Art. 10 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a),
pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente
alla messa in onda,  il  calendario  settimanale  delle  trasmissioni
programmate. 
  2. Con riferimento alle aree territoriali di cui all'art. 2, la RAI
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio  del
pluralismo relativi a ogni testata,  i  tempi  garantiti  a  ciascuna
forza  politica  nei  notiziari  della   settimana   precedente,   il
calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui  all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), i temi  trattati,  i  soggetti  politici
invitati, nonche' la  suddivisione  per  genere  delle  presenze,  la
programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto  di
ciascuna trasmissione. 
  3.  Il  Presidente  della   Commissione,   sentito   l'ufficio   di
presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori  questioni  controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.