Art. 13. 
                            Il Congresso 
 
    1. Il Congresso e' l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di
tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti. 
    2. Il Congresso e'  composto  dal  Presidente  del  Partito,  dal
Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico,
dal  Segretario  organizzativo,  dai  Consiglieri  del  Partito,  dal
Presidente Onorario, dai Parlamentari e  dai  Consiglieri  Regionali,
dai  delegati  degli  ambiti,  in  rappresentanza  proporzionale  dei
tesserati  e  dei  voti  ottenuti  dal  Partito  nell'ultima  tornata
elettorale provinciale. 
    3. La determinazione della percentuale, che dovra' essere  uguale
sull'intero territorio provinciale,  sara'  stabilita  dal  Consiglio
provinciale del Partito. 
    4. Il Congresso e' convocato dal Presidente del  Partito  sentita
la  Giunta  Esecutiva  o,  qualora  ne  sia  fatta  richiesta,  dalla
maggioranza dei direttivi di ambito  o  per  delibera  del  Consiglio
provinciale del Partito. 
    5. Il Congresso ordinario e' di norma convocato ogni due  anni  e
provvede al rinnovo di tutte le cariche. 
    6. Il Congresso straordinario, sentito il  parere  del  Consiglio
provinciale  del  Partito,  puo'  essere  convocato  con  gli  stessi
delegati del Congresso  immediatamente  precedente  ed  e'  convocato
qualora vi sia richiesta specifica e motivata o  qualora  particolari
eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza. 
    7. Il congresso e' validamente costituito,  sia  in  convocazione
ordinaria sia in convocazione straordinaria, e  delibera  validamente
quando sia presente almeno la meta' piu'  uno  dei  componenti;  dopo
mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando e'  presente  un
terzo dei suoi membri. 
    8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il
voto puo' essere palese o segreto. Sara' segreto qualora lo  richieda
un quinto dei presenti.