Art. 20. Il Tesoriere 1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale del Partito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. 2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. E' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito. 4. Spetta al Tesoriere la responsabilita' di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito. 5. Copia del rendiconto annuale di esercizio e' resa pubblica secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici. 6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito.