Art. 2 Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni elettorali non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.