' di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai
componenti dei collegi dei revisori in corso di mandato  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Sono fatte salve le  indennita'  riconosciute  dalle  camere  di
commercio,  dalle  aziende  speciali  e  dalle  unioni  regionali  ai
componenti dei rispettivi  collegi  dei  revisori  sulla  base  della
normativa previgente e fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Le indennita' di cui agli articoli 2,  4  e  6  sono,  altresi',
riconosciute ai componenti  dei  collegi  dei  revisori  delle  nuove
camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016. 
  4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto  sono
posti  a  carico  dei  bilanci  degli  enti  del   sistema   camerale
interessati. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 11 dicembre 2019 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Patuanelli        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico  e  del
Ministero delle politiche agricole, reg.ne prev. n. 41