Art. 31. 
               Adeguamento alla normativa di riordino 
       della disciplina tributaria degli enti non commerciali 
 
(Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) 
    1. E' vietato distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita
del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione  non  siano
imposte dalla legge. 
    2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque  causa,  il
patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le  modalita'  di
cui al precedente  art.  29,  ad  altra  associazione  con  finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'Organismo  di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
    3. La redazione, esame ed  approvazione  annuali  del  rendiconto
annuale di esercizio di cui al precedente art. 20, sono  obbligatori.
Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale  di
esercizio, lo  stesso  deve  essere  redatto  con  chiarezza  e  deve
rappresentare  in   modo   veritiero   e   corretto   la   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel  rispetto  del
principio della trasparenza nei confronti degli associati. 
    4.  Le  quote  o  contributi  associativi  degli  iscritti   sono
intrasmissibili, fatta eccezione  per  i  trasferimenti  a  causa  di
morte, e non rivalutabili.