Art. 6 
 
                      Clausola di salvaguardia 
             delle Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  2. Per i territori delle Province di Bolzano e  Trento,  le  misure
previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile,  dalla  provincia  autonoma
competente nel rispetto degli  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione.