Art. 7 
 
                   Determinazione delle indennita' 
 
  1. Il consiglio camerale, con la  deliberazione  di  ricostituzione
del proprio collegio dei revisori, individua  l'indennita'  spettante
per tutta la durata del mandato ai componenti del  medesimo  collegio
tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2. 
  2. Il consiglio camerale, con la  deliberazione  di  ricostituzione
del collegio dei revisori della propria azienda  speciale,  individua
l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai  componenti
del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4. 
  3.  Il  competente  organo   delle   Unioni   regionali,   con   la
deliberazione di ricostituzione del proprio  collegio  dei  revisori,
individua l'indennita' spettante per tutta la durata del  mandato  ai
componenti del medesimo collegio tenendo  conto  di  quanto  disposto
dall'art. 6.