Art. 8. Doveri degli iscritti 1. Ogni iscritto e' tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari. 2. In particolare deve: partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico; tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; concorrere secondo le proprie possibilita' a sostenere economicamente il Partito; versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva del Partito; accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso; 3. Ogni iscritto deve inoltre garantire l'unita' operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva e' da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari.