Art. 31. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) 1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalita' di cui al precedente art. 29, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio di cui al precedente art. 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.