Art. 24. La Commissione Elettorale 1. La Commissione Elettorale e' eletta dal Consiglio provinciale ed e' composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facolta' di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni e' tenuta a concordare con i candidati la « strategia « da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuovera' degli incontri con i Consiglieri Regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinera' la pubblicita', i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovra' essere univoca per tutti i canditati.