Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                        in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione   radiotelevisiva   regionale   della   RAI   per   le
consultazioni elettorali nelle regioni nelle  quali  sono  situati  i
collegi oggetto delle consultazioni  ha  luogo  esclusivamente  nelle
forme e con le modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti aventi  diritto  ai
sensi  dell'art.  3.  Le  trasmissioni  possono  prevedere  anche  la
partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande  ai
partecipanti; 
    b) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita'
previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i
telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
    c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  regionale
RAI nelle regioni nelle quali sono situati i  collegi  oggetto  delle
consultazioni elettorali non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza
di candidati o di esponenti politici, e non possono  essere  trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per
la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo  2020,  nel
rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.