Art. 7 Determinazione delle indennita' 1. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2. 2. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei revisori della propria azienda speciale, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4. 3. Il competente organo delle Unioni regionali, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6.