Art. 3 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1.  L'erogazione  delle   risorse   di   ciascuna   annualita'   e'
condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  regione  sugli
utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente  secondo
le modalita' di cui all'allegato C. Le rendicontazioni relative  alle
annualita' 2017 e  2018  riportano  le  informazioni  sul  riparto  e
l'erogazione agli ambiti territoriali secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato A. 
  2. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui
al  comma  1  nella  specifica  sezione   del   Sistema   informativo
dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo  come
unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di
cui all'art. 6,  comma  5,  del  medesimo  decreto.  L'erogazione  e'
condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo  di  almeno
il 75%,  su  base  regionale,  delle  risorse.  Eventuali  somme  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione. 
  3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di  ambito
territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  il
numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia  di
intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate  nel  territorio
di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il  modello  di
cui  all'allegato  D,  rendendole  disponibili  entro  il  31  maggio
dell'anno successivo, secondo le modalita' di cui al citato  art.  6,
comma 5, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 22 agosto 2019.