Art. 8. 
                        Doveri degli iscritti 
 
    1. Ogni iscritto e' tenuto alla  osservanza  dello  Statuto,  dei
regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari. 
    2. In particolare deve: 
      partecipare attivamente alla vita del  Partito  e  assolvere  i
compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico; 
      tenere nei confronti  degli  altri  iscritti  un  comportamento
improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di
ciascuno; 
      concorrere  secondo  le  proprie   possibilita'   a   sostenere
economicamente il Partito; 
      versare la quota annuale di iscritto entro i termini  stabiliti
dalla Giunta Esecutiva del Partito; 
      accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal
Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso; 
    3. Ogni iscritto deve inoltre garantire  l'unita'  operativa  del
Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere  di
danno al Partito.  Rilasciare  dichiarazioni  e  sostenere  posizioni
contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito
dalla Giunta Esecutiva e' da considerarsi fatto dannoso e  come  tale
va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari.