Art. 7. Diritti degli iscritti 1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attivita' del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale del Partito decidera' di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianita' di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva.