Art. 13. Il Congresso 1. Il Congresso e' l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti. 2. Il Congresso e' composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali, dai delegati degli ambiti, in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale provinciale. 3. La determinazione della percentuale, che dovra' essere uguale sull'intero territorio provinciale, sara' stabilita dal Consiglio provinciale del Partito. 4. Il Congresso e' convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta Esecutiva o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito. 5. Il Congresso ordinario e' di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche. 6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, puo' essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed e' convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza. 7. Il congresso e' validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la meta' piu' uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando e' presente un terzo dei suoi membri. 8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto puo' essere palese o segreto. Sara' segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti.