Art. 12. Organi del Partito 1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso; il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del Partito; il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio Politico; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina. 2. Sono organi di Partito di livello locale: le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i Coordinatori di Valle. 3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti.