Art. 12. 
                         Organi del Partito 
 
    1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il  Congresso;
il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del  Partito;  il
Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario
politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio  Politico;  il
Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina. 
    2. Sono organi di Partito di livello locale: 
      le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i
Coordinatori di Valle. 
    3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale  rimangono
in  carica  fino  alla  celebrazione  del  primo  congresso  elettivo
successivo alla  loro  elezione,  mentre  gli  organi  delle  sezioni
rimangono  in  carica  per  il  periodo   previsto   dai   rispettivi
regolamenti.