LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il 23 febbraio 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania; Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2020, sono stati convocati per il 1° marzo 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1; Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020, sono stati convocati per l'8 marzo 2020 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria; Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni; Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive della Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, indette per il giorno 23 febbraio 2020, alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1, indette per il giorno 1° marzo 2020, e alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria, indette per il giorno 8 marzo 2020, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.