Art. 3 Erogazione e monitoraggio 1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato C. Le rendicontazioni relative alle annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato A. 2. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato D, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.